CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 10541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso5687-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, elegge domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.5687/2017 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Gestione separata INPS e prestazioni occasionali -2 - per la cassazione della sentenza n. 5 6 1 1 del 20 16 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 23 novembre 2016 e pubblic ata il 16 gennaio 2017 (R.G.N. 2682/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato l’avviso di addebito, emesso per l’importo di Euro 8.178,21 in relazione ai «contributi dovuti alla Gestione separata […] sul reddito per arti e professioni». Adavviso del giudice di prime cure, l’[OSCURATO:PERSONA] ed Interpreti (IMAIE) ha corrisposto al ricorrente, a titolo di sovvenzione, l’importo di Euro 46.574,30, che non è assoggettato a contribuzionedi sorta. 2.– L’INPS ha impugnato la pronuncia del Tribunale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il16 gennaio 2017 con il numero 5611 del 20 16 , ha accolto il gravame d e ll’INPS e ha respinto l’originarioricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito. 2.1.–Nel riformare la decisione di primo grado, la Corte territoriale argomentache la pretesa dell’INPS non concerne la somma ricevuta a titolo di sovvenzioni, ma i redditi dichiarati per rappresentazioni artistiche, per un ammontare di Euro 26.418,00.Già le deduzioni svolte in primo grado hanno configurato in questi termini la pretesa, così come emerge anche dall’invito bonario prodotto come allegato B alla memoria di costituzione depositata in primo grado. 2.2.–La sentenza impugnata disattende , inoltre, l’argomento del la parte appellata, cheprospetta la provenienza dei redditi in esame d a prestazioni occasionali e, su questo presupposto, disconosce ogni obbligo contributivo. Alla stregua dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’assoggettamento a contribuzione non postula né l’esclusività né -3 - la continuità dell’attività. Quel che rileva è l’esercizio per professione abituale dell’attività di lavoro autonomo o di quella artistica. Nel caso di specie, l’abitualità è suffragata dall’entità dei redditi «prodotti nel corso di un anno (ben 26 mila euro), certamente non ascrivibili –anche in assenza di diverse deduzioni da parte del Ros[s]i –a sporadiche prestazioni artistiche». È ininfluente la circostanza che RobertoRosi, negli anni successivi al 2008, non abbia prodotto redditi per prestazioni artistiche. 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione e affida a quattro motivi le sorti dell’impugnazione, notificata il 27 febbraio 2017 e illustrata da memoria. 4.– L’INPS, nella veste indicata in epigrafe, resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 347 cod. proc. civ. (rectius, art. 437 cod. proc. civ.). In grado d’appello, l’INPS, con un evidente mutamento della linea difensiva, avrebbe incentrato su fatti divers i la pretesa contributiva. Sarebbe erronea, pertanto, la valutazione della Corte di merito, che avrebbe escluso la novità delle questioni dedotte nella fase di gravame. -4 - 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto concerne il parere emesso dall’Agenzia delle Entrate in ordine ai contributi erogati dall’IMAIE ai sensi dell’art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare pacifici i dati racchiusi nell’avviso di addebito, che qualificano come reddito anche le elargizioni a fondo perduto dell’IMAIE, in contrasto con l’interpretazione autentica avallatadall’Agenzia delle Entrate. 1.3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto verte sulla nota di credito n. 1 del 2 luglio 2008. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe scorporato dal reddito imponibile di cui all’estratto conto INPS (Euro 26.418,00) il più contenuto importo erogato dall’IMAIE a titolo di finanziamento (Euro 9.314,86). 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.), il ricorrente allega omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti e inerente alle dichiarazioni dei redditi successive al 2008, con riguardo «alla dedotta occasionalità della prestazione artistica». L’attività artistica si sarebbe tradotta in un’unica prestazione, «mai piùripetuta per tutti gli anni a venire come certificato dalle successive dichiarazioni dei redditi». Di tali circostanze non terrebbe conto la sentenza d’appello, che offrirebbe sul punto una motivazione apparente. 2.–Il primo motivo è inammissibile. -5 - 2.1.–La Corte d’appello ha escluso che l’INPS abbia introdotto, in fase di gravame, «fatti o questioni nuove», in quanto, sin dalla «difesa del primo grado», l’ente creditore h a dedotto di avere richiesto la contribuzione per i redditi relativi alle rappresentazioni artistichee tale deduzioneè corroborata dall’invito bonario ritualmente prodotto come allegato B alla memoria di costituzione di primo grado (pagina 2 della sentenza impugnata). 2.2.–Il ricorrente lamenta che la statuizione della Corte d’appello contravvenga aldivieto di domande nuove di cui all’art. 437 cod. proc. civ., in quanto le difese dell’Istituto, nel giudizio dinanzi al Tribunale, s’incentrerebbero sull’arbitrario impiego dello schermo societario per eludere l’obbligo contributivo. 3.–Così formulata, la censura è inammissibile. 3.1.–Quando, co n il ricorso per cassazione , si a denunciato un vizio che implichi la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, per la sua attinenza alcompimento di un’attività difforme rispetto a un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, questa Corte è investitadel potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, a condizione che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2021, n. 41465). 3.2.–A sostegno del primo mezzo, il ricorrente si limita a riprodurre alcuni stralci della memoria di costituzione del primo grado (pagine 11 e 12), nella parte in cui evocano temi estranei all’oggetto del contendere. La riproduzione parziale della memoria di costituzione del primo grado preclude , tuttavia, a questa Corte di enuclear n e nella sua interezza la trama argomentativa e nonè avvalorata dall’indispensabile richiamo al contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di -6 - gravame e dalla trascrizione dei relativ i passi salienti . Tale adempimento è imprescindibile allo scopo di verificare la censurata novitàdella domanda formulata nella fase di gravame. La novità è un concetto di relazione, che postula la disamina dei temi introdotti nel primo grado e di quelli allegati nella fase di gravame. 3.3.–Il motivo non è rispettoso, pertanto, dei requisiti di specificità prescritti dal codice di rito. 4.–L’inammissibilità si apprezza anche sotto un ulteriore profilo. 4.1.–L’interpretazione della domanda dev’essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali adoper ate, il suo contenuto sostanziale, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito con il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass., S.U., 13 febbraio 2007, n. 3041). Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda e nella valutazione de l contenuto sostanziale della pretesa, incontra i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il giudiziosull’interpretazione della domanda, riservato al giudice di merito (Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103), è sindacabile in sede di legittimitàove s ia no stati travalicati i limiti indicati o per vizio della motivazione(Cass., sez. III, 21 maggio 2019, n. 13602), nei limiti in cui può essere oggi denunciato dinanzi a questa Corte. 4.2.– In coerenza con tali criteri, i giudici d’appello hanno interpretato le domande formulate dall’INPS sin dal primo grado e ne hanno esaminato l’autentico contenuto sostanziale, anche sulla base dell’invito bonario, che cristallizza la pretesa dell’Istituto, avanzata ante iudiciume coltivata nella fase contenziosa. 4.3.– La doglianza del ricorrente si risolve nell’apodittica contrapposizione di una interpretazione più restrittiva della domanda a quella delineata dalla sentenza d’appello, sulla scorta di tutti i dati -7 - rilevanti, e non indica con la necessaria specificità quell ’ alterazione radicaledel tema del decidere, sanzionata dall’art. 437 cod. proc. civ. Anche da quest’angolazione, la censura si rivela inammissibile, in quanto inidonea a confutare l’articolato percorso argomentativo della Corte territoriale. 5.– Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono a questioni tra loro connesse. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata non abbia defalcato dal reddito le elargizioni a fondo perduto, concesse peraltro in un ammontare ridotto rispetto a quello preventivato. Le doglianze,formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili per una duplice e concorrente ragione. 6.–Ai fini dell’ammissibilità della censura di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ha l’onere d’indicare il fatto storico, di cui prospetta l’omesso esame, il dato testuale o extratestuale che lo avvalora, la portata decisivadel fatto e i tempi e i modi in cui il fatto stesso è stato introdotto nel dibattito processuale e ha così formato oggetto di discussione tra le parti (fra le molte, in linea con Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054, Cass., sez. I, 23 gennaio 2023, n. 2001, punto 2.3.). 7.–Il ricorrente imputa alla Corte di merito «di non aver esaminato con attenzione la documentazione del ricorrente»(pagina 15) e di aver trascurato l’esame della «puntuale contestazione» (pagine 16 e 17), svolta a sostegno del rigetto della pretesa contributiva. Tuttavia, il ricorrente non puntualizza in quale sede, con quali modalità, i fatti decisivi di cui denuncia l’omesso esame s ia no stati sottoposti al contraddittorio processuale e siano stati approfonditi con rilievi circostanziati , così da diventare parte integrante del tema controverso. -8 - Ne discende l’inammissibilità della censura, prospettata in modo difforme rispetto al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 8.–Si deve evidenziare, inoltre, che la sentenza d’appello (pagine 2 e 3), nel richiamare le difese dell’odierno ricorrente, menzionale sole deduzioni sull’occasionalità delle prestazioni artistiche, senza offr ir e alcun ragguaglio sulle contestazioni poste a fondamento del secondo e del terzo mezzo. Qualora, con il ricorso per cassazione , sia prospettata una questione che la sentenza impugnata non affronta, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, allegare d’avere dedotto la questione nei giudizi di merito e indicare lo specifico atto in cui la deduzione è stata svolta. Solo così si consente a questa Corte di verificare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di scrutinarne il merito (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6737, punto 16). A tale onere il ricorrente non ha ottemperato. 9.–Inammissibile è anche l’ultimo mezzo. 10.– Il motivo verte sull’omesso esame delle dichiarazioni dei redditi successive al 2008 (pagina 17 del ricorso). 11.–Ad avviso dei giudici d’appello, è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia più conseguito redditi per prestazioni artistiche negli anni successivi al 2008. La Corte di merito ha dunque ponderato il fatto storico dei redditi posteriori al 2008 e ne ha escluso il carattere decisivo, all’esito di un meditato apprezzamento dei dati probatori acquisiti. 12.–In tale apprezzamento, le statuizioni della Corte d’appello si conformano al dettato normativo, che annette rilievo all’esercizio abituale delle attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,anche quando difetti il carattere dell’esclusività (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419). -9 - In linea con le indicazioni del legislatore, la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che l’attività svolta è abituale, anche alla luce dell’ingente ammontare dei redditi prodotti (26.000,00 Euro), e ha poi rafforzato le conclusioni cui è giunta con il rilievo della «assenza di diverse deduzioni»(pagina 3). All’apprezzamento dei giudici del merito, conforme al dettato normativo e sorretto da una motivazione lineare e perspicua, ben lontana dall’apparenzache la censura stigmatizza, il ricorrente si limita a opporre una diversa lettura delle risultanze di causa. La doglianzaneppure scalfisce uno degli argomenti della pronuncia d’appello, che fa leva sull’assenza di deduzioni di segno contrario rispetto all’abitualità riconosciuta dalla Corte romana , con precipuo riferimento all’anno in contestazione. 13.– Dietro le sembianze dell’omesso esame d’un fatto storico decisivo, il motivo sconfina nella richiesta di riesame del merito, senza curarsi d’incrinare la forza persuasiva di tutti gli argomenti addotti dalla Corte d’appello. Per tutte le ragioni illustrate, la censura non supera il vaglio d i ammissibilità. 14.–Il ricorso, pertanto, è nel suo complesso inammissibile. 15.–La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere le spese del giudizio alla parte controricorrente (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura indicata in dispositivo. 16.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto (art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dell’obbligo della parte ricorrente di corrispondereun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ove sia dovuto ( Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. -10 - [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,