CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 44896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le memorie depositate nell'interesse dell'imputato con le quali si è insistito nei motivi chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 giugno 2022, il tribunale della libertà di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, annullava l'ordinanza predetta limitatamente ai fatti di cui ai capi 2), 3) e 4) e sostituiva la misura disposta con gli arresti domiciliari, ritenendo sussistente la gravità indiziaria per i restanti reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 5), 6) e 7). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ed in particolare del principio della responsabilità penale personale in relazione ai reati per i quali era stata ritenuta la gravità indiziaria, difetto di prova circa l'utilizzo delle fatture e circa la riconducibilità delle operazioni al ricorrente che dal 2018 non rivestiva la carica di amministratore della società; - violazione di legge in ordine alla applicazione di misura cautelare restrittiva della libertà personale stante l'applicabilità di pena inferiore ad anni 3 di reclusione; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della misura anche in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, premesso che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391) il ricorso deduce proprio vizi non ammissibili; ed invero il collegio del riesame ha collegato la natura fittizia delle operazioni svolte alla posizione di mero prestanome del Ferraro ricoperta dal Todorivic, ricavata oltre che dalle dichiarazioni del ricorrente anche da ulteriori elementi quali la utilizzazione da parte del Ferraro delle carte prepagate sui conti dell'impresa intestata al prestanome. Si tratta, pertanto, di una valutazione che in quanto ancorata a precise emergenze di fatto non appare sindacabile nella presente sede in quanto priva di illogicità tanto più manifesta senza che possa rilevare quale elemento decisivo il dato temporale indicato dal ricorso non potendo ricollegarsi alla cessazione della carica formale di amministratore l'esclusione dalla gestione di fatto delle società. 2.2 Quanto alle altre doglianze in punto esigenze cautelari: - il secondo motivo è puramente ipotetico nella misura in cui prospetta l'irrogazione di una pena inferiore a tre anni e, comunque, risulta in conflitto con l'orientamento secondo cui il divieto, sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc, peri., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive. (Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Rv. 282802 - 01); - sufficiente appare il giudizio circa l'attualità delle esigenze cautelari espresso dal tribunale del riesame a pagina 20 dell'ordinanza impugnata con riferimento alla prosecuzione delle attività illecite per un considerevole lasso temporale anche mediante prestanomi; valutazione che appare conforme a quell'orientamento secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come.prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cdssa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 Il. CONSIGLIERE-EST. IOnazio Pardo ebte„) r IL PRESIDENTE