CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 30675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 23310-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 , presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita in calce al controricorsocon ricorso incidentale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ePAOLA [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23310/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Gestione separata. Ingegneri. Sospensione della prescrizione per il sisma aquilano. -2 - – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 211 del 201 7 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 30 marzo 201 7 (R.G.N. 471/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 211 del 2017, depositata il 30 marzo 2017, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva accolto il ricorso dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS, con la conseguente infondatezza della pretesa contributiva avanzata per l’anno 2008. 1.1.– La Corte territoriale reputa fondate le censure dell’INPS contro la pronuncia del Tribunale, che avev a escluso l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata a fronte del versamento del solo contributo integrativo. Alla luce dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, l’ingegnere iscritto all’albo, che svolge contestualmente un’attività lavorativa subordinata (nella specie, presso l’A.T.E.R. dell’Aquila) e dunque non è iscritto all’INARCASSA, è tenuto , per l’attività libero - professionale, all’iscrizionealla Gestione separata. Solo l’iscrizione alla Gestione separata, improntata a una finalità di estensione delle tutele, garantisce al professionista una copertura -3 - previdenziale. È ininfluente il versamento del contributo integrativo all’INARCASSA, che adempie a una funzione meramente solidaristica, senza attribuire alcun diritto alle prestazioni previdenziali. 1.2.–La pretesa dell’INPS, tuttavia, è prescritta. La prescrizione quinquennale per la riscossione dei contributi per l’anno 2008 decorre dal 16 giugno 2009 e sono tardive, pertanto, le richieste formulate con la nota ricevuta il primo luglio 2014 e con l’avviso di addebito notificato il 27 gennaio 2016, allorché il termine di prescrizione era già vanamente decorso. Non si possono ravvisare, inoltre, né l’impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto, né l’occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). Ne consegue che la domanda dell’INPS dev’essere respinta. La decisione del Tribunale merita, dunque, di essere confermata, con le precisazioni esposte. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello diL’Aquila, con ricorso affidato a due motivi . 3.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale condizionato, articolato in sei censuree illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso principale dell’INPS procede per due motivi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare prescritte le pretese contributive, senza considerare che il termine di prescrizione decorre unicamente dal primo dicembre 2009, una volta che è spirato il termine del 30 novembre 2009, «fissato per il pagamento dell’imposta sul reddito e della contribuzione» (pagina 9 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, n. 3753. Per i soggetti operanti, come l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], nei territori colpiti dal sisma, i termini di prescrizione sarebberosospesi fino al 31 dicembre 2009 e sarebbe dunque erronea la declaratoria di prescrizione del diritto. 2.– L’ingegner e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale condizionato, che si dipana per sei motivi. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il professionista denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281, e dell’art. 12 delle preleggi. La sentenza d’appello, contra legem, avrebbe distinto il contributo soggettivo dal contributo integrativo, egualmente idoneo a precludere il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. 2.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] censura l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. -5 - La Corte territoriale non avrebbe considerato che l’INPS ha notificato l’avviso di addebito ben oltre il termine di decadenza fissato dall’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Sarebbe stato dunque omesso l’esame d’un fatto decisivo, tempestivamente introdotto nel dibattito processuale. 2.3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale prospetta l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e concernente la carenza del requisito della trasparenza e della certezza del credito. 2.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale allega l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e inerente alla carenza, nella nota e nell’avviso di addebito, degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, sanciti dallalegge 7 agosto 1990, n. 241. 2.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il professionista denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e relativo alla necessità di applicare l’art. 33, comma 28, della legge 12novembre 2011, n. 183, in ordine alla sospensione della riscossione dei crediti previdenziali e alla riduzione del 40% dell’ammontare dovuto. 2.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale censura, infine, l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e inerente all’incertezza obiettiva, suscettibile di ridurre l’ammontare della contribuzione dovuta e d’impedire l’aggravio di sanzioni, interessi e oneri accessori. 3.–Hanno priorità logica il primo, il secondo, il terzo e il quarto mezzo del ricorso incidentale, che hanno valenza potenzialmente assorbente delle censure mosse con il ricorso principale, in quanto contestano in radice il credito vantato dall’INPSe s’indirizzano contro le statuizioni della Corte territoriale concernenti l’obbligo d’iscrizione -6 - alla Gestione separata e l’astratta fondatezza della pretesa dell’INPS che su tale iscrizione s’incardina. 3.1.–Il primo motivo del ricorso incidentale dev’essere disatteso. Questa Corte è ferma nel ritenere che l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata gravi sugl’ingegneri e sugliarchitetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che perciò non possano iscriversi all’INARCASSA e che all’INARCASSA, in quanto iscritti all’albo, versino soltanto un contributo integrativo di carattere solidaristico, senza beneficiare della costituzione di alcuna posizione previdenziale. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, coessenziale all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,e del rapporto di complementarità che intercorre tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata, l ’ unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione è quello che costituisce in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale(fra le molte, Cass., sez. VI - L, 23 giugno 2022, n. 20288). Da tale orientamento, che ha superato anche il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 238 del 2022) ed è stato ribadito a più riprese da questa Corte (di recente, Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21962, 1° giugno 2023, n. 15515, e 18 aprile 2023, n. 10274), non vi sono ragioni per discostarsi, né il ricorrente incidentale si cura di confutarne gli argomenti, limitandosi areiterare la tesi della rilevanza del versamento del mero contributo integrativo. 3.2.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato, che revocano in dubbio la fondatezza della pretesa su un versante eminentemente formale, relativo al decorso del termine di decadenzaper l’iscrizione a ruolo (secondo motivo), all’insussistenza dei presupposti di trasparenza e certezza del credito (terzo motivo) e all’inosservanza dei -7 - requisiti della legge n. 241 del 1990sul procedimento amministrativo (quarto motivo). Non possono essere accolti neppure questi motivi, tutti formulati come omesso esame d’un fatto decisivo. Nella loro essenza, le doglianzemirano a contestare le statuizioni della Corte territorialesull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e sul diniego di ogni valenzarisolutiva degli elementi di segno antitetico prospettati al fine di disconoscere radicalmente il credito rivendicato dall’INPS, che a quell’obbligo d’iscrizione si correla. È dirimente la circostanza che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, l’opposizione promossa dal debitore, alla stessa stregua dell’opposizione a decreto ingiuntivo, instaura un giudizio a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa azionata e non è circoscritta alla verifica della regolarità formale dell’atto impugnato (Cass., sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149). La decadenza per tardiva iscrizione dei crediti contributivi (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2020, n. 1558, e 26 novembre 2013, n. 26395) e i vizi di forma che inficiano l’atto impositivo (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 774) non sono di per sé idonei a destituire di fondamento il credito dedotto in causa, che dev’essere esaminato nel merito, senza arrestarsi a un sindacato prettamente formale (Cass., sez. VI-L, 6 luglio 2018, n. 17858). 3.3.–Devono essere, invece, dichiarati inammissibili, per carenza d’interesse, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale condizionato. Tali censure non sono dirette contro una statuizione espressa o implicitadella sentenza di merito, ma involgono questioni logicamente consequenziali, inerenti alla corretta determinazione dell’importo dovuto e al trattamento sanzionatorio, rimaste assorbite per effetto della declaratoria di prescrizione. -8 - In relazione a tali questioni, i giudici d’appello non hanno pronunciato ex professo e neppure si può ravvisare alcun rigetto implicito. D ifetta , pertanto, la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione e p ermane integra la facoltà di riproporre le medesime questionial giudice del rinvio, in caso di riforma della sentenza(fra le molte, Cass., sez. III, 6 giugno 2023, n. 15893, eCass., sez. VI- L, 23 luglio 201 8 , n. 19503 ). 4.–Si può quindi esaminare il ricorso principale dell’INPS. 4.1.–Il primo motivo non coglie nel segno. Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributistessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa: la dichiarazione in questione, invero, si configuraquale esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo (in tal senso, già Cass., 31 ottobre 2018, n. 27950). A tali principi, confermati anche di recente(fra le molte, Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, 25 settembre 2023, n. 27294, e 19 settembre 2023, n. 26811), si è uniformata la sentenza d’appello, che, pertanto, non merita censure. 4.2.–Si rivela fondato, per contro , il secondo motivo del ricorso principale. 4.2.1.–Giova premettere che la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione si configura come una quaestio iuris , che il giudice è chiamato a valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti al processo, al fine di verificare se sia trascorso il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) per l’estinzione del diritto (Cass., sez. lav.,7 novembre 2022, n. 32683). Non ha alcun rilievo la circostanza, valorizzata nel controricorso (pagina 16), che l’INPS non abbia contestato nel giudizio digravame -9 - la data del 16 giugno 2009, identificata dalla sentenza d’appellocome scadenza per il pagamento dei contributie, di riflesso, come dies a quo del termine di prescrizione. Il principio di non contestazione, invocato nel controricorso, attiene ai fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni introdotte nel processo e non investe la ricostruzione della normativa applicabile, prerogativa del giudice (Iura novit curia). Quel che rileva è che, sulla fattispecie unitaria dell’estinzione del diritto per prescrizione, nessun giudicato si possa predicare, in quanto le censure dell’INPS hanno sempre mantenuto controverso il tema, in tutti gli aspetti che concorrono a definirlo. 4.2.2.–Questa Corte (Cass., sez. lav., 1° febbraio 2023, n. 2987) ha già avuto occasione di puntualizzareche «Il termine di prescrizione della pretesa contributiva risulta sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano[…] 14.1.- In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, è stata adottata, il 9 aprile 2009, una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per dettare ulteriori misure urgenti. L ’ art. 2, comma 1, di tale ordinanza così dispone: “Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei comuni di cui all’art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa”». Questa Corte ha poi passato in rassegna le ulteriori proroghe della sospensione e ha osservato che l’attività di riscossione è gradualmente ripresa, in forza delle previsioni dell’art. 33, comma 28, della legge12 -10 - novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)» e richiamata dallo stessoprofessionista a sostegno del quinto motivo di ricorso incidentale. Né il controricorso e la memoria illustrativa prospettano argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta, in una fattispecie sovrapponibile a quella odierna. Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e la sospensione dell’attività di riscossione, provvista di valenza generale, condiziona ab origine la possibilità giuridica di far valere il diritto e, dunque, si riverbera sul corso della prescrizione eccepita dal debitore (ordinanza n. 2987 del 2023, cit., punto 15.1. delle Ragioni della decisione). 5.–In conclusione, dev’essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, laddove il primodev’essere disatteso. Il ricorso incidentale, nel suo complesso, dev’essere respinto. 6.– La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta. 7.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila che, in diversa composizione, riesaminerà il tema della prescrizione e la fondatezza della pretesa dell’INPS alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza edi tutti i rilievi svolti. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio. 8.– L’integrale rigetto del ricorso incidentale, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. -11 - Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo mezzo; respinge ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte