CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA lRto CePT1) d2,) Sul ricorso iscritto al numero 684 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] - intimato- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 361/02/2020, depositata in data 3 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria A Regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché (quali terzi chiamati in causa) del Comune di Firenze, della Regione Toscana e di Alia servizi ambientali s.p.a. avverso la sentenza n. 1540/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso diversi avvisi di iscrizione ipotecaria relativi al mancato pagamento di cinquantadue sottese cartelle di pagamento emesse ai fini Irpef, Iva e Tarsu/Tia; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dall'Agente della riscossione in data 8 maggio 2017, oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, nella specie, avvenuta a cura del contribuente - come precisato nella premessa in fatto "a mani dell'interessato" come risultava dalla relativa ricevuta - in data 22 dicembre 2016; -il contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - a seguito di notifica da parte di ADER di atto di integrazione del contraddittorio si sono costituiti con rispettivi controricorsi il Comune di Firenze nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mentre è rimasta intimata la Regione Toscana; - all'udienza del 10 maggio la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine della rinnovazione della integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326, 285 e 170 c.p.c., nonché 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto inammissibile, per tardività, l'appello dell'Agente della riscossione individuando erroneamente il dies a quo di decorrenza del termine breve di impugnazione nella notifica della sentenza di primo grado direttamente all'Ente di esazione anziché al procuratore costituito in prime cure; -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria nell'attesa della decisione delle SU sull'ordinanza interlocutoria n. 3984/22 richiamata nella memoria depositata da parte contribuente; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmiss