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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 26391/2026

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ematica in data 12/6/2026 dal difensore delleparti civili XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA]Starni, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presentegrado di giudizio, come da nota spese allegata;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibilerichiamandosi al contenuto della memoria con anticipazione del contenuto dellapropria requisitoria dallo stesso in precedenza depositata;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso; lo stesso difensore, in sede di discussione ha anchechiesto di verificare la ritualità del deposito della memoria prodotta delProcuratore generale e contenente l’anticipazione della propria requisitoria orale,in quanto l’atto è privo di sottoscrizione digitale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 20 novembre 2025 la Corte di Appello di Bologna haconfermato la sentenza in data 3 ottobre 2023 del Tribunale di Forlì con la qualeera stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di concorso in rapina (artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.)e in lesioni volontarie (artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e 582 cod. pen.)commessi in data 4 dicembre 2019 (capi A e B della rubrica delle imputazioni),nonché in relazione al reato di calunnia (artt. 81 e 368 cod. pen.) commessonelle date del 14 e del 20 maggio 2020 (capo C).I primi due capi di imputazione riguardano una rapina consumata ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX consistita nell’impossessamento mediante violenze delportafoglio e del telefono cellulare della persona offesa.Il terzo capo di imputazione nasce dalla presentazione da parte dell’odiernoricorrente, presso la stazione dei carabinieri di Cosenza, di una denuncia-querelanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] XXXXXXXXXXXXXXXXX e del [OSCURATO:PERSONA] IspettoreXXXXXXXXXXXXXXXX, operanti della Polizia di Stato, che venivano accusati delreato di falso ideologico, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorioex art. 415-bis cod. proc. pen. innanzi al personale della [OSCURATO:PERSONA] pressola Questura di Cosenza con le quali incolpava nuovamente il XXXXXXXXX ed ilXXXXXXXXXX di aver redatto un verbale di interrogatorio in data 5 dicembre2019 in termini ideologicamente falsi e di averlo costretto a sottoscrivere ilpredetto verbale senza averne letto e compreso il contenuto.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e3 n. 1, cod. pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello di Bologna si èsemplicemente limitata a ribadire il giudizio di responsabilità del XXXX in ordineal contestato reato di rapina senza fornire alcun elemento utile a comprenderesulla base di quale criterio ed in base a quale riscontro al narrato dalla personaoffesa XXXXXXX si fosse determinata ad assumere tale decisione.Si duole, inoltre, la difesa del ricorrente dell'erronea valutazione dellaritenuto in malafede ma semplicemente perché il predetto era inattendibile vistol’ammesso e comprovato stato di forte alterazione psicofisica in cui versava almomento dei fatti e visto che l'ipotesi dell'avvenuta rapina era sopraggiuntasuccessivamente ma non era il motivo per il quale erano state allertate le forzedell'ordine.Inoltre, la Corte di appello avrebbe trasformato l'elemento essenzialedell'assenza, nell'immediatezza del fatto ed in prossimità dell'evento, delrinvenimento dei beni sottratti sulle persone del XXXX e dei supposti correi dellostesso in un elemento contro l'imputato.La motivazione adottata dalla Corte di appello ai fini dell’affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato sarebbe, quindi meramente apparente ancheperché non ha dato risposta alle questioni dedotte dalla difesa in sede digravame.A ciò si aggiunge che:a) la Corte di appello avrebbe argomentato in maniera illogica con riguardoall’assenza di immagini relative al momento consumativo della rapina e, inoltre,avrebbe omesso di confrontarsi con il narrato del teste della difesa XXXXXXXXXXche ha affermato di avere appreso che il personale di P.G. aveva riferito all’alloraindagato della presenza di immagini videoregistrate e che se non avesseconfessato lo avrebbero arrestato insieme ai complici;b) le dichiarazioni dei testi XXXXXXX e XXXXXXX sono state valutate inmodo parcellizzato ed atomistico;c) il reato di rapina in contestazione non si sarebbe comunque perfezionatonon essendo avvenuto il passaggio del bene asseritamente sottratto nelle manidell’imputato.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e582 cod. pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che la lacuna motivazionale della sentenzaimpugnata sarebbe rinvenibile anche alle pagg. 14 e 15 della sentenza stessaladdove si è trattato del reato di lesioni in contestazione al capo B della rubricadelle imputazioni, ciò in quanto la Corte territoriale non ha dato risposta allaquestione dedotta relativamente al dolo del delitto di rapina ed al nessoteleologico tra le lesioni causate alla persona offesa per effetto di unacolluttazione scoppiata tra le parti per una controversia originata in discoteca e lasuccessiva asserita sottrazione dei beni che i giudici di merito hanno configuratocome “dolo sopravvenuto”.Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della distinzione ontologica tra il reatodi percosse e quello di lesioni con evidenti conseguenze anche sulla correttaconfigurabilità del secondo in che porterebbe all’invocata esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.2.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 328 [in realtà 368 – ndr.] cod.pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del mancato accoglimento del motivo digravame che tendeva ad escludere il reato di calunnia sotto il profilodell’elemento soggettivo dato che il XXXX si riteneva vittima di un abuso daparte della P.G. in quanto chiamato a rilasciare dichiarazioni senza neppuresapere di essere indagato e senza l’ausilio di un difensore, il tutto unito al fattoche allo stesso neppure era stato letto o fatto leggere il verbale prima dellasottoscrizione, che ci si trova in presenza dell’escussione di un coimputatominorenne senza garanzie ed in violazione dell’art. 351 cod. proc. pen., che neiverbali si riscontrano errori negli orari di redazione che sono dimostrativi delledisattenzioni e della superficialità dell’operato del personale di P.G., che nonesiste alcun video della rapina e che non ricorrevano le condizioni perché il XXXXpotesse “essere portato via in manette” se non avesse confessato.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe pertanto assente sotto ipredetti profili evidenziati dalla difesa e non avrebbe, come detto, tenuto contoche il XXXX si riteneva vittima di irregolarità che in effetti sono emerse nella fasedell’istruttoria.2.4.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 546, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, secondo parte ricorrente, non si sarebbe adeguatamenteconfrontata con le richieste difensive con le quali erano state richiestel’assoluzione con formula piena dal reato di cui al capo A e, quanto al reato di cuial capo B, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione.La Corte di appello si sarebbe semplicemente limitata ad affermare lacongruità della pena irrogata in primo grado senza spiegarne le ragioni e senzatenere conto di elementi quali la giovane età, l’incensuratezza e la scarsissimacapacità a delinquere dell’imputato.2.5.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non haritenuto necessaria la perizia invocata dalla difesa in termini di rinnovazioneistruttoria, relativa ad accertare la capacità del XXXX di comprendere il testorisultando che lo stesso presenterebbe delle difficoltà neurologiche coninteressamento della memoria a breve termine.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre in via del tutto preliminare dare risposta alla questioneprocessuale di cui al verbale di udienza, dedotta in sede di conclusioni orali daldifensore dell’imputato che ha chiesto che non si tenga eventualmente contodella memoria datata 15 giugno 2026 contenente l’anticipazione della requisitoriaorale del Procuratore generale in quanto ne ha ricevuta una copia scansionatapriva di firma digitale.La questione dedotta è manifestamente priva di fondamento.Deve, infatti, darsi atto che il contenuto della memoria contenentel’anticipazione della requisitoria del Procuratore generale (redatta su cartaintestata della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazioneed avente sottoscrizione autografa) è stato fatto proprio dallo stesso Procuratoregenerale in sede di requisitoria orale, il che rende superata la questione.2.

Il primo e secondo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta, sono manifestamente infondati.2.1.

Occorre, innanzitutto, immediatamente evidenziare che nel caso inesame le sentenze del Tribunale e della Corte di appello, sostanzialmenteconcordando sulla ricostruzione dei fatti e sulla conseguente affermazione diresponsabilità dell’imputato, costituiscono una cd.

“doppia conforme” e che, aifini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativadella sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unicocorpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censureproposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice edoperando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595), con la conseguenza che le due sentenze saranno qui esaminate comese si trattasse di un unico corpo motivazionale.Va altresì immediatamente evidenziato che la sentenza impugnata (in unocon quella del Tribunale) risulta congruamente motivata proprio sotto i profilidedotti da parte ricorrente.

Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né“manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio, tenta in realtà quanto inammissibilmente di sottoporrea questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in ordine allaricostruzione dei fatti ed alla conseguente responsabilità dell’imputato anchesotto il profilo dell’elemento soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965).2.2.

Ciò doverosamente premesso, occorre evidenziare che:a) i Giudici di merito hanno compiuto una dettagliata e logica ricostruzionedei fatti nei seguenti termini: la persona offesa XXXXXXX, trascorsa la nottepresso un locale di Forlì dove aveva consumato bevande alcoliche fino allostordimento, era uscito dal locale e si era incamminato, in tali circostanze erastato sorpreso alle spalle, spinto con forza nonché colpito con un pugno tanto dafarlo cadere a terra; mentre era riverso a terra gli aggressori avevano frugatonelle sue tasche, accusandolo al contempo di aver guardato una ragazzaall'interno del locale; a causa del colpo ricevuto dalla perdita degli occhiali davista caduti a terra, XXXXXXX non era riuscito a fornire una descrizionedettagliata degli aggressori, ricordando però che si trattava di almeno trepersone di cui due ragazzi, uno con i capelli rasati e l'altro con i capelli corti, euna ragazza; XXXXXXX dichiarava altresì di aver subito la sottrazione delportafogli, ritrovato poi vuoto nei pressi del luogo ove era avvenutal'aggressione, unitamente agli occhiali da vista, degli auricolari e del telefonocellulare; non appena allontanatisi gli aggressori e recuperate le forze la personaoffesa era riuscita a raggiungere la propria abitazione, a svegliare il padre e,unitamente allo stesso a tornare sul luogo ove era avvenuta l'aggressione, luogodal quale i due avevano poi contattato le forze dell'ordine; ne erano quindiseguiti degli accertamenti e la pattuglia della Polizia di Stato intervenuta sulposto, sulla base delle indicazioni ricevute, si era imbattuta circa un'ora dopo, inprossimità del luogo dell'aggressione in due ragazzi identificati inXXXXXXXXXXXX ed un minorenne; una prima ispezione dei luoghi non portava alrinvenimento del telefono cellulare della persona offesa; sulla base divideoriprese realizzate da una telecamera all'esterno del locale (che però nonavrebbe ripreso il momento dell’aggressione), gli operanti erano poi giunti adipotizzare chi fossero gli autori dell'aggressione individuandoli nei due imputatiXXXX e XXXXXXXXXX, oltre al minore; i tre ragazzi erano stati quindi convocatipresso gli uffici di Polizia;b) detta ricostruzione risulta avere trovato conferma non solo nel raccontodella persona offesa ma nelle altre prove dichiarative e testimoniali oltre chenella documentazione acquisita agli atti;c) l’imputato non solo ha reso spontanee dichiarazioni in ordine al suocoinvolgimento nei fatti ma tali dichiarazioni sono state poi confermate in sede diformale interrogatorio alla presenza di un difensore;d) tanto il verbale di spontanee dichiarazioni quanto il verbale diinterrogatorio erano stati riletti alla presenza del difensore prima di esserefirmati;e) l’odierno ricorrente, ad integrazione del verbale di spontaneedichiarazioni, aveva anche aggiunto di essere dispiaciuto in ordine all’accaduto;f) l’imputato non aveva manifestato alcun tipo di difficoltà di comprensionedelle domande che in quella sede gli erano state poste e, come specificato dalteste XXXXXXXXX (ma anche dal difensore presente), dopo avere ricevuto ilverbale di interrogatorio, nel quale erano state richiamate le spontaneedichiarazioni in precedenza rese ed averlo esaminato, lo aveva sottoscritto.2.3.

Risulta poi che i Giudici, con una motivazione di merito caratterizzata dastringente logicità hanno poi risposto alla deduzione difensiva che ha cercato diaccreditare la tesi secondo la quale il XXXXXXX non era stato attendibile nel suooriginario racconto al personale di P.G. in quanto in stato di elevata alterazionealcolica, rilevando per contro l’attendibilità dello stesso e la “genuinità” del suoracconto ed aggiungendo che comunque lo stato psicofisico nel quale lo stesso sitrovava al momento dell’aggressione non gli aveva comunque impedito diraggiungere la propria abitazione, di raccontare l’accaduto al padre e di fareritorno sul luogo dei fatti alla ricerca degli effetti personali.A ciò si aggiunge che il racconto della persona offesa è poi statosostanzialmente confermato in sede di deposizione dibattimentale e che ilnarrato dello stesso è stato qualificato dalla stessa Corte di appello, sulla basedegli elementi indicati, come “pienamente affidabile”.In punto di diritto occorre solo ricordare che «In tema di prove, lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non presente nel caso in esame.2.4.

Occorre, poi, dar conto del fatto che la difesa del ricorrente ha tentatodi accreditare una diversa ricostruzione dei fatti secondo la quale sarebbe daravvisarsi una cesura tra le violenze intercorse tra la persona offesa e gliimputati - sostanzialmente, confluite in una colluttazione reciproca legata acontrasti legati a condotte verificatesi all’interno del locale, colluttazione nellaquale anche l’odierno imputato sarebbe stato violentemente percosso - ed ilmomento appropriativo dei beni del XXXXXXX.una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, inmateria di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicitàdella motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.,la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienzaalternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e che intema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte dicassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamentela migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne lagiustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745;Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), occorre,tuttavia, ricordare il ben diverso racconto reso dalla persona offesa che haaffermato di essere stato aggredito alle spalle – non negando che l’aggressioneera anche legata a situazioni verificatesi in precedenza all’interno del locale – maha anche aggiunto parlando del momento della sottrazione dei beni (pag. 12della sentenza di appello) «… quando ero a terra uno si è messo sopra e l’altromi ha frugato in tasca».Osserva l’odierno Collegio che le descritte modalità della condotta nonconsentono di porre in dubbio che sia configurabile nel caso in esame ilcontestato reato di rapina anche a voler ritenere che l’aggressione della personaoffesa abbia avuto origine con finalità diverse atteso che, come correttamenteritenuto anche dai Giudici di merito «In tema di rapina, l'elemento psicologicospecifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante osopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza odella minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta» (Sez. 2, n. 9049del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227-01).2.5.

Quanto poi al reato di lesioni contestato al capo B della rubrica delleimputazioni anche in questo caso i Giudici di merito hanno fornito rispostacongrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia alle questionisollevate dalla difesa in sede di gravame in quanto al XXXXXXX sono stateriscontrate lesioni (consistite in un “graffio frontale”) giudicate guaribili in 4giorni salvo complicazioni.

Al riguardo deve solo essere ricordato che «Ai finidella configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesionecutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche unamodesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non puònon comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile,compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è soloquella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella diprotezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmentenocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura» (Sez. 5, n. 25029 del15/07/2020, Rotariu, Rv. 279404-01).A ciò si aggiunge che è pacifico che il delitto di lesioni personali(contrariamente a quello di percosse) non è assorbito in quello di rapina e che, diconseguenza, «L'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, commaprimo, n. 2, cod. pen., ritenuta configurabile in relazione al delitto di lesionipersonali, non rimane assorbita nel delitto di rapina, del pari contestato, nel casoin cui la violenza esercitata dal soggetto agente sia esorbitante rispetto a quellanecessaria a integrare tale più grave fattispecie delittuosa» (In motivazione, laCorte ha altresì affermato che, per la configurabilità di tale circostanza, èsufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione deldelitto–fine e che, a tale scopo, il predetto si sia avvalso del delitto-mezzo) (Sez.2, n. 27040 del 17/06/2025, M., Rv. 288496-03).Deve solo ricordarsi che l’unitario contesto spazio-temporale in cui si sonosvolti i fatti rende del tutto irrilevante se la lesione alla fronte della personaoffesa ha preceduto od è stata contestuale al momento predatorio nei confrontidella stessa.3.

La valutazione di manifesta infondatezza, investe, poi, anche il terzomotivo di ricorso relativo al reato di calunnia.Ampia, corretta e logica è la motivazione resa al riguardo dai Giudici dimerito (cfr. in particolare pag. 6 e pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata) chehanno richiamato una serie di elementi quali:a) la circostanza che è stato lo stesso imputato in udienza a confermare diaver reso dichiarazioni su quanto accaduto;b) il colloquio intercorso tra XXXX i suoi familiari ed il difensore registratidalla zia XXXXXXXXXX ove si insisteva su un infedele verbalizzazione sul fattoche dal verbale non fosse stata data lettura prima della firma, ipotesi destituitadi fondamento;c) il fatto che nel corso delle deposizioni gli agenti XXXXXXXXX eXXXXXXXXXX hanno fornito un resoconto dettagliato e lineare delle operazionicompiute;d) il fatto che i verbali di spontanee dichiarazioni rese dai concorrenti che siconnotano in molteplici aspetti di originalità e spontaneità pur convergendo negliaspetti essenziali della vicenda;e) l'assenza di contestazione da parte degli altri correi circa l'operato degliagenti;f) il fatto che il difensore nel corso della registrazione, all'insaputa di essereregistrato, aveva ribadito a più riprese che le dichiarazioni erano state lette evagliate dall'imputato.Si tratta di una serie di elementi che ben connotano la falsità delle accuserivolte dall’imputato nei confronti degli operanti e che, all’evidenza, consentonodi ritenere configurato sotto il profilo oggettivo il reato di calunnia.La difesa tenta, quindi, di porre in discussione l’elemento soggettivo delreato sostenendo che quanto denunciato – prima - e dichiarato – poi –dall’imputato sia stato frutto della circostanza che lo stesso riteneva di esserestato vittima di un’ingiustizia legata alle modalità con le quali riteneva di esserestato indotto ad ammettere le proprie responsabilità.Anche in questo caso la Corte di appello (pagg. da 16 a 18) ha dato rispostacongrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia evidenziandoche anche l’eventuale illegittimità della procedura di acquisizione delledichiarazioni non legittimava comunque il XXXX a proferire le accuse che hannodato luogo alla possibilità di imputare a carico dello stesso il reato di cui all’art.368 cod. pen. ed anche ricordando che lo stesso imputato in occasione delcolloquio intercorso con il difensore non aveva mai sostenuto la falsità di quantoriportato nel verbale di dichiarazioni.Né si potrà di certo sostenere nel caso in esame che la condotta del XXXXnel momento in cui ebbe a denunciare il personale di P.G. sia stata frutto di unsuo errore circa profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, ciòperché, come emerso dagli atti, lo stesso era all’evidenza consapevole di averreso le dichiarazioni verbalizzate e di non essere certo stato costretto a firmare iverbali senza averne letto il contenuto.In ogni caso deve anche in questo caso ricordarsi che la valutazionedell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non puòessere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto, come nel caso dispecie, da logica e adeguata motivazione.4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la questione relativaal trattamento sanzionatorio non risulta essere stata dedotta dalla difesa in sededi appello (v. atto di gravame datato 13 febbraio 2024) ma solo dal Procuratoregenerale con la conseguenza che la difesa del ricorrente non può ora dolersidell’omessa motivazione sul punto.Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, «intema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degliartt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi diappello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e gradodel giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello- trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.» (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep.2013, Bonaffini, Rv. 256631).Il motivo di ricorso è altresì generico perché parte ricorrente, tenuto conto diquanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ed in virtùdell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avrebbe avuto il dovere processuale dicontestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravameoperato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto ocomunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di leggecome motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione delladoglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità,deve dar conto.5.

Infine, anche il quinto motivo di ricorso è caratterizzato da manifestainfondatezza.La Corte di appello ha, infatti, correttamente dato atto che la testeXXXXXXXXXX ha riferito che l’imputato è affetto da una grave forma di dislessiama ha anche richiamato, condividendole, le affermazioni del Tribunale che avevasul punto osservato che dalle relazioni cliniche non emergevano affatto criticità alivello cognitivo del XXXX, ed anzi tali capacità risultavano nella norma comepure la comprensione verbale e l'espressione linguistica, ciò a giustificazione delfatto di non ritenere necessaria la perizia invocata dalla difesa in termini dirinnovazione istruttoria avente oggetto detta diagnosi di dislessia rispetto allaquale non ricorreva alcuno spunto di prova in atti circa il fatto che ciò avessecomportato una non compressione di quanto dichiarato e riletto all’imputato.Risulta, pertanto che anche in questo caso la Corte di appello ha datoadeguata risposta alla richiesta difensiva ed ha fatto corretta applicazione deldisposto dei commi 1 e 3 dell’art. 603 cod. proc. pen.6.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.7.

Deve altresì essere dichiarata inammissibile la richiesta di rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX in quanto il difensore si è limitatoad inviare per via telematica le proprie conclusioni, con allegata nota spese, manon ha, poi, concluso in sede di pubblica udienza partecipata, ciò alla luce delprincipio secondo il quale «Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non vadisposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favoredella parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza,ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di unamemoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez.

U, n. 27727 del14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581-03).8.

Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Dichiara inammissibile la richiesta di rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ematica in data 12/6/2026 dal difensore delleparti civili XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA]Starni, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presentegrado di giudizio, come da nota spese allegata;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibilerichiamandosi al contenuto della memoria con anticipazione del contenuto dellapropria requisitoria dallo stesso in precedenza depositata;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso; lo stesso difensore, in sede di discussione ha anchechiesto di verificare la ritualità del deposito della memoria prodotta delProcuratore generale e contenente l’anticipazione della propria requisitoria orale,in quanto l’atto è privo di sottoscrizione digitale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20 novembre 2025 la Corte di Appello di Bologna haconfermato la sentenza in data 3 ottobre 2023 del Tribunale di Forlì con la qualeera stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di concorso in rapina (artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.)e in lesioni volontarie (artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e 582 cod. pen.)commessi in data 4 dicembre 2019 (capi A e B della rubrica delle imputazioni),nonché in relazione al reato di calunnia (artt. 81 e 368 cod. pen.) commessonelle date del 14 e del 20 maggio 2020 (capo C).I primi due capi di imputazione riguardano una rapina consumata ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX consistita nell’impossessamento mediante violenze delportafoglio e del telefono cellulare della persona offesa.Il terzo capo di imputazione nasce dalla presentazione da parte dell’odiernoricorrente, presso la stazione dei carabinieri di Cosenza, di una denuncia-querelanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] XXXXXXXXXXXXXXXXX e del [OSCURATO:PERSONA] IspettoreXXXXXXXXXXXXXXXX, operanti della Polizia di Stato, che venivano accusati delreato di falso ideologico, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorioex art. 415-bis cod. proc. pen. innanzi al personale della [OSCURATO:PERSONA] pressola Questura di Cosenza con le quali incolpava nuovamente il XXXXXXXXX ed ilXXXXXXXXXX di aver redatto un verbale di interrogatorio in data 5 dicembre2019 in termini ideologicamente falsi e di averlo costretto a sottoscrivere ilpredetto verbale senza averne letto e compreso il contenuto.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e3 n. 1, cod. pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello di Bologna si èsemplicemente limitata a ribadire il giudizio di responsabilità del XXXX in ordineal contestato reato di rapina senza fornire alcun elemento utile a comprenderesulla base di quale criterio ed in base a quale riscontro al narrato dalla personaoffesa XXXXXXX si fosse determinata ad assumere tale decisione.Si duole, inoltre, la difesa del ricorrente dell'erronea valutazione dellaritenuto in malafede ma semplicemente perché il predetto era inattendibile vistol’ammesso e comprovato stato di forte alterazione psicofisica in cui versava almomento dei fatti e visto che l'ipotesi dell'avvenuta rapina era sopraggiuntasuccessivamente ma non era il motivo per il quale erano state allertate le forzedell'ordine.Inoltre, la Corte di appello avrebbe trasformato l'elemento essenzialedell'assenza, nell'immediatezza del fatto ed in prossimità dell'evento, delrinvenimento dei beni sottratti sulle persone del XXXX e dei supposti correi dellostesso in un elemento contro l'imputato.La motivazione adottata dalla Corte di appello ai fini dell’affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato sarebbe, quindi meramente apparente ancheperché non ha dato risposta alle questioni dedotte dalla difesa in sede digravame.A ciò si aggiunge che:a) la Corte di appello avrebbe argomentato in maniera illogica con riguardoall’assenza di immagini relative al momento consumativo della rapina e, inoltre,avrebbe omesso di confrontarsi con il narrato del teste della difesa XXXXXXXXXXche ha affermato di avere appreso che il personale di P.G. aveva riferito all’alloraindagato della presenza di immagini videoregistrate e che se non avesseconfessato lo avrebbero arrestato insieme ai complici;b) le dichiarazioni dei testi XXXXXXX e XXXXXXX sono state valutate inmodo parcellizzato ed atomistico;c) il reato di rapina in contestazione non si sarebbe comunque perfezionatonon essendo avvenuto il passaggio del bene asseritamente sottratto nelle manidell’imputato.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e582 cod. pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che la lacuna motivazionale della sentenzaimpugnata sarebbe rinvenibile anche alle pagg. 14 e 15 della sentenza stessaladdove si è trattato del reato di lesioni in contestazione al capo B della rubricadelle imputazioni, ciò in quanto la Corte territoriale non ha dato risposta allaquestione dedotta relativamente al dolo del delitto di rapina ed al nessoteleologico tra le lesioni causate alla persona offesa per effetto di unacolluttazione scoppiata tra le parti per una controversia originata in discoteca e lasuccessiva asserita sottrazione dei beni che i giudici di merito hanno configuratocome “dolo sopravvenuto”.Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della distinzione ontologica tra il reatodi percosse e quello di lesioni con evidenti conseguenze anche sulla correttaconfigurabilità del secondo in che porterebbe all’invocata esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 328 [in realtà 368 – ndr.] cod.pen. e con riguardo agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del mancato accoglimento del motivo digravame che tendeva ad escludere il reato di calunnia sotto il profilodell’elemento soggettivo dato che il XXXX si riteneva vittima di un abuso daparte della P.G. in quanto chiamato a rilasciare dichiarazioni senza neppuresapere di essere indagato e senza l’ausilio di un difensore, il tutto unito al fattoche allo stesso neppure era stato letto o fatto leggere il verbale prima dellasottoscrizione, che ci si trova in presenza dell’escussione di un coimputatominorenne senza garanzie ed in violazione dell’art. 351 cod. proc. pen., che neiverbali si riscontrano errori negli orari di redazione che sono dimostrativi delledisattenzioni e della superficialità dell’operato del personale di P.G., che nonesiste alcun video della rapina e che non ricorrevano le condizioni perché il XXXXpotesse “essere portato via in manette” se non avesse confessato.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe pertanto assente sotto ipredetti profili evidenziati dalla difesa e non avrebbe, come detto, tenuto contoche il XXXX si riteneva vittima di irregolarità che in effetti sono emerse nella fasedell’istruttoria.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 546, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, secondo parte ricorrente, non si sarebbe adeguatamenteconfrontata con le richieste difensive con le quali erano state richiestel’assoluzione con formula piena dal reato di cui al capo A e, quanto al reato di cuial capo B, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione.La Corte di appello si sarebbe semplicemente limitata ad affermare lacongruità della pena irrogata in primo grado senza spiegarne le ragioni e senzatenere conto di elementi quali la giovane età, l’incensuratezza e la scarsissimacapacità a delinquere dell’imputato.2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non haritenuto necessaria la perizia invocata dalla difesa in termini di rinnovazioneistruttoria, relativa ad accertare la capacità del XXXX di comprendere il testorisultando che lo stesso presenterebbe delle difficoltà neurologiche coninteressamento della memoria a breve termine.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre in via del tutto preliminare dare risposta alla questioneprocessuale di cui al verbale di udienza, dedotta in sede di conclusioni orali daldifensore dell’imputato che ha chiesto che non si tenga eventualmente contodella memoria datata 15 giugno 2026 contenente l’anticipazione della requisitoriaorale del Procuratore generale in quanto ne ha ricevuta una copia scansionatapriva di firma digitale.La questione dedotta è manifestamente priva di fondamento.Deve, infatti, darsi atto che il contenuto della memoria contenentel’anticipazione della requisitoria del Procuratore generale (redatta su cartaintestata della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazioneed avente sottoscrizione autografa) è stato fatto proprio dallo stesso Procuratoregenerale in sede di requisitoria orale, il che rende superata la questione.2. Il primo e secondo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta, sono manifestamente infondati.2.1. Occorre, innanzitutto, immediatamente evidenziare che nel caso inesame le sentenze del Tribunale e della Corte di appello, sostanzialmenteconcordando sulla ricostruzione dei fatti e sulla conseguente affermazione diresponsabilità dell’imputato, costituiscono una cd. “doppia conforme” e che, aifini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativadella sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unicocorpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censureproposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice edoperando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595), con la conseguenza che le due sentenze saranno qui esaminate comese si trattasse di un unico corpo motivazionale.Va altresì immediatamente evidenziato che la sentenza impugnata (in unocon quella del Tribunale) risulta congruamente motivata proprio sotto i profilidedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né“manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio, tenta in realtà quanto inammissibilmente di sottoporrea questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in ordine allaricostruzione dei fatti ed alla conseguente responsabilità dell’imputato anchesotto il profilo dell’elemento soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965).2.2. Ciò doverosamente premesso, occorre evidenziare che:a) i Giudici di merito hanno compiuto una dettagliata e logica ricostruzionedei fatti nei seguenti termini: la persona offesa XXXXXXX, trascorsa la nottepresso un locale di Forlì dove aveva consumato bevande alcoliche fino allostordimento, era uscito dal locale e si era incamminato, in tali circostanze erastato sorpreso alle spalle, spinto con forza nonché colpito con un pugno tanto dafarlo cadere a terra; mentre era riverso a terra gli aggressori avevano frugatonelle sue tasche, accusandolo al contempo di aver guardato una ragazzaall'interno del locale; a causa del colpo ricevuto dalla perdita degli occhiali davista caduti a terra, XXXXXXX non era riuscito a fornire una descrizionedettagliata degli aggressori, ricordando però che si trattava di almeno trepersone di cui due ragazzi, uno con i capelli rasati e l'altro con i capelli corti, euna ragazza; XXXXXXX dichiarava altresì di aver subito la sottrazione delportafogli, ritrovato poi vuoto nei pressi del luogo ove era avvenutal'aggressione, unitamente agli occhiali da vista, degli auricolari e del telefonocellulare; non appena allontanatisi gli aggressori e recuperate le forze la personaoffesa era riuscita a raggiungere la propria abitazione, a svegliare il padre e,unitamente allo stesso a tornare sul luogo ove era avvenuta l'aggressione, luogodal quale i due avevano poi contattato le forze dell'ordine; ne erano quindiseguiti degli accertamenti e la pattuglia della Polizia di Stato intervenuta sulposto, sulla base delle indicazioni ricevute, si era imbattuta circa un'ora dopo, inprossimità del luogo dell'aggressione in due ragazzi identificati inXXXXXXXXXXXX ed un minorenne; una prima ispezione dei luoghi non portava alrinvenimento del telefono cellulare della persona offesa; sulla base divideoriprese realizzate da una telecamera all'esterno del locale (che però nonavrebbe ripreso il momento dell’aggressione), gli operanti erano poi giunti adipotizzare chi fossero gli autori dell'aggressione individuandoli nei due imputatiXXXX e XXXXXXXXXX, oltre al minore; i tre ragazzi erano stati quindi convocatipresso gli uffici di Polizia;b) detta ricostruzione risulta avere trovato conferma non solo nel raccontodella persona offesa ma nelle altre prove dichiarative e testimoniali oltre chenella documentazione acquisita agli atti;c) l’imputato non solo ha reso spontanee dichiarazioni in ordine al suocoinvolgimento nei fatti ma tali dichiarazioni sono state poi confermate in sede diformale interrogatorio alla presenza di un difensore;d) tanto il verbale di spontanee dichiarazioni quanto il verbale diinterrogatorio erano stati riletti alla presenza del difensore prima di esserefirmati;e) l’odierno ricorrente, ad integrazione del verbale di spontaneedichiarazioni, aveva anche aggiunto di essere dispiaciuto in ordine all’accaduto;f) l’imputato non aveva manifestato alcun tipo di difficoltà di comprensionedelle domande che in quella sede gli erano state poste e, come specificato dalteste XXXXXXXXX (ma anche dal difensore presente), dopo avere ricevuto ilverbale di interrogatorio, nel quale erano state richiamate le spontaneedichiarazioni in precedenza rese ed averlo esaminato, lo aveva sottoscritto.2.3. Risulta poi che i Giudici, con una motivazione di merito caratterizzata dastringente logicità hanno poi risposto alla deduzione difensiva che ha cercato diaccreditare la tesi secondo la quale il XXXXXXX non era stato attendibile nel suooriginario racconto al personale di P.G. in quanto in stato di elevata alterazionealcolica, rilevando per contro l’attendibilità dello stesso e la “genuinità” del suoracconto ed aggiungendo che comunque lo stato psicofisico nel quale lo stesso sitrovava al momento dell’aggressione non gli aveva comunque impedito diraggiungere la propria abitazione, di raccontare l’accaduto al padre e di fareritorno sul luogo dei fatti alla ricerca degli effetti personali.A ciò si aggiunge che il racconto della persona offesa è poi statosostanzialmente confermato in sede di deposizione dibattimentale e che ilnarrato dello stesso è stato qualificato dalla stessa Corte di appello, sulla basedegli elementi indicati, come “pienamente affidabile”.In punto di diritto occorre solo ricordare che «In tema di prove, lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non presente nel caso in esame.2.4. Occorre, poi, dar conto del fatto che la difesa del ricorrente ha tentatodi accreditare una diversa ricostruzione dei fatti secondo la quale sarebbe daravvisarsi una cesura tra le violenze intercorse tra la persona offesa e gliimputati - sostanzialmente, confluite in una colluttazione reciproca legata acontrasti legati a condotte verificatesi all’interno del locale, colluttazione nellaquale anche l’odierno imputato sarebbe stato violentemente percosso - ed ilmomento appropriativo dei beni del XXXXXXX.una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, inmateria di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicitàdella motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.,la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienzaalternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e che intema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte dicassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamentela migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne lagiustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745;Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), occorre,tuttavia, ricordare il ben diverso racconto reso dalla persona offesa che haaffermato di essere stato aggredito alle spalle – non negando che l’aggressioneera anche legata a situazioni verificatesi in precedenza all’interno del locale – maha anche aggiunto parlando del momento della sottrazione dei beni (pag. 12della sentenza di appello) «… quando ero a terra uno si è messo sopra e l’altromi ha frugato in tasca».Osserva l’odierno Collegio che le descritte modalità della condotta nonconsentono di porre in dubbio che sia configurabile nel caso in esame ilcontestato reato di rapina anche a voler ritenere che l’aggressione della personaoffesa abbia avuto origine con finalità diverse atteso che, come correttamenteritenuto anche dai Giudici di merito «In tema di rapina, l'elemento psicologicospecifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante osopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza odella minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta» (Sez. 2, n. 9049del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227-01).2.5. Quanto poi al reato di lesioni contestato al capo B della rubrica delleimputazioni anche in questo caso i Giudici di merito hanno fornito rispostacongrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia alle questionisollevate dalla difesa in sede di gravame in quanto al XXXXXXX sono stateriscontrate lesioni (consistite in un “graffio frontale”) giudicate guaribili in 4giorni salvo complicazioni. Al riguardo deve solo essere ricordato che «Ai finidella configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesionecutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche unamodesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non puònon comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile,compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è soloquella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella diprotezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmentenocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura» (Sez. 5, n. 25029 del15/07/2020, Rotariu, Rv. 279404-01).A ciò si aggiunge che è pacifico che il delitto di lesioni personali(contrariamente a quello di percosse) non è assorbito in quello di rapina e che, diconseguenza, «L'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, commaprimo, n. 2, cod. pen., ritenuta configurabile in relazione al delitto di lesionipersonali, non rimane assorbita nel delitto di rapina, del pari contestato, nel casoin cui la violenza esercitata dal soggetto agente sia esorbitante rispetto a quellanecessaria a integrare tale più grave fattispecie delittuosa» (In motivazione, laCorte ha altresì affermato che, per la configurabilità di tale circostanza, èsufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione deldelitto–fine e che, a tale scopo, il predetto si sia avvalso del delitto-mezzo) (Sez.2, n. 27040 del 17/06/2025, M., Rv. 288496-03).Deve solo ricordarsi che l’unitario contesto spazio-temporale in cui si sonosvolti i fatti rende del tutto irrilevante se la lesione alla fronte della personaoffesa ha preceduto od è stata contestuale al momento predatorio nei confrontidella stessa.3. La valutazione di manifesta infondatezza, investe, poi, anche il terzomotivo di ricorso relativo al reato di calunnia.Ampia, corretta e logica è la motivazione resa al riguardo dai Giudici dimerito (cfr. in particolare pag. 6 e pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata) chehanno richiamato una serie di elementi quali:a) la circostanza che è stato lo stesso imputato in udienza a confermare diaver reso dichiarazioni su quanto accaduto;b) il colloquio intercorso tra XXXX i suoi familiari ed il difensore registratidalla zia XXXXXXXXXX ove si insisteva su un infedele verbalizzazione sul fattoche dal verbale non fosse stata data lettura prima della firma, ipotesi destituitadi fondamento;c) il fatto che nel corso delle deposizioni gli agenti XXXXXXXXX eXXXXXXXXXX hanno fornito un resoconto dettagliato e lineare delle operazionicompiute;d) il fatto che i verbali di spontanee dichiarazioni rese dai concorrenti che siconnotano in molteplici aspetti di originalità e spontaneità pur convergendo negliaspetti essenziali della vicenda;e) l'assenza di contestazione da parte degli altri correi circa l'operato degliagenti;f) il fatto che il difensore nel corso della registrazione, all'insaputa di essereregistrato, aveva ribadito a più riprese che le dichiarazioni erano state lette evagliate dall'imputato.Si tratta di una serie di elementi che ben connotano la falsità delle accuserivolte dall’imputato nei confronti degli operanti e che, all’evidenza, consentonodi ritenere configurato sotto il profilo oggettivo il reato di calunnia.La difesa tenta, quindi, di porre in discussione l’elemento soggettivo delreato sostenendo che quanto denunciato – prima - e dichiarato – poi –dall’imputato sia stato frutto della circostanza che lo stesso riteneva di esserestato vittima di un’ingiustizia legata alle modalità con le quali riteneva di esserestato indotto ad ammettere le proprie responsabilità.Anche in questo caso la Corte di appello (pagg. da 16 a 18) ha dato rispostacongrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia evidenziandoche anche l’eventuale illegittimità della procedura di acquisizione delledichiarazioni non legittimava comunque il XXXX a proferire le accuse che hannodato luogo alla possibilità di imputare a carico dello stesso il reato di cui all’art.368 cod. pen. ed anche ricordando che lo stesso imputato in occasione delcolloquio intercorso con il difensore non aveva mai sostenuto la falsità di quantoriportato nel verbale di dichiarazioni.Né si potrà di certo sostenere nel caso in esame che la condotta del XXXXnel momento in cui ebbe a denunciare il personale di P.G. sia stata frutto di unsuo errore circa profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, ciòperché, come emerso dagli atti, lo stesso era all’evidenza consapevole di averreso le dichiarazioni verbalizzate e di non essere certo stato costretto a firmare iverbali senza averne letto il contenuto.In ogni caso deve anche in questo caso ricordarsi che la valutazionedell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non puòessere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto, come nel caso dispecie, da logica e adeguata motivazione.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la questione relativaal trattamento sanzionatorio non risulta essere stata dedotta dalla difesa in sededi appello (v. atto di gravame datato 13 febbraio 2024) ma solo dal Procuratoregenerale con la conseguenza che la difesa del ricorrente non può ora dolersidell’omessa motivazione sul punto.Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, «intema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degliartt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi diappello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e gradodel giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello- trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.» (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep.2013, Bonaffini, Rv. 256631).Il motivo di ricorso è altresì generico perché parte ricorrente, tenuto conto diquanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ed in virtùdell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avrebbe avuto il dovere processuale dicontestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravameoperato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto ocomunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di leggecome motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione delladoglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità,deve dar conto.5. Infine, anche il quinto motivo di ricorso è caratterizzato da manifestainfondatezza.La Corte di appello ha, infatti, correttamente dato atto che la testeXXXXXXXXXX ha riferito che l’imputato è affetto da una grave forma di dislessiama ha anche richiamato, condividendole, le affermazioni del Tribunale che avevasul punto osservato che dalle relazioni cliniche non emergevano affatto criticità alivello cognitivo del XXXX, ed anzi tali capacità risultavano nella norma comepure la comprensione verbale e l'espressione linguistica, ciò a giustificazione delfatto di non ritenere necessaria la perizia invocata dalla difesa in termini dirinnovazione istruttoria avente oggetto detta diagnosi di dislessia rispetto allaquale non ricorreva alcuno spunto di prova in atti circa il fatto che ciò avessecomportato una non compressione di quanto dichiarato e riletto all’imputato.Risulta, pertanto che anche in questo caso la Corte di appello ha datoadeguata risposta alla richiesta difensiva ed ha fatto corretta applicazione deldisposto dei commi 1 e 3 dell’art. 603 cod. proc. pen.6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.7. Deve altresì essere dichiarata inammissibile la richiesta di rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX in quanto il difensore si è limitatoad inviare per via telematica le proprie conclusioni, con allegata nota spese, manon ha, poi, concluso in sede di pubblica udienza partecipata, ciò alla luce delprincipio secondo il quale «Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non vadisposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favoredella parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza,ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di unamemoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581-03).8. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Dichiara inammissibile la richiesta di rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris