Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 giugno 2025

Cassazione n. 29437/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1111/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12680/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; letta la memoria difensiva depositata in data 28 giugno 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato in aggiunta all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto del 15 ottobre 2024, confermava — a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione Sezione Prima, n. 40298 del 21 giugno 2023 — la decisione del Tribunale di Napoli del 30 novembre 2019 n. 3/20, quanto alla confisca dei beni immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA], indicati in catasto al foglio 2, particella 1087, 1088, 1089, disposta nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29437/2025 Roma, lì, 11/08/2025

2. Al fine della migliore comprensione delle attuali ragioni di ricorso, va qui evidenziato come la Corte di cassazione, annullando con rinvio per nuovo giudizio il primo provvedimento della Corte partenopea in ordine ad [OSCURATO:PERSONA], ebbe a evidenziare quanto segue. 2.1 Il Tribunale di Napoli aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione ai beni dello stesso e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (immobili acquistati nel biennio 1994-1995 e poi quelli successivi agli anni 2000, in specifico gli anni 2004 -2007 e poi 2009-2010), della moglie e del figlio [OSCURATO:PERSONA] (quote della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.a.s. e un immobile, intestato al solo figlio), del figlio [OSCURATO:PERSONA] e della nipote [OSCURATO:PERSONA] (immobili acquistati successivamente all'anno 2004) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quote e compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

La Corte di appello di Napoli, con la prima decisione n. 3/23, riformava il decreto di primo grado e escludeva solo la attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] disponendo la revoca con effetto ex nunc della misura personale.

In particolare, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sottoposto una prima volta a processo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e per numerosi reati fine, in ordine a condotte che risalivano agli anni '80 del secolo scorso.

Per tali fatti, a seguito dei quali era stata anche disposta la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, il proposto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e dichiarati prescritti i reati fine, era stato però assolto nell'anno 1999 e la confisca era stata revocata con provvedimento del 3 marzo 2009. [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente sottoposto a processo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, dopo l'applicazione di una misura cautelare, veniva condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa con condotta fino all'anno 2013.

La Corte di appello riteneva, pertanto, sussistente la pericolosità quanto al passato, non all’attualità, «indicando in un ventennio il [relativo] periodo e individuando l'anno 2013 come termine ultimo al quale perimetrare la pericolosità ai fini della successiva valutazione per l'applicazione della misura patrimoniale». 2.2 La sentenza rescindente di questa Corte di cassazione riteneva fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai due profili dedotti, sempre ed esclusivamente correlati ai soli beni immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA], in precedenza indicati al par.

1. Riteneva sussistente la violazione di legge quanto alla carenza totale di motivazione, sia in ordine al divieto di ne bis in idem che quanto alla perimetrazione temporale della pericolosità per il periodo antecedente all'anno 2000, perimetrazione necessaria al fine di verificare l'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ai beni indicati. 2.3 Con il primo motivo la difesa lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di motivare in ordine al bis in idem, integrato dalla circostanza che il decreto di confisca degli immobili citati era stato revocato con provvedimento del 2010, escludendo che vi fosse prova della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della assoluzione intervenuta in sede penale in ordine al periodo antecedente il 1998.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, in quanto «a fronte di tale specifica deduzione, che si riferiva espressamente alla misura di prevenzione patrimoniale, infatti, il Tribunale, con un mero accenno contenuto a pag. 15, si è limitato a escludere l'operatività del divieto per la sola misura personale, senza affrontare alcuno degli specifici argomenti contenuti nella memoria (allegata al ricorso, come il decreto di revoca)».

2.4. Il secondo, fondato, profilo di censura riguardava la circostanza che la Corte di appello avesse omesso di motivare anche in ordine alla c.d. perimetrazione temporale della pericolosità quanto al periodo antecedente all'anno 2000, necessaria al fine di verificare l'applicabilità della confisca ai beni in precedenza indicati.

2.5. Spettava, pertanto, alla Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, procedere al nuovo giudizio su tali due temi.

2.6. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento qui impugnato, recante n. 13/25, confermava il decreto di primo grado.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi, che saranno enunciati a seguire — nei limiti strettamente necessari per la motivazione — secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, 649 e 125, comma 3, cod. proc. pen., 27, comma 2, 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

Si duole il ricorrente della circostanza che il provvedimento qui impugnato non si sia assolutamente confrontato con il tema del ne bis in idem, oggetto del primo motivo di ricorso ritenuto fondato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente.

5. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Anche sul secondo tema, oggetto di annullamento con rinvio, la Corte di appello di Napoli non avrebbe dato risposta, limitandosi a ritenere che - a fronte dell’acquisto degli immobili, intervenuto nel 1994, oggetto di confisca e del giudizio rescissorio – fosse sufficiente accertare il termine finale della pericolosità – fino al 2013 – e non anche l’individuazione del momento iniziale dell’arco cronologico relativo.

Neanche sarebbe sufficiente ad integrare la motivazione inesistente, secondo il ricorrente, il richiamo alle valutazioni del decreto di primo grado, in quanto non suscettibile di rinvio per relationem perché oggetto di annullamento.

6. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, con violazione delle norme richiamate nei precedenti motivi, oltre che degli artt. 4 e 18 d.lgs. 159 del 2011, in quanto il decreto impugnato non effettua alcuna verifica quanto alla coerenza cronologica fra l’acquisto dei beni immobili, oggetto specifico dell’annullamento, e il perimetro cronologico della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, vengono reiterate le doglianze del secondo motivo, evidenziando come alle stesse non possa ritenersi abbia dato risposta il decreto impugnato, occupandosi la Corte di appello genericamente di tutti i beni confiscati e non solo puntualmente di quelli oggetto della sentenza rescindente.

Né, osserva il ricorrente, può avere rilevanza concludente il riferimento al ruolo strategico e operativo del [OSCURATO:PERSONA] in «un’ampia finestra temporale», che per altro non ha definito un inizio, tanto più richiamando il decreto n. 3/23 annullato dalla Corte di cassazione.

In tal senso la motivazione impugnata - che ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la legittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto degli immobili nel 1994, per altro senza considerare la comune residenza e convivenza del proposto con il padre, latore delle risorse per l’acquisto - trascura di rilevare come occorra dimostrare dapprima la pericolosità del proposto a quella data e poi porsi il tema della lecita provenienza della provvista per l’acquisto.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.

7. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini indicati a seguire.

2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.

U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

Va anche aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).

3. Delimitato lo spatium deliberandi del presente giudizio impugnatorio, va evidenziato come la Corte di appello abbia offerto una motivazione apparente. 3.1 I tre motivi di ricorso, strettamente connessi e quindi da valutarsi unitariamente, risultano fondati allorquando evidenziano come la Corte territoriale non si sia confrontata con i temi – specificamente indicati nella sentenza rescindente - del tempo di acquisizione degli immobili e della definizione del perimetro cronologico di pericolosità del proposto.

A ben vedere i beni immobili in Sant’[OSCURATO:PERSONA] risultano essere stati acquisiti nel 1994-1995 (così il decreto impugnato al folio secondo e la sentenza rescindente).

A fronte di tale data così individuata, per altro in modo non specifico, essendo la sentenza rescindente riferita solo a tali beni, ha buon gioco la difesa nel rappresentare come la motivazione impugnata non affronti il tema della correlazione fra il tempo di acquisizione degli immobili e l’estensione del perimetro di pericolosità, vale a dire se quest’ultimo ‘copra’ o meno anche il periodo di acquisto dei beni.

Se generiche sono le espressioni utilizzate in ordine ai beni, altrettanto generico e apparente è il riferimento all’arco temporale della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].

La lettura del provvedimento impugnato vede espressioni riferite a [OSCURATO:PERSONA] quanto alla pericolosità quali: «... un ruolo strategico e operativo significativo in un’ampia finestra temporale ...» riferita al clan Morelli, certamente operante nei primi anni ’80, ma senza alcuna individualizzazione cronologica del tempo in cui il proposto vi svolse il proprio ruolo; quanto al clan Aversano, seguente al clan Morelli, si legge che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito un «ruolo, protrattosi fino a settembre 2013… descritto come strategico e prolungato nel tempo…» (foll. quarto e quinto); quanto al ‘ruolo nel tempo’ di [OSCURATO:PERSONA] si afferma che [OSCURATO:PERSONA] «[n]el corso di un ventennio […] ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco nei contesti camorristici locali, con una transizione fluida dal clan Morelli al clan Aversano» (fol. quinto), ribadendo che «il ruolo … nel clan Aversano si sia protratto fino al 2013» (fol. sesto) e che la perimetrazione temporale - con continuità «radicata nel tempo e documentata fino almeno fino al 2013» (fol. settimo)» - determini la genesi illecita del patrimonio.

Al fol. ottavo la Corte di appello rinvia al decreto di primo grado in modo generico.

A ben vedere il rinvio è consentito, a differenza di quanto ritiene la difesa, in quanto lo stesso principio di diritto richiamato in ricorso evidenzia come nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non possa ricorrere alla motivazione "per relationem" mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace (Sez. 4, n. 33706 del 11/07/2024, I., Rv. 286927 – 01).

Ma nel caso in esame il rinvio non è alla decisione annullata, cioè al primo decreto della Corte di appello, bensì al provvedimento di primo grado.

In sé si tratta di un rinvio consentito, a patto che il provvedimento qui impugnato fornisca una giustificazione propria, confrontandosi con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 02; nel caso all’esame della Corte, seguiva l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizione dell'imputato era stata esaminata).

Ebbene proprio tale adeguata giustificazione difetta nel caso in esame, tanto più che il rinvio al decreto di primo grado è del tutto generico e che lo stesso primo decreto, ad una prima lettura, al fol. 37 riferisce di una pericolosità nata negli anni ’90, al fol. 48 di una perimetrazione che ha inizio negli anni ’80, il che evidenzia una incertezza che spettava alla Corte di appello, a fronte delle doglianze di appello e poi dell’annullamento con rinvio, chiarire e puntualizzare.

Ne consegue la fondatezza dei motivi sul punto, spettando alla Corte territoriale individuare con esattezza il momento di inizio della pericolosità del proposto e valutare lo stesso in relazione alla precisa data di acquisto degli immobili oggetto del presente giudizio.

A tal proposito va evidenziato come debba essere rispettata la clausola di 'correlazione temporale' tra la condizione soggettiva di pericolosità tipica e l'acquisto sospetto dei beni, intesa come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (cfr. Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01 per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni).

Declinazione di tale principio è quello per cui in tema di confisca di prevenzione, disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso specifico, il giudice deve previamente individuare il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e solo all'esito di ciò può procedere all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 – 01).

Nello stesso senso si è in modo condivisibile affermato che in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710 – 01).

A questi criteri dovrà attenersi la Corte di rinvio, ferma ogni ben consentita rivalutazione del materiale probatorio. 3.2 La motivazione impugnata, inoltre, non affronta il tema del bis in idem, posto dalla sentenza di rinvio che, evidentemente, ha una sua incidenza anche sul tema del perimetro della pericolosità.

Il tema è stato del tutto eluso dalla Corte di appello, che pertanto dovrà confrontarsi con il provvedimento che revocava il decreto n. 10/2000, che aveva applicato la misura di prevenzione a [OSCURATO:PERSONA], verificando se rispetto a quel provvedimento siano intervenuti elementi di novità che consentano di superare quella decisione.

A riguardo, infatti, occorre richiamare quanto affermato dalle Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176 – 01, per le quali il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Va, pertanto, ribadito tale principio, anche ulteriormente confermato, per il quale in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi (vedi anche Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 – 01; Conf.: N. 47233 del 2016 Rv. 268175 – 01).

Spetta alla Corte di merito verificare se, e alla luce di quali novità probatorie o indiziarie, la revoca della misura di prevenzione sia stata superata, chiarendo, come anticipato, il momento di inizio della pericolosità del proposto.

Solo all’esito di tali preliminari indagini, e in caso di pericolosità cronologicamente sovrapponibile all’acquisizione degli immobili oggetto della confisca in esame, spetterà alla Corte di appello verificare se sussistano giustificazioni adeguate alla luce delle allegazioni di parte.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox:   REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1111/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12680/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; letta la memoria difensiva depositata in data 28 giugno 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato in aggiunta all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.  [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto del 15 ottobre 2024, confermava — a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione Sezione Prima, n. 40298 del 21 giugno 2023 — la decisione del Tribunale di Napoli del 30 novembre 2019 n. 3/20, quanto alla confisca dei beni immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA], indicati in catasto al foglio 2, particella 1087, 1088, 1089, disposta nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29437/2025 Roma, lì, 11/08/2025 2. Al fine della migliore comprensione delle attuali ragioni di ricorso, va qui evidenziato come la Corte di cassazione, annullando con rinvio per nuovo giudizio il primo provvedimento della Corte partenopea in ordine ad [OSCURATO:PERSONA], ebbe a evidenziare quanto segue. 2.1 Il Tribunale di Napoli aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione ai beni dello stesso e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (immobili acquistati nel biennio 1994-1995 e poi quelli successivi agli anni 2000, in specifico gli anni 2004 -2007 e poi 2009-2010), della moglie e del figlio [OSCURATO:PERSONA] (quote della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.a.s. e un immobile, intestato al solo figlio), del figlio [OSCURATO:PERSONA] e della nipote [OSCURATO:PERSONA] (immobili acquistati successivamente all'anno 2004) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quote e compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). La Corte di appello di Napoli, con la prima decisione n. 3/23, riformava il decreto di primo grado e escludeva solo la attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] disponendo la revoca con effetto ex nunc della misura personale. In particolare, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sottoposto una prima volta a processo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e per numerosi reati fine, in ordine a condotte che risalivano agli anni '80 del secolo scorso. Per tali fatti, a seguito dei quali era stata anche disposta la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, il proposto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e dichiarati prescritti i reati fine, era stato però assolto nell'anno 1999 e la confisca era stata revocata con provvedimento del 3 marzo 2009. [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente sottoposto a processo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, dopo l'applicazione di una misura cautelare, veniva condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa con condotta fino all'anno 2013. La Corte di appello riteneva, pertanto, sussistente la pericolosità quanto al passato, non all’attualità, «indicando in un ventennio il [relativo] periodo e individuando l'anno 2013 come termine ultimo al quale perimetrare la pericolosità ai fini della successiva valutazione per l'applicazione della misura patrimoniale». 2.2 La sentenza rescindente di questa Corte di cassazione riteneva fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai due profili dedotti, sempre ed esclusivamente correlati ai soli beni immobili siti in Sant'[OSCURATO:PERSONA], in precedenza indicati al par. 1. Riteneva sussistente la violazione di legge quanto alla carenza totale di motivazione, sia in ordine al divieto di ne bis in idem che quanto alla perimetrazione temporale della pericolosità per il periodo antecedente all'anno 2000, perimetrazione necessaria al fine di verificare l'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ai beni indicati. 2.3 Con il primo motivo la difesa lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di motivare in ordine al bis in idem, integrato dalla circostanza che il decreto di confisca degli immobili citati era stato revocato con provvedimento del 2010, escludendo che vi fosse prova della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della assoluzione intervenuta in sede penale in ordine al periodo antecedente il 1998. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, in quanto «a fronte di tale specifica deduzione, che si riferiva espressamente alla misura di prevenzione patrimoniale, infatti, il Tribunale, con un mero accenno contenuto a pag. 15, si è limitato a escludere l'operatività del divieto per la sola misura personale, senza affrontare alcuno degli specifici argomenti contenuti nella memoria (allegata al ricorso, come il decreto di revoca)». 2.4. Il secondo, fondato, profilo di censura riguardava la circostanza che la Corte di appello avesse omesso di motivare anche in ordine alla c.d. perimetrazione temporale della pericolosità quanto al periodo antecedente all'anno 2000, necessaria al fine di verificare l'applicabilità della confisca ai beni in precedenza indicati. 2.5. Spettava, pertanto, alla Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, procedere al nuovo giudizio su tali due temi. 2.6. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento qui impugnato, recante n. 13/25, confermava il decreto di primo grado. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi, che saranno enunciati a seguire — nei limiti strettamente necessari per la motivazione — secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, 649 e 125, comma 3, cod. proc. pen., 27, comma 2, 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011. Si duole il ricorrente della circostanza che il provvedimento qui impugnato non si sia assolutamente confrontato con il tema del ne bis in idem, oggetto del primo motivo di ricorso ritenuto fondato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. 5. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Anche sul secondo tema, oggetto di annullamento con rinvio, la Corte di appello di Napoli non avrebbe dato risposta, limitandosi a ritenere che - a fronte dell’acquisto degli immobili, intervenuto nel 1994, oggetto di confisca e del giudizio rescissorio – fosse sufficiente accertare il termine finale della pericolosità – fino al 2013 – e non anche l’individuazione del momento iniziale dell’arco cronologico relativo. Neanche sarebbe sufficiente ad integrare la motivazione inesistente, secondo il ricorrente, il richiamo alle valutazioni del decreto di primo grado, in quanto non suscettibile di rinvio per relationem perché oggetto di annullamento. 6. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, con violazione delle norme richiamate nei precedenti motivi, oltre che degli artt. 4 e 18 d.lgs. 159 del 2011, in quanto il decreto impugnato non effettua alcuna verifica quanto alla coerenza cronologica fra l’acquisto dei beni immobili, oggetto specifico dell’annullamento, e il perimetro cronologico della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, vengono reiterate le doglianze del secondo motivo, evidenziando come alle stesse non possa ritenersi abbia dato risposta il decreto impugnato, occupandosi la Corte di appello genericamente di tutti i beni confiscati e non solo puntualmente di quelli oggetto della sentenza rescindente. Né, osserva il ricorrente, può avere rilevanza concludente il riferimento al ruolo strategico e operativo del [OSCURATO:PERSONA] in «un’ampia finestra temporale», che per altro non ha definito un inizio, tanto più richiamando il decreto n. 3/23 annullato dalla Corte di cassazione. In tal senso la motivazione impugnata - che ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la legittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto degli immobili nel 1994, per altro senza considerare la comune residenza e convivenza del proposto con il padre, latore delle risorse per l’acquisto - trascura di rilevare come occorra dimostrare dapprima la pericolosità del proposto a quella data e poi porsi il tema della lecita provenienza della provvista per l’acquisto. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti. 7. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini indicati a seguire. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Va anche aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01). 3. Delimitato lo spatium deliberandi del presente giudizio impugnatorio, va evidenziato come la Corte di appello abbia offerto una motivazione apparente. 3.1 I tre motivi di ricorso, strettamente connessi e quindi da valutarsi unitariamente, risultano fondati allorquando evidenziano come la Corte territoriale non si sia confrontata con i temi – specificamente indicati nella sentenza rescindente - del tempo di acquisizione degli immobili e della definizione del perimetro cronologico di pericolosità del proposto. A ben vedere i beni immobili in Sant’[OSCURATO:PERSONA] risultano essere stati acquisiti nel 1994-1995 (così il decreto impugnato al folio secondo e la sentenza rescindente). A fronte di tale data così individuata, per altro in modo non specifico, essendo la sentenza rescindente riferita solo a tali beni, ha buon gioco la difesa nel rappresentare come la motivazione impugnata non affronti il tema della correlazione fra il tempo di acquisizione degli immobili e l’estensione del perimetro di pericolosità, vale a dire se quest’ultimo ‘copra’ o meno anche il periodo di acquisto dei beni. Se generiche sono le espressioni utilizzate in ordine ai beni, altrettanto generico e apparente è il riferimento all’arco temporale della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. La lettura del provvedimento impugnato vede espressioni riferite a [OSCURATO:PERSONA] quanto alla pericolosità quali: «... un ruolo strategico e operativo significativo in un’ampia finestra temporale ...» riferita al clan Morelli, certamente operante nei primi anni ’80, ma senza alcuna individualizzazione cronologica del tempo in cui il proposto vi svolse il proprio ruolo; quanto al clan Aversano, seguente al clan Morelli, si legge che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito un «ruolo, protrattosi fino a settembre 2013… descritto come strategico e prolungato nel tempo…» (foll. quarto e quinto); quanto al ‘ruolo nel tempo’ di [OSCURATO:PERSONA] si afferma che [OSCURATO:PERSONA] «[n]el corso di un ventennio […] ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco nei contesti camorristici locali, con una transizione fluida dal clan Morelli al clan Aversano» (fol. quinto), ribadendo che «il ruolo … nel clan Aversano si sia protratto fino al 2013» (fol. sesto) e che la perimetrazione temporale - con continuità «radicata nel tempo e documentata fino almeno fino al 2013» (fol. settimo)» - determini la genesi illecita del patrimonio. Al fol. ottavo la Corte di appello rinvia al decreto di primo grado in modo generico. A ben vedere il rinvio è consentito, a differenza di quanto ritiene la difesa, in quanto lo stesso principio di diritto richiamato in ricorso evidenzia come nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non possa ricorrere alla motivazione "per relationem" mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace (Sez. 4, n. 33706 del 11/07/2024, I., Rv. 286927 – 01). Ma nel caso in esame il rinvio non è alla decisione annullata, cioè al primo decreto della Corte di appello, bensì al provvedimento di primo grado. In sé si tratta di un rinvio consentito, a patto che il provvedimento qui impugnato fornisca una giustificazione propria, confrontandosi con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 02; nel caso all’esame della Corte, seguiva l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizione dell'imputato era stata esaminata). Ebbene proprio tale adeguata giustificazione difetta nel caso in esame, tanto più che il rinvio al decreto di primo grado è del tutto generico e che lo stesso primo decreto, ad una prima lettura, al fol. 37 riferisce di una pericolosità nata negli anni ’90, al fol. 48 di una perimetrazione che ha inizio negli anni ’80, il che evidenzia una incertezza che spettava alla Corte di appello, a fronte delle doglianze di appello e poi dell’annullamento con rinvio, chiarire e puntualizzare. Ne consegue la fondatezza dei motivi sul punto, spettando alla Corte territoriale individuare con esattezza il momento di inizio della pericolosità del proposto e valutare lo stesso in relazione alla precisa data di acquisto degli immobili oggetto del presente giudizio. A tal proposito va evidenziato come debba essere rispettata la clausola di 'correlazione temporale' tra la condizione soggettiva di pericolosità tipica e l'acquisto sospetto dei beni, intesa come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01 per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni). Declinazione di tale principio è quello per cui in tema di confisca di prevenzione, disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso specifico, il giudice deve previamente individuare il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e solo all'esito di ciò può procedere all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 – 01). Nello stesso senso si è in modo condivisibile affermato che in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710 – 01). A questi criteri dovrà attenersi la Corte di rinvio, ferma ogni ben consentita rivalutazione del materiale probatorio. 3.2 La motivazione impugnata, inoltre, non affronta il tema del bis in idem, posto dalla sentenza di rinvio che, evidentemente, ha una sua incidenza anche sul tema del perimetro della pericolosità. Il tema è stato del tutto eluso dalla Corte di appello, che pertanto dovrà confrontarsi con il provvedimento che revocava il decreto n. 10/2000, che aveva applicato la misura di prevenzione a [OSCURATO:PERSONA], verificando se rispetto a quel provvedimento siano intervenuti elementi di novità che consentano di superare quella decisione. A riguardo, infatti, occorre richiamare quanto affermato dalle Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176 – 01, per le quali il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. Va, pertanto, ribadito tale principio, anche ulteriormente confermato, per il quale in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi (vedi anche Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 – 01; Conf.: N. 47233 del 2016 Rv. 268175 – 01). Spetta alla Corte di merito verificare se, e alla luce di quali novità probatorie o indiziarie, la revoca della misura di prevenzione sia stata superata, chiarendo, come anticipato, il momento di inizio della pericolosità del proposto. Solo all’esito di tali preliminari indagini, e in caso di pericolosità cronologicamente sovrapponibile all’acquisizione degli immobili oggetto della confisca in esame, spetterà alla Corte di appello verificare se sussistano giustificazioni adeguate alla luce delle allegazioni di parte. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris