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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13542/2026

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iararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni e le note scritte trasmesse nell’interesse della parte civile;lette la memoria di replica e le conclusioni scritte trasmesse nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato lasentenza del 16 settembre 2024, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXX alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalential l ’aggravante dei futi l i motivi, per i l delitto di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXX, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2023.

Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, neltardo pomeriggio del 14 settembre 2023 XXXXXXXXXXXXXX veniva aggredito daXXXXXXXXXXX all’interno del centro di accoglienza ove i due erano ospitati: dopo un breveconfronto intanto che XXXXXXXX cenava nel locale destinato a cucina della struttura,XXXXX coglieva alle spalle l’altro mentre questi, ultimato il pasto, si stava allontanando,infliggendogli plurimi colpi di coltello, che provocavano ferite da taglio al capo, alla spallasinistra, al fianco sinistro e alla gamba sinistra, causandone il ricovero in prognosi riservata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore,articolando due motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi.

Ricondotto il movente dellacondotta al tradimento del rapporto amicale da parte della persona offesa, che avevaintrapreso una relazione con la donna alla quale l’imputato era stato in precedenzasentimentalmente legato, ha lamentato un’inadeguata valutazione del disturbo psichiatricoda cui era affetto, contestando che il sentimento di gelosia possa integrare la ritenutaaggravante.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravantecontestata, invocata in ragione della dedotta e documentata patologia psichiatrica.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.4.

Con memoria dell’8 gennaio 2026 il difensore della parte civile ha concluso per laconferma della sentenza impugnata, depositando nota spese.5.

Con memoria del 17 febbraio 2026 il difensore dell’imputato ha replicato alleconclusioni del pubblico ministero, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Infondato è il primo motivo.Occorre premettere, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez.1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023,Moccia, Rv. 284545 – 02;Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02), chel'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto,è configurabile nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale abnorme reazione auno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensioneoggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso unterzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà diautodeterminazione.

In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminaleed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare ildelitto.

Dall’indirizzo richiamato non si discosta il precedente evocato dal ricorrente (Sez. 1, n.39245 del 19/09/2024, M., non mass.), che richiama il giudice a una valutazione in concretodell’abnormità dello stimolo indotto dalla gelosia, escludendo che tale condizione emotivo-psicologica possa automaticamente integrare l’aggravante.

Sull’individuazione del movente dell’accoltellamento nella gelosia per la nuova relazioneintrapresa dall’ex fidanzata di XXXXXXXXXXX la Corte di appello si è puntualmentesoffermata nella sentenza impugnata, in quanto investita da specifica doglianza articolata trai motivi d’appello.

Evidenziato che, secondo il narrato dell’aggredito, l’imputato da circa un mese gliintimava di lasciare la ragazza, minacciando di ucciderlo se l’avesse visto ancora con lei, laCorte ha rilevato che il movente sentimentale della contesa era stato confermato dallostesso

XXXXX. La Corte distrettuale, richiamando le argomentazioni a fondamento della sentenza diprimo grado, ha rimarcato la patente sproporzione dell’azione criminosa, tradottasinell’inflizione di plurimi colpi penetranti, rispetto alla causa psichica che l’ha determinata:XXXXX, benché avesse deliberatamente interrotto mesi prima la relazione con la ragazza,pretendeva che costei non allacciasse un rapporto sentimentale con altra persona, e inparticolare con un soggetto rientrante nella sua cerchia di amici.Trattasi di valutazioni congrue ed esenti da fratture logiche, insindacabili in sede dilegittimità.

Né tali valutazioni mutano se l’attenzione soggettiva dell’imputato si intendessecome orientata a esaltare il “tradimento” da parte dell’amico, poiché, in ogni caso, emerge uninequivoco atteggiamento di possesso che sorregge la determinazione punitiva.Il giudice di merito si è altresì confrontato con la questione circa l’incidenza dellecondizioni psichiche dell’imputato sulla configurabilità dell’aggravante soggettiva.Dato atto che in grado d’appello era stata depositata dalla difesa consulenza tecnicad’ufficio, espletata in un giudizio civile per la nomina di un amministratore di sostegno, inesito alla quale XXXXXXXXXXX era risultato affetto da disturbo di personalità emotivamenteinstabile con incapacità di controllare le esplosioni comportamentali ed episodi di acting outin presenza di circostanze non favorevoli, la Corte ha ritenuto che l’appellante non avesseesplicitato in che termini detta condizione potesse escludere la circostanza.Il ricorrente reputa insoddisfacente la risposta e si duole che il giudice di merito nonabbia approfondito l’incidenza della condizione psicopatologica sulle dinamichecomportamentali del soggetto, ma alcuno specifico argomento introduce al fine di colmare ildeficit di allegazione, rilevato dal giudice di merito, in ordine all’influenza eziologica deldisturbo sul movente a delinquere.Questa Corte ha reiteratamente affermato l’insussistenza in astratto di unaincompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61,comma primo, n. 1 cod. pen., in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé unacostante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e divolere può risultare grandemente scemata, rimettendo al giudice di merito l’apprezzamentodella compatibilità in relazione alla situazione sottoposta in concreto al suo vaglio(Sez. 5, n. 13515 del 06/12/2016, dep. 2017, C., Rv. 269707 – 01).Nel caso in esame, indimostrata una condizione di infermità di mente, anche parziale,ritenuto capace d’intendere e volere, sebbene incapace di attendere alla cura dei propriinteressi, la Corte di appello ha operato una ricostruzione degli eventi inconciliabile con unareazione estemporanea ed impulsiva a un disagio emotivo, descrivendo l’aggressione comel’esito di protratte pressioni e intimazioni alla persona offesa, dispiegatesi per unapprezzabile arco temporale e accompagnate finanche da minacce di morte.3.

Anche il motivo concernente la denegata prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sull’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 61, primocomma, n. 1, cod. pen. è infondato.La Corte ha adeguatamente motivato sul punto, non ravvisando fattori favorevoliall’imputato ulteriori rispetto al pentimento e all’atteggiamento collaborativo, già posti afondamento del bilanciamento in termini di equivalenza, idonei a giustificare l’invocataconcessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

L’omessavalorizzazione delle condizioni psichiche dell’imputato risulta coerente con l’esclusionedell’incidenza del disturbo sulla risoluzione criminosa e sui motivi a delinquere.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.5.

L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nelgrado dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi a cura della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760) e da porre in favoredell’Erario ai sensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo d.P.R.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni e le note scritte trasmesse nell’interesse della parte civile;lette la memoria di replica e le conclusioni scritte trasmesse nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato lasentenza del 16 settembre 2024, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXX alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalential l ’aggravante dei futi l i motivi, per i l delitto di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXX, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2023. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, neltardo pomeriggio del 14 settembre 2023 XXXXXXXXXXXXXX veniva aggredito daXXXXXXXXXXX all’interno del centro di accoglienza ove i due erano ospitati: dopo un breveconfronto intanto che XXXXXXXX cenava nel locale destinato a cucina della struttura,XXXXX coglieva alle spalle l’altro mentre questi, ultimato il pasto, si stava allontanando,infliggendogli plurimi colpi di coltello, che provocavano ferite da taglio al capo, alla spallasinistra, al fianco sinistro e alla gamba sinistra, causandone il ricovero in prognosi riservata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore,articolando due motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi. Ricondotto il movente dellacondotta al tradimento del rapporto amicale da parte della persona offesa, che avevaintrapreso una relazione con la donna alla quale l’imputato era stato in precedenzasentimentalmente legato, ha lamentato un’inadeguata valutazione del disturbo psichiatricoda cui era affetto, contestando che il sentimento di gelosia possa integrare la ritenutaaggravante.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravantecontestata, invocata in ragione della dedotta e documentata patologia psichiatrica.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.4. Con memoria dell’8 gennaio 2026 il difensore della parte civile ha concluso per laconferma della sentenza impugnata, depositando nota spese.5. Con memoria del 17 febbraio 2026 il difensore dell’imputato ha replicato alleconclusioni del pubblico ministero, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondato è il primo motivo.Occorre premettere, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Sez.1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023,Moccia, Rv. 284545 – 02;Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02), chel'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto,è configurabile nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale abnorme reazione auno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensioneoggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso unterzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà diautodeterminazione. In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminaleed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare ildelitto. Dall’indirizzo richiamato non si discosta il precedente evocato dal ricorrente (Sez. 1, n.39245 del 19/09/2024, M., non mass.), che richiama il giudice a una valutazione in concretodell’abnormità dello stimolo indotto dalla gelosia, escludendo che tale condizione emotivo-psicologica possa automaticamente integrare l’aggravante. Sull’individuazione del movente dell’accoltellamento nella gelosia per la nuova relazioneintrapresa dall’ex fidanzata di XXXXXXXXXXX la Corte di appello si è puntualmentesoffermata nella sentenza impugnata, in quanto investita da specifica doglianza articolata trai motivi d’appello. Evidenziato che, secondo il narrato dell’aggredito, l’imputato da circa un mese gliintimava di lasciare la ragazza, minacciando di ucciderlo se l’avesse visto ancora con lei, laCorte ha rilevato che il movente sentimentale della contesa era stato confermato dallostesso XXXXX. La Corte distrettuale, richiamando le argomentazioni a fondamento della sentenza diprimo grado, ha rimarcato la patente sproporzione dell’azione criminosa, tradottasinell’inflizione di plurimi colpi penetranti, rispetto alla causa psichica che l’ha determinata:XXXXX, benché avesse deliberatamente interrotto mesi prima la relazione con la ragazza,pretendeva che costei non allacciasse un rapporto sentimentale con altra persona, e inparticolare con un soggetto rientrante nella sua cerchia di amici.Trattasi di valutazioni congrue ed esenti da fratture logiche, insindacabili in sede dilegittimità. Né tali valutazioni mutano se l’attenzione soggettiva dell’imputato si intendessecome orientata a esaltare il “tradimento” da parte dell’amico, poiché, in ogni caso, emerge uninequivoco atteggiamento di possesso che sorregge la determinazione punitiva.Il giudice di merito si è altresì confrontato con la questione circa l’incidenza dellecondizioni psichiche dell’imputato sulla configurabilità dell’aggravante soggettiva.Dato atto che in grado d’appello era stata depositata dalla difesa consulenza tecnicad’ufficio, espletata in un giudizio civile per la nomina di un amministratore di sostegno, inesito alla quale XXXXXXXXXXX era risultato affetto da disturbo di personalità emotivamenteinstabile con incapacità di controllare le esplosioni comportamentali ed episodi di acting outin presenza di circostanze non favorevoli, la Corte ha ritenuto che l’appellante non avesseesplicitato in che termini detta condizione potesse escludere la circostanza.Il ricorrente reputa insoddisfacente la risposta e si duole che il giudice di merito nonabbia approfondito l’incidenza della condizione psicopatologica sulle dinamichecomportamentali del soggetto, ma alcuno specifico argomento introduce al fine di colmare ildeficit di allegazione, rilevato dal giudice di merito, in ordine all’influenza eziologica deldisturbo sul movente a delinquere.Questa Corte ha reiteratamente affermato l’insussistenza in astratto di unaincompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61,comma primo, n. 1 cod. pen., in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé unacostante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e divolere può risultare grandemente scemata, rimettendo al giudice di merito l’apprezzamentodella compatibilità in relazione alla situazione sottoposta in concreto al suo vaglio(Sez. 5, n. 13515 del 06/12/2016, dep. 2017, C., Rv. 269707 – 01).Nel caso in esame, indimostrata una condizione di infermità di mente, anche parziale,ritenuto capace d’intendere e volere, sebbene incapace di attendere alla cura dei propriinteressi, la Corte di appello ha operato una ricostruzione degli eventi inconciliabile con unareazione estemporanea ed impulsiva a un disagio emotivo, descrivendo l’aggressione comel’esito di protratte pressioni e intimazioni alla persona offesa, dispiegatesi per unapprezzabile arco temporale e accompagnate finanche da minacce di morte.3. Anche il motivo concernente la denegata prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sull’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 61, primocomma, n. 1, cod. pen. è infondato.La Corte ha adeguatamente motivato sul punto, non ravvisando fattori favorevoliall’imputato ulteriori rispetto al pentimento e all’atteggiamento collaborativo, già posti afondamento del bilanciamento in termini di equivalenza, idonei a giustificare l’invocataconcessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. L’omessavalorizzazione delle condizioni psichiche dell’imputato risulta coerente con l’esclusionedell’incidenza del disturbo sulla risoluzione criminosa e sui motivi a delinquere.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.5. L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nelgrado dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi a cura della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760) e da porre in favoredell’Erario ai sensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo d.P.R. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.