CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10141/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ,-on domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (0.M.G.) s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Andria, [OSCURATO:PERSONA] 3 O\lariangeta-Mastrogrego-riL con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 262/264, presso il loro studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 642/03/2014 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (0.M.G.) s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato, relativamente all'anno 2007, recuperando costi non deducibili. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia accoglieva il ricorso e la decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, con la sentenza in epigrafe, dichiarava legittima la deduzione delle spese di pubblicità sostenute dalla società contribuente per sponsorizzazioni L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente che propone e deposita memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione dell'art. 108, comma 2, d.p.r. n. 917 del 1986, perché l'Ufficio ha correttamente qualificato i costi dedotti a titolo di spese di pubblicità sostenute dalla contribuente come spese di rappresentanza, in quanto volte ad accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa diretta d' incremento delle vendite. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla circostanza che i primi due rilievi sollevati nell'avviso di accertamento non erano investiti dalla impugnazione della contribuente. Deduce, altresì, l'omessa motivazione in relazione alla evidenziata omessa impugnazione dei rilievi relativi alla deducibilità dei compensi agli amministratori e alla deducibilità degli ammortamenti di beni materiali. Nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, e di avere provveduto al deposito dell' istanza di sospensione datata 5/6/2019. Dalla documentazione versata in atti risulta che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ed ha provveduto, mediante Mod. F24, al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa, inoltre, che:"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in penden.za del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'u/timo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (atteso che tale non può intendersi la richiesta di trattazione proposta dalla contribuente, finalizzata alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere), né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate nulla ha opposto al riguardo. In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice 4 che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 14 aprile 2022, effettu