CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: FIASCHE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 629 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per il reato di estorsione difettando l'elemento costitutivo della minaccia, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ricostruito, sulla scorta della deposizione della persona offesa, che l'imputato aveva proferito le frasi di valenza intimidatoria riportate in imputazione e che, per effetto delle stesse la vittima, dichiaratasi impaurita da tale atteggiamento, gli aveva consegnato una somma di denaro non dovuta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di mancata riqualificazione del fatto in diffamazione, non punibile ai sensi dell'art. 599, comma 2, cod. pen., è pure manifestamente infondato poiché, alla luce della ricostruzione fattuale riportata in sentenza, emerge come l'imputato aveva proferito minacce (e non già parole offensive) nei confronti di personale dell'arma dei carabinieri che stava compiendo un atto d'ufficio e cioè la redazione di verbale di violazione amministrativa per mancata copertura assicurativa del veicolo da lui condotto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 447 e 482 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per il reato di falso materiale è anch'esso manifestamente infondato avendo la •Corte di appello ritenuta provato tale illecito, in aderenza alla contestata imputazione, con riferimento alla falsità della patente tedesca che non risultava essere mai stata rilasciata all'imputato il quale ne aveva esibito agli operanti una copia fotostatica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M