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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03188/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 — 01); inoltre, è assertivo nella parte in cui muove censure in ordine all'esistenza dei beni de quibus e all'attendibilità del bilancio, atteso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499 — 01; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01) e il ricorso omette qualunque confronto con la motivazione fornita dal Giudice di merito che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che le res fossero nella disponibilità della fallita (segnatamente, non solo la regolare redazione del bilancio, ma anche i dati contenuti nel progetto di stato passivo della società e dalle fatture presentate dai creditori, da cui ha tratto che la società disponesse di beni strumentali); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato e versato in fatto poiché, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01) e l'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto; considerato che il terzo motivo, con il quale si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla commisurazione della pena e dei benefici di legge, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la negativa personalità dell'imputato e la gravità dei fatti; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite degli assunti patentemente generici contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 — 01); inoltre, è assertivo nella parte in cui muove censure in ordine all'esistenza dei beni de quibus e all'attendibilità del bilancio, atteso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499 — 01; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01) e il ricorso omette qualunque confronto con la motivazione fornita dal Giudice di merito che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che le res fossero nella disponibilità della fallita (segnatamente, non solo la regolare redazione del bilancio, ma anche i dati contenuti nel progetto di stato passivo della società e dalle fatture presentate dai creditori, da cui ha tratto che la società disponesse di beni strumentali); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato e versato in fatto poiché, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01) e l'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto; considerato che il terzo motivo, con il quale si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla commisurazione della pena e dei benefici di legge, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la negativa personalità dell'imputato e la gravità dei fatti; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite degli assunti patentemente generici contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del