CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07751/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli artt.110,624 bis, 337 cod. pen. - capo a) - di cui agli artt. 582,585 in relazione all'art. 576 n. 5 bis cod. pen. - capo b) - e di cui agli artt. 582,585 in relazione all'art. 576 n. 5 bis cod. pen. - capo c); Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto consumato in luogo del tentativo - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.3 e 4), peraltro in doppia conforme, in assenza di idoneo confronto con le relative proposizioni - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità, esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il