CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2020
Cassazione n. 36189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. i [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 6 marzo 2020, in parziale riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma (giudizio abbreviato) del 10 maggio 2019, revocava la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato e disponeva il dissequestro delle somme, confermando la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 30.000,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. 73, comma 4 e 80 T.U. stup. (perché in concorso tra loro [...] illecitamente trasportavano e detenevano al fine di cederla a terzi sostanzastupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di circa 42 kg dalla quale possono essere ricavati grammi 6.900 di principio attivo corrispondenti a 276.000 dosi medie singole; commesso il 14 ottobre 2018). 2. Ricorrono in cassazione li due imputati ([OSCURATO:PERSONA] con due ricorsi, uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e altro a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio (art. 15, 63, 68, 133 cod. pen. e 80, comma 2, T.U. stup.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti all'aggravante. La pena base è stata individuata in anni 5 e mesi 3 di reclusione ed C 45.000,00 di multa, prossima al suo massimo edittale. Il dato quantitativo della sostanza stupefacente è stato valorizzato sia per la sussistenza dell'aggravante dell'art. 80 T.U., stup. e sia per la determinazione della pena, in violazione del ne bis in idem sostanziale (Cassazione n. 40765/2015). I due imputati hanno collaborato con la P.G. nell'individuare la sostanza stupefacente. Olsi è totalmente pentito della commissione del reato e ha presentato istanza per il lavoro al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Egli collaborava con la P.G. sin dalle prime operazioni, coinvolgendo nella collaborazione anche il coimputato. Le circostanze attenuanti generiche dovevano, quindi, riconoscersi prevalenti all'aggravante contestata. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 177 e 178, comma 1, lettera B, cod. proc. pen.); rigetto dell'istanza di rinvio per adesione all'astensione di categoria all'udienza del 6 marzo 2020. All'udienza del 6 marzo 2020 in piena emergenza Covid è stata inoltrata istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria. L'imputato detenuto e il coimputato aderivano alla richiesta di rinvio, ma la Corte di appello rigettava l'istanza, ritenendo fatto ostativo al rinvio la detenzione dell'imputato (arresti domiciliari). Si tratta di una nullità assoluta per la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. 3. 1. Violazione di legge (art. 80, T.U. stup.); motivazione apodittica e di stile sulla sussistenza dell'aggravante. La pena risulta eccessiva in relazione ai fatti. Non risulta motivata adeguatamente la sussistenza della consapevolezza in capo al ricorrente della quantità dello stupefacente trasportato e detenuto. Il principio attivo risulta di soli 6,9 kg. Si è superata la soglia dei 2 kg indicata dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'aggravante ma di poco se si considera che a detenere la sostanza erano in due (quindi la droga deve dividersi per í due concorrenti). La sostanza non era suddivisa in dosi ma in 15 involucri per 30 kg circa, e in un solo involucro l'altra (circa 10 kg). 3. 2. Motivazione di stile ed insufficiente relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo equivalenti e non prevalenti all'aggravante. La Corte di appello non spiega perché la sola gravità del fatto abbia inciso sul giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante. La sentenza in considerazione del diverso comportamento processuale dei due imputati avrebbe dovuto distinguere le posizioni. Olsi confessava l'appartenenza di tutto lo stupefacente di cui all'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] risulta, peraltro, incensurato e nei suoi confronti il giudizio di comparazione doveva portare alla prevalenza delle generiche sull'aggravante. 3. 3. Motivazione generica ed apodittica sul trattamento sanzionatorio. La pena risulta eccessiva e la Corte dì appello richiama la quantità dello stupefacente e i mezzi utilizzati per la commissione del reato (autovetture, telefoni cellulari e attrezzatura per pesare). I mezzi utilizzati non risultano funzionali ad uno spaccio organizzato, ma possono ritenersi utili ad uno spaccio solo rudimentale; inoltre, al ricorrente risulta sequestrata una sola utenza cellulare. Anche le somme di denaro erano riferibili al coimputato (trovate in suo possesso). La quantità dello stupefacente era stata già valutata per la sussistenza dell'aggravante. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre articolati in fatto, ripropongono gli stessi argomenti degli appelli, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.,. 4. Per le circostanze attenuanti generiche prevalenti, deve rilevarsi che la Corte adeguatamente motiva, rilevando l'assenza di elementi validi per il riconoscimento della prevalenza e, sul trattamento sanzionatorio in concreto irrogato ai due imputati, specificando come la oggettiva gravità del reato e il comportamento processuale degli imputati non consentivano la prevalenza delle circostanze sull'aggravante. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 5. Anche per il trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità del fatto (con il possesso di autovetture, numerosi telefoni cellulari con SIM italiane e strumenti per la pesatura, nonché somme di denaro) evidenziavano un'attività organizzata professionalmente, con elevata capacità criminale anche in relazione al loro comportamento processuale che ha costantemente evitato il coinvolgimento dei loro contatti con il mondo del narcotraffico. Nessun bis in idem sul trattamento sanzionatorio sussiste (relativamente alla valutazione della quantità dello stupefacente sia per l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. e sia del trattamento sanzionatorio), in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., non riguarda solo la quantità dello stupefacente ma tutte le modalità della condotta e la stessa personalità degli imputati (vedi Sez. 3, Sentenza n. 31832 del 04/05/2018 Ud. - dep. 12/07/2018 - Rv. 273763). I ricorsi sul punto risultano estremamente generici e non prospettano motivi di legittimità alla sentenza, ma si limitano a ribadire i motivi dell'appello. 6. Anche sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato, per genericità e in quanto articolato in fatto. La sussistenza della responsabilità in ordine alla detenzione della sostanza non era stata messa in discussione nell'appello e, pertanto, la questione della consapevolezza della quantità dello stupefacente detenuta in concorso, proposta solo in sede di ricorso in cassazione risulta inammissibile: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Conseguentemente nessun vizio motivazionale sussiste. Del resto, era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza (infatti, espressamente la decisione impugnata rileva l'assenza di motivi sull'attendibilità della parte offesa, nell'atto di appello) e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza: «E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Manifestamente infondata la questione della divisione della droga (il peso e il principio attivo) tra i due coimputati, in quanto i due in concorso - ex art. 110 cod. pen.- hanno commesso il reato, e l'intera sostanza deve attribuirsi a tutti e due: "In tema trasporto di sostanze stupefacenti occultate in ovuli ingeriti da parte di più soggetti, sono elementi sufficienti a configurare il concorso di persone nel reato, in relazione all'intera quantità di stupefacente, le circostanze che: i soggetti siano stati sorpresi insieme; il tipo e la modalità di confezionamento dello stupefacente consenta di stabilire che lo stesso appartenga ad una medesima partita; il viaggio finalizzato all'acquisto e/o il successivo ritorno siano stati effettuati insieme" (Sez. 4, Sentenza n. 28251 del 15/06/2016 Ud. - dep. 07/07/2016 - Rv. 267439 - 01). La Corte di appello con adeguata motivazione rileva il superamento della soglia per la sussistenza dell'art. 80 T.U. stup. in termini ampi, ben sette kg di principio attivo in relazione a 2 soli kg necessari (" In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile" Sez. 4, Sentenza n. 55014 del 15/11/2017 Ud. - dep. 07/12/2017 - Rv. 271680 - 01). Inoltre, la Corte di appello evidenzia anche l'inserimento organico dei due imputati in "una organizzata e strutturata rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti". 7. Relativamente al motivo processuale dell'adesione della difesa all'astensione e al mancato rinvio dell'udienza deve rilevarsi • che la nullità assoluta si determina solo nell'ipotesi di assenza del difensore di fiducia nell'aula di udienza a causa dell'astensione. Nel nostro caso il difensore era presente e ha regolarmente assistito l'imputato durante l'udienza. Non si configura, pertanto, nessuna nullità in quanto l'imputato è risultato regolarmente assistito dal suo difensore. Cosa diversa è quando non si rinvia l'udienza con il difensore assente per adesione all'astensione e si nomina un difensore in sostituzione ("Nel procedimento [...], la mancata concessione del rinvio dell'udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa" Sez. 1, Ordinanza n. 45387 del 14/07/2015 Cc. -dep. 13/11/2015- Rv. 265257 - 01). La nullità è determinata solo dall'assenza del difensore (e dalla conseguente mancata assistenza dell'imputato dal difensore di fiducia). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e co