CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47294/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO(7Sza7Act"----11--7-p ret a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino gli ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed C 230,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 460,00 di multa inflitta con precedente sentenza del 26 febbraio 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020. Considerato che l'applicazione della pena è stata chiesta personalmente dall'imputato e il Pubblico Ministero ha prestato il consenso. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore e il ricorrente deduce, senza motivarla, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Ritenuto che si tratti di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, e dell'art. 448 comma 2-bis del codice di rito. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]