CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 20985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]a BOLOGNA avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]della [OSCURATO:PERSONA]- GNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dellaSostitutaPro- curatricegenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annulla- mento con rinvio dell’ordinanza impugnata; aseguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugna- zioneproposta avverso la sentenza in data 16/12/2022 del Tribunale di Bologna. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che l’imputato era rimasto assente nel giudizio di primo grado e che l’impugnazioneera stato presentata dal difensore privo del mandato specifico a impugnare e della elezione e/o dichiarazione di domicilio, per come richiesto dall’art. 581, commi 1-tere 1-quater cod. proc. pen. I giudici hanno anche precisato che le Sezioni Unite, con la sentenza“[OSCURATO:PERSONA]”(n. 13808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, Rv. 287855 - 01 ) hanno riconosciuto che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Deduce:inosservanza norma processuale, in relazione agli artt. 89, comma 3 delle norme transitorie relative al decreto legislativo n. 150 del 2022 e all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, in base a quanto disposto dall’art. 89 del decreto le- gislativo n. 150 del 2022, le norme di cui all’art. 581, commi 1-tere 1-quater, cod. proc. pen., non si applicano agli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate prima del 30.12.2022. Sulla base di tale assunto deduce l’erroneità della declaratoria d’inammis- sibilità, atteso che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 16/12/2022, con la conseguente inapplicabilità delle norme richiamate dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1. L’art.581 commi 1 - ter e 1 - quater cod. proc. pen. (così come introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, c.d. [OSCURATO:PERSONA]) richiedonoche, unitamente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori,sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1 - ter ), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza che, unitamente all'atto di appello,sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (art. 581 comma1-quater). Tale disposizione, ai sensi dell'art. 89,comma 3 , d.lgs. 150/2022, si applica per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30/12/2022. La Corte di appello non ha tenuto conto di tale norma transitoria e ha fatto riferimento alla sentenzacon la quale le Sezioni Unite “ [OSCURATO:PERSONA] ” hanno affermato che«La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (sent. n. 13808/2025, cit.). Tale riferimento, però, non è pertinenteal caso in esame, rispetto al quale occorre valutare se la sentenza di primo grado siastata -o meno-pronunciata prima del 30/12/2022. A tale riguardo occorre ribadire che «in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-tere 1- quater,e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura deldispositivo e non già a quello del deposito della motivazione » ( Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohammad, Rv. 285148 - 01 , nell a quale, i n applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso unasentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a taledata, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 6422 del 13/02/2024, Boulhassane, non mass.). Ciò premesso, la sentenza del Tribunale di Bologna è stata pronunciata mediante lettura del dispositivoil 16/12/2022, in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (30/12/2022), con la conseguenza che all’appello esaminato dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza oggi impugnata non si applicavano le norme di cui agli artt. 581 commi 1-tere 1-quater cod. proc. pen. Il ricorso è, dunque, fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso i