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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07950/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 • Motivi della decisione Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 31 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Frosinone del 30 marzo2015 che lo aveva condannato per concorso in truffa continuata in danno di [OSCURATO:SOCIETA].

Fatti commessi dalle 3 settembre 2009 fino al 9 novembre 2009.

Deduce ricorrente mancata declaratoria di prescrizione.

Rileva che il reato è prescritto dal maggio 2017.

Il ricorso è fondato.

I reati effettivamente erano prescritti alla data della sentenza della Corte d'appello, considerando anche il periodo di sospensione di mesi undici, essi si sono prescritti nell'arco temporale che va dal 3 marzo 2017 al 30 maggio 2017.

Devono essere confermate le statuizioni civili essendo stata accertata la condotta truffaldina.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione e confermate le situazioni civili.

L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 • Motivi della decisione Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 31 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Frosinone del 30 marzo2015 che lo aveva condannato per concorso in truffa continuata in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. Fatti commessi dalle 3 settembre 2009 fino al 9 novembre 2009. Deduce ricorrente mancata declaratoria di prescrizione. Rileva che il reato è prescritto dal maggio 2017. Il ricorso è fondato. I reati effettivamente erano prescritti alla data della sentenza della Corte d'appello, considerando anche il periodo di sospensione di mesi undici, essi si sono prescritti nell'arco temporale che va dal 3 marzo 2017 al 30 maggio 2017. Devono essere confermate le statuizioni civili essendo stata accertata la condotta truffaldina. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione e confermate le situazioni civili. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge. Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07950/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris