Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 1960

Cassazione n. 15354/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1960 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 53/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo i condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 518, 521 cod.proc.pen. - è inammissibile giacché, 1) la motivazione del Tribunale pare essere, in parte qua, un risc:ontro ad argomentazioni difensive formulate anche quanto alle macchine oggetto del contratto di leasing e, comunque, contiene una chiosa circa la sottrazione di beni al patrimonio sociale che può essere ricondotta anche ai beni indicati nel capo di imputazione; 2) quand'anche il Tribunale, nella sua motivazione, avesse erroneamente indicato, tra i beni distratti, anche quelli cui si riferisce il ricorso, non contemplati nella contestazione, non si comprende quale sia l'interesse che muove l'imputato; va osservato, infatti, che comunque il giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è in discussione in quanto è stata ritenuta comunque sussistente la distrazione dei beni menzionati nel capo di imputazione diversi, quindi, da quelli oggetto del contratto di leasing — e, per tale reato, è stato inflitto il minimo della pena; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del e circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (fondata, in particola -e, sui plurimi precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1960 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 53/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo i condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 518, 521 cod.proc.pen. - è inammissibile giacché, 1) la motivazione del Tribunale pare essere, in parte qua, un risc:ontro ad argomentazioni difensive formulate anche quanto alle macchine oggetto del contratto di leasing e, comunque, contiene una chiosa circa la sottrazione di beni al patrimonio sociale che può essere ricondotta anche ai beni indicati nel capo di imputazione; 2) quand'anche il Tribunale, nella sua motivazione, avesse erroneamente indicato, tra i beni distratti, anche quelli cui si riferisce il ricorso, non contemplati nella contestazione, non si comprende quale sia l'interesse che muove l'imputato; va osservato, infatti, che comunque il giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è in discussione in quanto è stata ritenuta comunque sussistente la distrazione dei beni menzionati nel capo di imputazione diversi, quindi, da quelli oggetto del contratto di leasing — e, per tale reato, è stato inflitto il minimo della pena; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del e circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (fondata, in particola -e, sui plurimi precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 15354/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris