CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 697 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla corretta determinazione della pena non contenuta nei minimi edittali; violazione dell'art. 133 cod. pen. Rilevato che il difensore ha reiterato rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità del fatto e l'intensità del dolo. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la c:ui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]