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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15184/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14498-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -2- MARSICO e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4629/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 4629/2019 ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e da C OSTANZO Nicola avverso la sentenza n. 1679/2017 del Tribunale di Napoli, che rigettò l’opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 976/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con cui era stata loro contestata la tenuta incompleta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell’art. 190 del d.lgs. 152/2006.

Per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello, dichiarato inammissibile per difetto di specificità il primo motivo di appello che contestava la ricorrenza di una omissione di registrazione o incompletezza di tenuta dei registri, non avendo adeguatamente contrastato l’affermazione del Tribunale, quanto alla mancata indicazione nel registro della classe di pericolosità dei rifiuti smaltiti, in merito al secondo motivo di appello, ha rigettato l’argomento, già proposto in primo grado, secondo cui la mancata indicazione della classe di pericolosità di tre operazioni sul registro di carico non integrerebbe l’illecito Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -3- contestato, previsto dal comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 (incompleta tenuta del registro), bensì, quello di minore gravità contenuto nel comma 5 del predetto articolo, atteso che, da un lato, nel registro stesso, erano state compilate le voci relative al CER (rispettivamente, per le tre operazioni contestate: 170605; 170601; 150202), con la precisa descrizione del rifiuto (“materiali da costruzione contenenti amianto”, “materiali isolanti contenenti amianto”, “assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”) e del suo stato fisico (“solido non pulvurulento”).

Dall’altro lato, l’indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti (“HP7”) era stata inserita nei formulari di identificazione relativi alle operazioni contestate.

La sentenza di appello ha ritenuto che la mancata annotazione della classe di pericolosità costituiva una violazione non solo di carattere formale, ma anche sostanziale, che impediva l’applicazione della più favorevole disciplina di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il collegio ha altresì rigettato la censura secondo cui, nel caso in specie, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, non sarebbe applicabile il principio di diritto contenuto in Cass. civ., sent. n. 17115/2004 dato che, in quel caso, era stata omessa l’annotazione di sette operazioni, mentre gli appellanti erano stati sanzionati per non aver compilato una voce (quella della classe di pericolosità) nella registrazione di tre operazioni.

Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -4- La Corte d’Appello ha osservato che anche l’omissione della voce inerente alla classe di rischio integra la violazione di un obbligo non formale, ma sostanziale, e quindi sanzionabile ai sensi del comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006; inoltre ha richiamato i precedenti costituiti da Cass. civ. n. 17115/2004, n. 20324/2007 e n. 24247/2018, tutti reputati essere concordi nel senso che l’obbligo di tenuta completa del registro di carico e scarico rifiuti non possa dirsi adempiuto per relationem , attraverso l’utilizzazione di altra documentazione. [OSCURATO:SOCIETA]. e C OSTANZO Nicola propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto, ancorché tempestivamente notificato a mezzo pec in data 2 luglio 2020, è stato però tardivamente depositato in cancelleria solo in data 23 luglio 2020, e quindi oltre il termine dettato dall’art. 370 c.p.c.

Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione del comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 e, in via subordinata del comma 5 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006.

I ricorrenti, nel riproporre alcuni degli argomenti spesi nei precedenti gradi di giudizio, sostengono che nel caso in esame sarebbe applicabile l’art. 258 co. 5 d.lgs. 152/2006, atteso il fatto che la mancata indicazione della sola classe di pericolosità Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -5- e la compilazione di tutte le altre voci della registrazione (indicazione codice CER, descrizione del rifiuto e del suo stato fisico), non implicherebbero una violazione sostanziale, ma esclusivamente formale.

Censurano, di conseguenza, l’applicazione operata dal collegio dei principi espressi in Cass. civ. nn. 17115/2004, 20324/2007 e 24247/2018 per la differenza dei fatti lì contestati, consistenti - non nella mancata compilazione di una voce della registrazione ma - nella totale omissione della registrazione stessa.

Il ricorso è fondato.

Alla Corte è sostanzialmente posto il quesito se, in sede di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, la mancata indicazione della classe di rischio di essi, integri la sanzione prevista dal comma 2 ovvero quella dettata dal comma 5 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 a fronte, da un lato, della puntuale indicazione del codice CER, della precisa descrizione del rifiuto e del suo stato fisico, ed a fronte, dall’altro, dell’indicazione della classe nei rispettivi FIR.

Non può revocarsi in dubbio chei precedenti di questa Corte richiamati dal giudice di merito (Cass. n. 17115/2004, Cass. n. 20324/2007 e Cass. n. 24247/2018) traggano origine da episodi in cui erano state totalmente omesse le registrazioni delle operazioni di carico e scarico rifiuti nel relativo registro (Cass. n. 24247/2018 concerneva la contestazione dell’omesso aggiornamento del registro; Cass. n. 20324/2007 atteneva alla mancata registrazione del conferimento di 2900 kg di olio Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -6- esausto; Cass. n. 17115/2004 riguardava la mancata registrazione di sette operazioni).

Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che i precedenti risultano relativi a fattispecie per le quali risultava applicabile la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 22/1997, il cui articolo 52 non trova una previsione che abbia esatta corrispondenza con l’attuale previsione di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, invece applicabile ratione temporis.

Tale norma in particolare dispone che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo

193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.

Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -7- Ritiene la Corte che mentre rientra nella previsione di cui al comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 la condotta di quei soggetti, indicati nell’art. 190 d.lgs. 152/2006, i quali, pur avendo adempiuto all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, l’attuale comma 5 prevede una più lieve sanzione, laddove, pur a fronte di un’incompletezza dell’indicazione dei dati, sia consentito un loro recupero per relationem tramite l’utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

La sentenza impugnata, nonostante l’allegazione dei ricorrenti secondo cui l’indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all’ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico.

Il motivo appare quindi fondato in questi termini, e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valuti la possibilità di dare applicazione Ric. 2020 n. 14498 sez.

M2 -ud. 29-04-2022 -8- alla previsione di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.

Al giudice del rinvio è inoltre demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso nei t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14498-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -2- MARSICO e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4629/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 4629/2019 ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e da C OSTANZO Nicola avverso la sentenza n. 1679/2017 del Tribunale di Napoli, che rigettò l’opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 976/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con cui era stata loro contestata la tenuta incompleta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell’art. 190 del d.lgs. 152/2006. Per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello, dichiarato inammissibile per difetto di specificità il primo motivo di appello che contestava la ricorrenza di una omissione di registrazione o incompletezza di tenuta dei registri, non avendo adeguatamente contrastato l’affermazione del Tribunale, quanto alla mancata indicazione nel registro della classe di pericolosità dei rifiuti smaltiti, in merito al secondo motivo di appello, ha rigettato l’argomento, già proposto in primo grado, secondo cui la mancata indicazione della classe di pericolosità di tre operazioni sul registro di carico non integrerebbe l’illecito Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -3- contestato, previsto dal comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 (incompleta tenuta del registro), bensì, quello di minore gravità contenuto nel comma 5 del predetto articolo, atteso che, da un lato, nel registro stesso, erano state compilate le voci relative al CER (rispettivamente, per le tre operazioni contestate: 170605; 170601; 150202), con la precisa descrizione del rifiuto (“materiali da costruzione contenenti amianto”, “materiali isolanti contenenti amianto”, “assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”) e del suo stato fisico (“solido non pulvurulento”). Dall’altro lato, l’indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti (“HP7”) era stata inserita nei formulari di identificazione relativi alle operazioni contestate. La sentenza di appello ha ritenuto che la mancata annotazione della classe di pericolosità costituiva una violazione non solo di carattere formale, ma anche sostanziale, che impediva l’applicazione della più favorevole disciplina di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006. Il collegio ha altresì rigettato la censura secondo cui, nel caso in specie, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, non sarebbe applicabile il principio di diritto contenuto in Cass. civ., sent. n. 17115/2004 dato che, in quel caso, era stata omessa l’annotazione di sette operazioni, mentre gli appellanti erano stati sanzionati per non aver compilato una voce (quella della classe di pericolosità) nella registrazione di tre operazioni. Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -4- La Corte d’Appello ha osservato che anche l’omissione della voce inerente alla classe di rischio integra la violazione di un obbligo non formale, ma sostanziale, e quindi sanzionabile ai sensi del comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006; inoltre ha richiamato i precedenti costituiti da Cass. civ. n. 17115/2004, n. 20324/2007 e n. 24247/2018, tutti reputati essere concordi nel senso che l’obbligo di tenuta completa del registro di carico e scarico rifiuti non possa dirsi adempiuto per relationem , attraverso l’utilizzazione di altra documentazione. [OSCURATO:SOCIETA]. e C OSTANZO Nicola propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto, ancorché tempestivamente notificato a mezzo pec in data 2 luglio 2020, è stato però tardivamente depositato in cancelleria solo in data 23 luglio 2020, e quindi oltre il termine dettato dall’art. 370 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione del comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 e, in via subordinata del comma 5 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006. I ricorrenti, nel riproporre alcuni degli argomenti spesi nei precedenti gradi di giudizio, sostengono che nel caso in esame sarebbe applicabile l’art. 258 co. 5 d.lgs. 152/2006, atteso il fatto che la mancata indicazione della sola classe di pericolosità Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -5- e la compilazione di tutte le altre voci della registrazione (indicazione codice CER, descrizione del rifiuto e del suo stato fisico), non implicherebbero una violazione sostanziale, ma esclusivamente formale. Censurano, di conseguenza, l’applicazione operata dal collegio dei principi espressi in Cass. civ. nn. 17115/2004, 20324/2007 e 24247/2018 per la differenza dei fatti lì contestati, consistenti - non nella mancata compilazione di una voce della registrazione ma - nella totale omissione della registrazione stessa. Il ricorso è fondato. Alla Corte è sostanzialmente posto il quesito se, in sede di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, la mancata indicazione della classe di rischio di essi, integri la sanzione prevista dal comma 2 ovvero quella dettata dal comma 5 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 a fronte, da un lato, della puntuale indicazione del codice CER, della precisa descrizione del rifiuto e del suo stato fisico, ed a fronte, dall’altro, dell’indicazione della classe nei rispettivi FIR. Non può revocarsi in dubbio chei precedenti di questa Corte richiamati dal giudice di merito (Cass. n. 17115/2004, Cass. n. 20324/2007 e Cass. n. 24247/2018) traggano origine da episodi in cui erano state totalmente omesse le registrazioni delle operazioni di carico e scarico rifiuti nel relativo registro (Cass. n. 24247/2018 concerneva la contestazione dell’omesso aggiornamento del registro; Cass. n. 20324/2007 atteneva alla mancata registrazione del conferimento di 2900 kg di olio Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -6- esausto; Cass. n. 17115/2004 riguardava la mancata registrazione di sette operazioni). Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che i precedenti risultano relativi a fattispecie per le quali risultava applicabile la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 22/1997, il cui articolo 52 non trova una previsione che abbia esatta corrispondenza con l’attuale previsione di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, invece applicabile ratione temporis. Tale norma in particolare dispone che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”. Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -7- Ritiene la Corte che mentre rientra nella previsione di cui al comma 2 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 la condotta di quei soggetti, indicati nell’art. 190 d.lgs. 152/2006, i quali, pur avendo adempiuto all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, l’attuale comma 5 prevede una più lieve sanzione, laddove, pur a fronte di un’incompletezza dell’indicazione dei dati, sia consentito un loro recupero per relationem tramite l’utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti. La sentenza impugnata, nonostante l’allegazione dei ricorrenti secondo cui l’indicazione della classe di pericolosità dei rifiuti di cui alle annotazioni oggetto della sanzione irrogata, era presente nei formulari di identificazione (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso), ha semplicemente fatto richiamo a precedenti, come detto, maturati in relazione ad un diverso quadro normativo di riferimento, ribadendo il carattere sostanziale della violazione, ma senza però confrontarsi con la possibilità di dare applicazione all’ipotesi di cui al co. 5, ove la documentazione richiamata sia effettivamente idonea a supplire alla carenza delle informazioni inserite nel registro di carico. Il motivo appare quindi fondato in questi termini, e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valuti la possibilità di dare applicazione Ric. 2020 n. 14498 sez. M2 -ud. 29-04-2022 -8- alla previsione di cui al co. 5 dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006. Al giudice del rinvio è inoltre demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso nei t
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