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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 31461/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Tribunale di Verbania del 27/04/2021, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, numero 3) e 367 cod. pen. ed agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974.

Considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; Ritenuto che le doglianze difensive, con le quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, oltre al nomen iuris attribuito al delitto correttamente contestato e sanzionato secondo la normativa vigente al momento del fatto, sono inammissibili in quanto la sanzione concretamente irrogata, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Considerato che il secondo motivo, lamentando l'erronea applicazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di armi, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, così come modificata dalla normativa in imputazione; Ritenuto che gli ulteriori motivi dedotti non sono consentiti perché attengono al riconoscimento delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto altresì che la inammissibilità dei motivi di ricorso riverbera i suoi effetti anche sulla richiesta di correzione della data di nascita del ricorrente; data erroneamente indicata nella sentenza impugnata.

Detta correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello è difatti inibita dalla pronuncia di inammissibilità, non essendosi formato un valido rapporto t processuale che consente di rilevare l'errore dedotto (da ultimo, sebbene in tema di pena, Sez. 5, n. 47621, del 11/9/2019, Rv. 278036).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Tribunale di Verbania del 27/04/2021, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, numero 3) e 367 cod. pen. ed agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974. Considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; Ritenuto che le doglianze difensive, con le quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, oltre al nomen iuris attribuito al delitto correttamente contestato e sanzionato secondo la normativa vigente al momento del fatto, sono inammissibili in quanto la sanzione concretamente irrogata, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Considerato che il secondo motivo, lamentando l'erronea applicazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di armi, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, così come modificata dalla normativa in imputazione; Ritenuto che gli ulteriori motivi dedotti non sono consentiti perché attengono al riconoscimento delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto altresì che la inammissibilità dei motivi di ricorso riverbera i suoi effetti anche sulla richiesta di correzione della data di nascita del ricorrente; data erroneamente indicata nella sentenza impugnata. Detta correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello è difatti inibita dalla pronuncia di inammissibilità, non essendosi formato un valido rapporto t processuale che consente di rilevare l'errore dedotto (da ultimo, sebbene in tema di pena, Sez. 5, n. 47621, del 11/9/2019, Rv. 278036). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigli
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