CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 32395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26445/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrenti – Comune di [OSCURATO:PERSONA] – intimato – Regione Calabria – intimata – Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] – intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 606/5/19 depositata il 5 marzo 2019. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 novembre 2025Numero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto estratti di ruolo relativi a 23 cartelle di pagamento emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente) per diritti camerali, Ici/Imu, tasse auto, Irpef, Iva e Irap relative a diverse annualità d’imposta. La C.T.P. ha accolto parzialmente il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica delle due cartelle di pagamento relative ai diritti camerali anni 2006 e 2012. La C.T.R. ha rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: - l’oggetto della controversia riguarda l’impugnazione delle cartelle e degli atti presupposti, della cui esistenza la ricorrente dichiara di esserne venuta a conoscenza solo attraverso la stampa degli estratti di ruolo; - sono inammissibili le eccezioni relative alla tardività della documentazione prodotta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti alle cartelle oggetto del giudizio, stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria; “il ricorso è stato proposto avverso l’estratto di ruolo e le cartelle ad esso sottese” e non ha alcuna rilevanza l’eccezione formulata avverso un atto precedente la cartella che poteva essere regolarmente formulata solo avverso la sua notifica; - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19704 del 2015), l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo è possibile solo quando il ruolo e la cartella non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta oppure a seguito di altro atto anche di natura non impositiva; 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 - è infondata l’eccezione di violazione della procedura di Numero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025 notificazione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha Data pubblicazione 12/12/2025 prodotto la copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r con le quali sono state notificate le cartelle opposte; la procedura è regolare essendo stata rispettata la normativa di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; - l’eccezione di prescrizione delle cartelle è tardiva, in quanto le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e mai impugnate e, quindi, sono diventate definitive. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi; l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], subentrata a [OSCURATO:SOCIETA], e ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi controricorrente) e l’Agenzia delle Entrate si sono costituite proponendo controricorso, mentre il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Regione Calabria e la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto inidonea a fare conoscere la ratio decidendi. Contesta una approssimativa, se non assente, valutazione delle risultanze in atti, evidenziando di avere dedotto con il ricorso in appello la mancata prova della notifica delle cartelle oggetto del giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 60 e 140 c.p.c.. Evidenzia che la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma che non è stata offerta la prova degli avvisi di ricevimento di avvenuto deposito degli atti presso la casa comunale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiNumero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025. Riprendendo le motivazioni utilizzate per il secondo motivo diData pubblicazione 12/12/2025 impugnazione, la ricorrente iscrive nel diverso paradigma la doglianza circa l’omesso esame della circostanza riguardante la mancata produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto la controversia trae origine dall’impugnazione di estratti di ruolo, di cui la ricorrente assume essere venuta aliunde a conoscenza il 3 febbraio 2017. L'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, prevede, infatti, che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 È stato da questa Corte affermato che: Numero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025 - l’articolo ora riportato trova applicazione nei processi pendenti,Data pubblicazione 12/12/2025 poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; - tale disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass., Sez. U, n. 26283/2022, Rv. 665660 – 02, Sez. 5, n. 6857/2023, Rv. 667351 - 01, Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 - 01). Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire, né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio dell'udienza camerale, con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Né sul punto è possibile ritenere che si sia formato un giudicato implicito sulla questione processuale, per avere il giudice di secondo grado deciso nel merito. 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 Numero sezionale 7596/2025 Occorre sul punto preliminarmente ribadire la regolaNumero di raccolta generale 32395/2025 generaleData pubblicazione 12/12/2025 per la quale la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. È stato inoltre chiarito, in modo del tutto condiviso da questo Collegio (Cass., Sez. U, n. 24172/2025, Rv. 675787 – 01), che a tale regola, tuttavia, si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Si è precisato, inoltre, che i vizi che inficiano requisiti fondanti il processo riguardano violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale che, quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., 6 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve Numero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025 in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016). Data pubblicazione 12/12/2025 Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass.24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass.n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass.n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attengono al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Nel caso di specie, la disciplina di cui all’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, e la sua portata applicativa anche ai procedimenti pendenti, determina la caducazione delle condizioni di proponibilità dell’azione, in quanto esclude in generale il diritto ad impugnare l’estratto di ruolo, salvo ipotesi tipiche che non ricorrono nel caso di specie, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una 7 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26445/2019 valida sentenza. L’interesse ad agire, infatti, Numero sezionale 7596/2025Numero di raccolta generale 32395/2025 esistente inizialmente, in corso di causa è decaduto per sopravvenuta Data pubblicazione 12/12/2025 modifica legislativa, determinando il venire meno delle condizioni dell’azione. Da ciò la necessità del rilievo d’ufficio anche nel presente grado di giudizio e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto della modifica normativa intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio e del consolidamento della giurisprudenza in materia dopo la proposizione del giudizio di legittimità. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, vertendosi di causa di inammissibilità sopravvenuta. P.Q.M La Corte, decidendo sul