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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11399/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37434/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è manifestamente infondato, giacché l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità; Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa "l'estrema gravità delle condotte e del vissuto giudiziario" tale da non consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37434/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è manifestamente infondato, giacché l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità; Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa "l'estrema gravità delle condotte e del vissuto giudiziario" tale da non consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso