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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 37571/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, pronunciata in data 25 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 -bis, 56 e 629 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto connmesso in Torino il 12 gennaio 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la concessione della attenuante di cui all'ad 62-bis cod. pen. non è di ostacolo all'applicazione della recidiva facoltativa, perché i fatti obiettivi e subiettivi che giustificano l'attenuante non necessariamente incidono in modo favorevole all'imputato sulla valutazione della sua personalità risultante dalla recidiva (Sez. 1, n. 22 del 13/01/1970, Rv. 114335), di modo che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018); nondimeno, il prescelto regime di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva non è, comunque, sindacabile in questa sede (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerato il divieto di prevalenza delle prime sulla seconda stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 settembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, pronunciata in data 25 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 -bis, 56 e 629 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto connmesso in Torino il 12 gennaio 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la concessione della attenuante di cui all'ad 62-bis cod. pen. non è di ostacolo all'applicazione della recidiva facoltativa, perché i fatti obiettivi e subiettivi che giustificano l'attenuante non necessariamente incidono in modo favorevole all'imputato sulla valutazione della sua personalità risultante dalla recidiva (Sez. 1, n. 22 del 13/01/1970, Rv. 114335), di modo che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018); nondimeno, il prescelto regime di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva non è, comunque, sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerato il divieto di prevalenza delle prime sulla seconda stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente