CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 27 marzo 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di carburante e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono state applicate nella massima estensione possibile le circostanze attenuanti generiche prevalenti partendo da una pena fissata in misura pari al minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il