CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Cron. sul ricorso 23044-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 1038 - controricorrente - avverso la sentenza n. 8947/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/02/2016 R.G.N. 10448/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 8947/2015 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Comune di Frosinone intesa ad ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali e del conseguente diritto al relativo trattamento economico; 2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Frosinone, inquadrato nella categoria D3 del c.c.n.l. di Comparto, sul presupposto di essere stato incaricato di svolgere (e di avere effettivamente svolto) nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]Finanze-Tributi mansioni sostanzialmente proprie della qualifica dirigenziale, a capo dell’[OSCURATO:PERSONA] e quale Funzionario responsabile ICI, TARSU, IACIAP, aveva chiesto che fosse riconosciuto lo svolgimento di tali mansioni dirigenziali con condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno; 3. riteneva la Corte territoriale, in sostanziale assonanza con il Tribunale, che sussistesse il difetto di giurisdizione del G.O. per il periodo fino al 30 giugno 1998 (essendo, peraltro, passata in giudicato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 285/2009 che aveva ritenuto, con riferimento all’arco temporale dal febbraio 1993 al settembre 1997) corretto il suo inquadramento in relazione alle mansioni svolte che rientravano nell’VIII livello); che la prescrizione fosse stata interrotta; che tuttavia la sentenza impugnata, quanto al merito dello svolgimento delle mansioni dirigenziali, non meritasse censura; in particolare, escludeva che la prova testimoniale avesse fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di mansioni dirigenziali; evidenziava che non era emerso che il predetto avesse operato con quella necessaria e piena autonomia decisionale e direttiva, atteso che altri soggetti gerarchicamente a lui superiori potevano intervenire a modificare le sue determinazioni, non rivestendo la sua attività il carattere della competenza esclusiva e definitiva; rilevava che i suoi atti venivano controfirmati e controllati dal superiore gerarchico prima che il [OSCURATO:PERSONA] li emettesse; evidenziava che non era emerso che il predetto avesse adottato atti di impegno verso l’esterno e per la gestione del personale; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; lamenta la mancata pronuncia su [e mancata ammissione di] tutte le prove testimoniali dirette dedotte dal ricorrente, in primo grado e indi oggetto di gravame, con omissione di decisione su un punto decisivo della controversia in quanto la prova era idonea 2 P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l’efficacia dellData pubblicazione 14/06/2022’unica prova testimoniale acquista (indicata a prova contraria da parte del resistente) che ha determinato il convincimento del giudice; 2. il motivo è infondato; la sentenza è nulla (ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.) qualora risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, oppure qualora la motivazione sia solo apparente perché priva dell’individuazione dgli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora quando tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logico-giuridica, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26825); nella specie, come si rileva dal percorso argomentativo della sentenza impugnata sinteticamente riportato nello storico di lite, il ragionamento decisorio è supportato da una motivazione che certamente risponde al ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867 con riferimento al nuoto testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); quanto alla mancata ammissione di prove testimoniali, a pag. 19 del ricorso per cassazione risulta trascritta una parte del ricorso in appello da cui si evince la richiesta di prova testimoniale “di cui alla premessa in fatto del ricorso di primo grado numeri 3, 4, 5, 12 … indicando a testi i sigg. …”: tuttavia, l’ipotetico illegittimo diniego d’una prova testimoniale è ravvisabile soltanto ove la prova non ammessa o non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17 giugno 2019, n. 16214); ma a tale proposito è dirimente osservare (v. Cass. 10 gennaio 2018, n. 350 e Cass 7 novembre 2018, n. 28451) che nel l’impiego pubblico contrattualizzato l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio, rispetto ad una specifica posizione di lavoro per la quale sia stato previsto dai vertici dell’ente l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente; e se non vi è una posizione dirigenziale espressamente istituita in pianta organica e da ricoprire come tale, è escluso in radice che le relative funzioni abbiano natura dirigenziale per quanto possano essere state – in ipotesi – munite di sostanziale autonomia decisionale e direttiva; ciò importa la non decisività delle prove richieste dall’odierno ricorrente; 3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 504, dell’art. 18 bis d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, degli artt. 11, 74 e 3 P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 78 d. lgs. 15/11/1993, n. 507, della Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E/5/2806 Data pubblicazione 14/06/2022 del 22/6/1994 nonché nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver trascurato di considerare la competenza propria, esclusiva e definitiva del funzionario responsabile d’imposta in materia di ICI, TARSU e ICIAP in relazione alla quale nessuno all’interno del Comune interveniva per controllare e/o modificar le sue determinazioni; 4. il motivo è infondato; anche in questo caso, dovendo la verifica della denunciata nullità della sentenza essere limitata al rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., deve escludersi che, quanto alla valutazione delle competenze del funzionario responsabile d’imposta in materia ICI, TARSU e IACP (asseritamente integranti la funzione dirigenziale per qual quale sono rivendicate le differenze retributive), la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, il che non è nel caso in esame, avendo la Corte territoriale motivato in base al discrimine tra la figura del funzionario e quella del dirigente, escludendo in punto di fatto che i compiti del ricorrente vincolassero l’ente verso l’esterno; le altre censure sono, poi, inammissibili là dove, ad onta di denunciate violazioni di legge, si dolgono a ben guardare della valutazione in fatto della Corte territoriale (violazioni di legge che, si aggiunge, giammai potrebbero ad avere ad oggetto una circolare del Ministero delle Finanze, non essendo quest’ultima una fonte normativa); in ogni caso, le disposizioni di legge citate dal ricorrente non forniscono elementi a sostegno della sua tesi; ed infatti, l’art. 11 del d.lgs. n. 504/1992, quanto all’ICI, disciplina i vari passaggi (quanto all’ICI, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 504/1992: controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 504/1992, verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo, correzione degli errori materiali e di calcolo, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, fino alla liquidazione dell’imposta e all’emissione dell’avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 gli artt. 11 e 74 del d.lgs. n. 507/1993, quanto all’imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni nonché quanto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si limitano a stabilire che il comune designa un ‘funzionario’ cui sono attribuiti ‘la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale’ relative alle indicate imposta e tassa, funzionario che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi; l’individuazione di un funzionario responsabile per gli adempimenti descritti è, evidentemente, cosa diversa dall’individuazione di una figura dirigenziale; 5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul motivo di gravame concernente la circostanza che la controfirma da parte del dirigente ragioniere capo afferiva a mere ragioni di regolarità contabile e copertura finanziaria; 6. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo ai motivi che precedono e perché, in sostanza, invoca soltanto un diverso apprezzamento del merito di lite; 7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 504, degli artt. 11, 74 e 78 d.lgs. 15/11/1993, n. 507, nonché nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; assume che la sentenza impugnata è viziata là dove non ha considerato, come dedotto con specifico motivo di gravame, che il [OSCURATO:PERSONA] emetteva atti di impegno dell’amministrazione verso l’esterno e non atti di mera istruzione/preparazione; 8. anche questo motivo è infondato afferendo al merito della causa ed alla accertata vincolatività verso l’esterno degli atti del [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la verifica e la controfirma del dirigente apicale della Ripartizione; 9. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 142 nonché nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver trascurato di considerare la circostanza (anch’essa oggetto di gravame) dell’emissione di pareri ex art. 53 l. 142/1990, la redazione del bilancio di previsione dei tributi comunali, l’emissione dei ruoli e determinazioni per 5 P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 sgravi e rimborsi del canone di servizio acquedotto, la liquidazione dei compensi al Data pubblicazione 14/06/2022 concessionario (ex Esattoria) e ai soggetti esterni che rilevavano e riscuotevano i tributi; 10. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo ai motivi che precedono attenendo, anche in questo caso, i rilievi del ricorrente al merito della valutazione della Corte territoriale; 11. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.36 del c.c.n.l., dell’art. 26 e dell’Allegato A del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 347, degli artt. 51 e 53 della l. 8/6/1990 n. 142, degli artt. 46 e 46 dello Statuto del Comune di Frosinone, delle deliberazioni di GC n. 348/1997 e n. 311/1999, delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Ministero delle Finanze n. 95/E/5/2806 del 22/6/1994 nonché nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di gravame concernente la natura ex se dirigenziale delle mansioni svolte di funzionario responsabile; 12. il motivo è infondato: la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di merito che in sé contiene la valutazione dell’insussistenza della natura dirigenziale delle mansioni svolte di funzionario responsabile; è poi inammissibile la denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ, formulata in relazione allo Statuto del Comune, alle deliberazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed alle Circolari del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Finanze; si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte con riguardo all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi ed al contenzioso concernente i tributi locali (v. Cass. 5 maggio 2011, n. 9865; Cass. 12 maggio 2010, n. 11445; Cass. 15 aprile 2005, n. 7905), l’avere la legge stabilito che vada designato un funzionario al quale conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso il potere di sottoscrivere, le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, non trova un ostacolo nella disciplina dettata dall’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul pubblico impiego, secondo cui gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e comunque quelli riguardanti la gestione finanziaria devono essere adottati dal dirigente, considerato che è lo stesso comma 3 dell’art. 4 della citata legge n. 165 a prevedere la possibilità che le attribuzioni dirigenziali possano essere derogate ad opera di specifiche disposizioni legislative (disposizione, questa, già presente nell’art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998); 13. con il settimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo Data pubblicazione 14/06/2022 di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di gravame concernente la circostanza che sussisteva una conferma esplicita e formale da parte del Segretario Generale del Comune di Frosinone, in corso di rapporto lavorativo, che il ricorrente emanava atti riservati esclusivamente ai dirigenti senza averne la competenza funzionale e che per pressi pluriennale del Comune tutti gli atti e le mansioni svolte da esso ricorrente, tranne che nel suo caso, sono sempre ricaduti nelle competenze dei dirigenti; 14. il motivo è infondato come i precedenti, essendo la valutazione di cui si lamenta l’omissione implicita nel complessivo argomentare della Corte territoriale; in ogni caso, anche una eventuale prassi nel senso prospettato dal ricorrente non potrebbe giammai giustificare l’attribuzione ad un funzionario del trattamento economico previsto per i dirigenti; 15. con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165, nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su un motivo di gravame e difetto di motivazione circa la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al pubblico impiego attinenti fatti ed inadempimenti verificatisi unitariamente ed ininterrottamente sia prima sia dopo il 30 giugno 1998; 16. il motivo non può essere delibato; lo stesso, infatti, nella prospettazione di cui al ricorso (pag. 65) “viene in rilievo previo il riconoscimento delle ragioni di merito del ricorrente”; trattasi, allora, di un motivo subordinato alla fondatezza di tali ragioni di merito, il che, stante l’esito dei motivi di ricorso dal primo al settimo, ne preclude l’esame; 17. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato; 18. al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; 19. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 7 P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso Data pubblicazione 14/06/2022 forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D