CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 00701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG insistendo per la conferma della sentenza impugnata e chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 ottobre 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito con un tagliere. 2. Nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando: a) che la Corte territoriale, nel disporre l'escussione del Topazio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., aveva riconosciuto che, allo stato degli atti, non era possibile confermare la sentenza di condanna, tenuto conto della difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di avere agito per legittima difesa, prospettando, in via subordinata, l'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 cod. pen.; b) che, in ogni caso, la deposizione del Topazio poneva il problema dell'attendibilità di quest'ultimo, tenuto conto delle accuse che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva mosso nei confronti del primo, già in sede di interrogatorio di convalida; c) che la Corte territoriale, pur avendo disposto l'acquisizione dei documenti, anche fonici e video, prodotti dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta difensiva di far ascoltare al Topazio quanto acquisito, in tal modo impedendo di far emergere l'inattendibilità della persona offesa e, in definitiva, l'impossibilità di colmare, con le dichiarazioni di quest'ultima, le lacune probatorie che avevano reso assolutamente necessaria l'integrazione istruttoria; d) che, inoltre, si era registrato un travisamento probatorio, dal momento che la Corte d'appello, oltre a non avvedersi che i video prodotti dall'imputato erano più di uno, aveva fatto riferimento ad un litigio esclusivamente verbale, laddove in una delle riproduzioni si vedeva il Topazio agitare un oggetto contundente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]; e) che siffatto elemento andava poi correlato con quanto dichiarato, nelle sommarie informazioni testimoniali, da [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti e del tutto imparziale, la quale aveva dichiarato che era stato il Topazio ad aggredire a colpi di tagliere l'[OSCURATO:PERSONA], dopo che il primo aveva rubato i computer del secondo e della stessa Rubei, tentando di estorcere del denaro, in cambio della loro restituzione; f) anche sul contenuto di siffatte dichiarazioni si registrava un travisamento della prova, dal momento che, secondo la Corte territoriale, per la Rubei, il Topazio si sarebbe limitato a scagliare il tagliere o che avrebbe fatto il gesto di colpire l'[OSCURATO:PERSONA]; g) che l'inattendibilità del Topazio e la sua attitudine violenta erano, del pari, confermate dalle chat intercorse tra il Topazio e la [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e la Rubei.2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'ad. 55 cod. pen., denunciando il travisamento della prova costituita dalle condizioni nelle quali l'[OSCURATO:PERSONA] era stato presentato all'udienza di convalida, le quali, unitamente alle dichiarazioni dell'imputato e della Rubei nonché alle prove prodotte in appello, confermavano la sussistenza dei presupposti di cui all'ad. 55 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 52 e 614 cod. pen., rilevando come il rapporto di proporzionalità tra offesa minacciata e difesa deve ritenersi presunto, dal momento che si vede in ipotesi di violazione di domicilio da parte del Topazio e di una successiva aggressione, da parte di quest'ultimo, in risposta alla richiesta di restituzione dei beni sottratti all'[OSCURATO:PERSONA] (il computer dell'imputato e della Rubei) 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 16 dicembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e per manifesta infondateza, sia perché, in definitiva, si traducono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, sia perché del tutto genericamente deducono l'esistenza di un rapporto di proporzione tra l'asserita offesa e la reazione che si è tradotta in un'aggressione con un tagliere, spezzatosi poi in più punti, a seguito dei numerosi colpi inflitti al Topazio che ha riportato multiple ferite lacero-contuse al volto, alla testa, la frattura delle ossa nasali e un trauma dell'avambraccio destro. Sotto il primo profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'ad. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né i:uori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ma è soprattutto assorbente il dato, valorizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale, anche a voler ammettere che il Topazio avesse sottratto dalla stanza dell'[OSCURATO:PERSONA] il p.c. (ciò che, peraltro, secondo la stessa prospettazione di quest'ultimo, si colloca in un momento distinto dall'aggressione, nel senso che l'essersi l'imputato avveduto dell'assenza del p.c. provocò il confronto tra i due che, poi, sarebbe degenerato per l'iniziativa aggressiva del medesimo Topazio) e anche a voler ritenere che fosse stato il Topazio a brandire per primo il tagliere, in ogni caso, la disparità di condizioni fisiche dei due e l'estrema, reiterata violenza dei colpi inferti dall'imputato comunque collocano la condotta al di fuori di qualunque proporzionalità. Quanto poi al tema della legittima difesa domiciliare, nel quale più marcati sono i profili di manifesta infondatezza, si osserva che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie scriminante risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, postula, quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui all'art. 52, comma primo, cod. pen. (requisito quindi che non deve mancare e che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha argonnentatannente escluso), la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore, la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (v., ad es., Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01). Nel caso di specie, la violazione del domicilio, come detto, secondo la medesima prospettazione del ricorrente, si era ormai consumata con la sottrazione del p.c., con la conseguenza che la violenza non era finalizzata a respingere l'azione intrusiva, ma rappresentava una reazione collocata nella fase del confronto finalizzato a conseguire la restituzione del bene.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così 9teciso il 16/12/2022 I