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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02036/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; titiA 9t- etM SU (14,; di talAbGAL ./AtA4A2A jb# • Abitylkk hoewsta ALI& ebil y ,„,„. 4,:,,,re o , a.„0.0...

AUn414- jAlliitt4.41_ i [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento, dichiarato in data 23.4.2009, Laci s.r.I., società di cui era stato amministratore di diritto.

Le sentenze di merito avevano accertato che il curatore fallimentare non aveva reperito alcuna documentazione contabile e che l'imputato, legale rappresentante della società, aveva documentato al curatore che la contabilità era stata consegnata a un terzo - tale [OSCURATO:PERSONA] - interessato ad assumere la amministrazione, soggetto che poi si era reso irreperibile.

Si era quindi ritenuta la non attendibilità della versione dell'imputato, interessato a coprire la propria volontaria condotta finalizzata a impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

Era stata quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato.

2. Con sentenza in data 30 ottobre 2019 la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione, rilevando che, quanto alla condotta, si era contraddittoriamente affermato che l'imputato avesse fatto sparire la contabilità e, nel contempo, che l'avesse tenuta in maniera frammentaria e con falsificazioni, mentre, quanto all'elemento soggettivo, si era affermato che l'imputato aveva inteso coprire le responsabilità degli amministratori di fatto della società, asseritamente responsabili di falsificazioni e distrazioni non precisate.

3. Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Perugia, giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni due di reclusione, con conferma nel resto.

La contabilità era stata tenuta sino al luglio 2007, quando lo studio di consulenza contabile di fiducia della società le aveva restituite, consegnandole al Gioacchini.

La giustificazione data dall'imputato - di averla consegnata a tale Volpini - era ritenuta non attendibile, per cui era risultato accertato che l'imputato, volontariamente, non avesse consegnato al curatore le scritture contabili della fallita.

Tale condotta di occultamento era significativa della volontà di impedire la compiuta ricostruzione degli affari e pregiudicare la posizione dei creditori.4.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione del principio dettato dalla sentenza di annullamento.

La sentenza rescindente aveva rilevato carenza motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del reato, ma, sul punto, il giudice del rinvio aveva fondato il giudizio sui medesimi elementi già valorizzati e ritenuti insufficienti dalla sentenza di annullamento.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Sul punto, il giudice del rinvio si era limitato ad affermare la sussistenza della volontà di recare pregiudizio ai creditori, ma di tale animus non aveva indicato alcun dato significativo, né era stata superata l'ipotesi secondo la quale le scritture contabili non erano state più rinvenute per un atteggiamento negligente del soggetto tenuto alla custodia di esse.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge nella determinazione della durata delle pene accessorie.

5. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza rescindente aveva annullato la prima decisione di appello ravvisando carenza motivazionale sia in ordine all'elemento oggettivo - laddove, contraddittoriamente, si era affermato che le scritture contabili erano state occultate e mai consegnate alla curatela e, nel contempo, tenute in maniera frammentaria e quindi irregolare - e soggettivo del reato - ritenuto in relazione alla posizione solo formale assunta da Gioacchini, funzionale a "coprire" le responsabilità del dominus della società.

Il giudice del rinvio ha accertato che, quanto al fatto, le scritture contabili erano state tenute, almeno sino al luglio 2007, e non erano state consegnate al curatore dall'imputato, soggetto tenuto alla custodia di esse.

Veniva quindi ritenuta provata una condotta di sottrazione delle scritture contabili.Quanto all'elemento soggettivo - che la fattispecie ascritta richiede essere caratterizzato dallo "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" - la Corte di appello di Perugia l'ha ritenuto sussistente in ragione del carattere fraudolento - per la inverosimiglianza dell'assunto secondo il quale le scritture erano state consegnate ad un terzo, interessato all'acquisto della società - della condotta di occultamento delle scritture.

Ora, se pur è stato motivato il giudizio di non attendibilità della giustificazione data dall'imputato al curatore circa le ragioni della sparizione della contabilità, pur tuttavia nemmeno il giudice del rinvio ha indicato alcun elemento positivamente significativo, anche in via indiziaria, del fatto che la condotta di sottrazione della contabilità fosse stata sorretta dalla volontà dell'imputato di recare a sé un vantaggio ovvero ad altri un pregiudizio.

Dunque, se il primo giudice di appello aveva fondato l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma nel carattere fittizio della posizione di amministratore della società assunta dal Gioacchini, dato evidentemente inidoneo a dar ragione dell'animus che aveva determinato la condotta di sottrazione della contabilità in epoca prossima al fallimento, il giudice del rinvio ha, invece, valorizzato il carattere fittizio della spiegazione data dall'imputato al curatore, dato che, però, da solo, è insufficiente a rivelare l'atteggiamento psichico dell'imputato.

Con particolare riguardo, dunque, all'elemento soggettivo del reato i giudizi di merito non sono riusciti ad andare oltre alla valorizzazione indiziaria, da una parte, della volontà dell'imputato all'atto di assumere la carica, solo formale, di amministratore e, dall'altra, della falsità della spiegazione data al curatore, dati insufficienti a provare il particolare animus richiesto dalla norma.

La celebrazione di tre giudizi di merito e la conseguente ampiezza delle valutazioni compiute sul materiale probatorio induce a ritenere che un nuovo giudizio di rinvio non potrebbe portare all'acquisizione di dati positivamente significativi del dolo specifico.

Va dunque disposto annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; titiA 9t- etM SU (14,; di talAbGAL ./AtA4A2A jb# • Abitylkk hoewsta ALI& ebil y ,„,„. 4,:,,,re o , a.„0.0... AUn414- jAlliitt4.41_ i [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento, dichiarato in data 23.4.2009, Laci s.r.I., società di cui era stato amministratore di diritto. Le sentenze di merito avevano accertato che il curatore fallimentare non aveva reperito alcuna documentazione contabile e che l'imputato, legale rappresentante della società, aveva documentato al curatore che la contabilità era stata consegnata a un terzo - tale [OSCURATO:PERSONA] - interessato ad assumere la amministrazione, soggetto che poi si era reso irreperibile. Si era quindi ritenuta la non attendibilità della versione dell'imputato, interessato a coprire la propria volontaria condotta finalizzata a impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Era stata quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato. 2. Con sentenza in data 30 ottobre 2019 la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione, rilevando che, quanto alla condotta, si era contraddittoriamente affermato che l'imputato avesse fatto sparire la contabilità e, nel contempo, che l'avesse tenuta in maniera frammentaria e con falsificazioni, mentre, quanto all'elemento soggettivo, si era affermato che l'imputato aveva inteso coprire le responsabilità degli amministratori di fatto della società, asseritamente responsabili di falsificazioni e distrazioni non precisate. 3. Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Perugia, giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni due di reclusione, con conferma nel resto. La contabilità era stata tenuta sino al luglio 2007, quando lo studio di consulenza contabile di fiducia della società le aveva restituite, consegnandole al Gioacchini. La giustificazione data dall'imputato - di averla consegnata a tale Volpini - era ritenuta non attendibile, per cui era risultato accertato che l'imputato, volontariamente, non avesse consegnato al curatore le scritture contabili della fallita. Tale condotta di occultamento era significativa della volontà di impedire la compiuta ricostruzione degli affari e pregiudicare la posizione dei creditori.4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione del principio dettato dalla sentenza di annullamento. La sentenza rescindente aveva rilevato carenza motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del reato, ma, sul punto, il giudice del rinvio aveva fondato il giudizio sui medesimi elementi già valorizzati e ritenuti insufficienti dalla sentenza di annullamento. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Sul punto, il giudice del rinvio si era limitato ad affermare la sussistenza della volontà di recare pregiudizio ai creditori, ma di tale animus non aveva indicato alcun dato significativo, né era stata superata l'ipotesi secondo la quale le scritture contabili non erano state più rinvenute per un atteggiamento negligente del soggetto tenuto alla custodia di esse. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge nella determinazione della durata delle pene accessorie. 5. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. La sentenza rescindente aveva annullato la prima decisione di appello ravvisando carenza motivazionale sia in ordine all'elemento oggettivo - laddove, contraddittoriamente, si era affermato che le scritture contabili erano state occultate e mai consegnate alla curatela e, nel contempo, tenute in maniera frammentaria e quindi irregolare - e soggettivo del reato - ritenuto in relazione alla posizione solo formale assunta da Gioacchini, funzionale a "coprire" le responsabilità del dominus della società. Il giudice del rinvio ha accertato che, quanto al fatto, le scritture contabili erano state tenute, almeno sino al luglio 2007, e non erano state consegnate al curatore dall'imputato, soggetto tenuto alla custodia di esse. Veniva quindi ritenuta provata una condotta di sottrazione delle scritture contabili.Quanto all'elemento soggettivo - che la fattispecie ascritta richiede essere caratterizzato dallo "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" - la Corte di appello di Perugia l'ha ritenuto sussistente in ragione del carattere fraudolento - per la inverosimiglianza dell'assunto secondo il quale le scritture erano state consegnate ad un terzo, interessato all'acquisto della società - della condotta di occultamento delle scritture. Ora, se pur è stato motivato il giudizio di non attendibilità della giustificazione data dall'imputato al curatore circa le ragioni della sparizione della contabilità, pur tuttavia nemmeno il giudice del rinvio ha indicato alcun elemento positivamente significativo, anche in via indiziaria, del fatto che la condotta di sottrazione della contabilità fosse stata sorretta dalla volontà dell'imputato di recare a sé un vantaggio ovvero ad altri un pregiudizio. Dunque, se il primo giudice di appello aveva fondato l'accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma nel carattere fittizio della posizione di amministratore della società assunta dal Gioacchini, dato evidentemente inidoneo a dar ragione dell'animus che aveva determinato la condotta di sottrazione della contabilità in epoca prossima al fallimento, il giudice del rinvio ha, invece, valorizzato il carattere fittizio della spiegazione data dall'imputato al curatore, dato che, però, da solo, è insufficiente a rivelare l'atteggiamento psichico dell'imputato. Con particolare riguardo, dunque, all'elemento soggettivo del reato i giudizi di merito non sono riusciti ad andare oltre alla valorizzazione indiziaria, da una parte, della volontà dell'imputato all'atto di assumere la carica, solo formale, di amministratore e, dall'altra, della falsità della spiegazione data al curatore, dati insufficienti a provare il particolare animus richiesto dalla norma. La celebrazione di tre giudizi di merito e la conseguente ampiezza delle valutazioni compiute sul materiale probatorio induce a ritenere che un nuovo giudizio di rinvio non potrebbe portare all'acquisizione di dati positivamente significativi del dolo specifico. Va dunque disposto annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
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