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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 14095/2023

Testo disponibile della fonte

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successivamente impinguate con stanziamenti approvati in sede di bilancio annuale dello Stato.

In limine litis merita osservare che l’importo della presente controversa (€.settemila/00) rientra ampiamente entro la soglia del regime de minimis, ritenuto dalle istituzioni euro unitarie come margine entro cui non vi alterazione delle concorrenza, onde non si pone questione di aiuto di Stato, il cui recupero sarebbe imposto anche oltre il limite del giudicato.

E questo perché -in linea di principio- l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19109/2020 Numero sezionale 2090/2023 benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre Numero di raccolta generale 14095/2023Data pubblicazione 22/05/2023 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi 5 prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile (cfr. Cass.

V, n. 2208/2019, n. 23379/2022).

In estrema sintesi, va ribadito che la disciplina di agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, l n. 289/2002 ha inteso non solo sanare la posizione di chi non era riuscito a versare le imposte all’indomani del sisma del 1990, bensì aiutare l’intera popolazione, affrancando dall’imposizione fiscale per il triennio 1990-1992 e, quindi, rimborsando anche coloro che erano riusciti ad adempiere agli oneri tributari, versando quanto esposto in dichiarazione (od operando le relative trattenute, da versare come sostituto di imposta).

Trattasi quindi di diritto soggettivo, sottoposto a particolare regime decadenziale ed in questo senso depone la citata disposizione di interpretazione autentica.

Infine, la più volte citata novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19109/2020 Numero sezionale 2090/2023 finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con Numero di raccolta generale 14095/2023la parità di Data pubblicazione 22/05/2023 trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost).

Il qui riassunto orientamento giurisprudenziale si presenta conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, non vedendosi -allo stato- ragioni per un suo ripensamento. 6 Altresì, con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha dichiarato essere stata data integrale esecuzione alle sentenze a lei favorevoli, donde nulla ha più a pretendere.

Ne consegue che -escluso il recupero delle somme erogate, sia perché relativi a redditi non d’impresa e, comunque, perché rientranti nei limiti del regime de minimis- non vi è interesse all’accoglimento della domanda (art. 100 c.p.c.), donde ne deriverebbe l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso erariale, che però è irrilevante non potendosi ritenere un’ipotesi di acquiescenza, come diffusamente argomentato con pronuncia di questa Corte n. 18683/2022 (segnatamente, in motivazione, fine paragrafo 2) cui si rinvia volendo qui darne piena continuità.

Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato l’applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa).

Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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successivamente impinguate con stanziamenti approvati in sede di bilancio annuale dello Stato. In limine litis merita osservare che l’importo della presente controversa (€.settemila/00) rientra ampiamente entro la soglia del regime de minimis, ritenuto dalle istituzioni euro unitarie come margine entro cui non vi alterazione delle concorrenza, onde non si pone questione di aiuto di Stato, il cui recupero sarebbe imposto anche oltre il limite del giudicato. E questo perché -in linea di principio- l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. V, n. 2208/2019, n. 23379/2022). In estrema sintesi, va ribadito che la disciplina di agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, l n. 289/2002 ha inteso non solo sanare la posizione di chi non era riuscito a versare le imposte all’indomani del sisma del 1990, bensì aiutare l’intera popolazione, affrancando dall’imposizione fiscale per il triennio 1990-1992 e, quindi, rimborsando anche coloro che erano riusciti ad adempiere agli oneri tributari, versando quanto esposto in dichiarazione (od operando le relative trattenute, da versare come sostituto di imposta). Trattasi quindi di diritto soggettivo, sottoposto a particolare regime decadenziale ed in questo senso depone la citata disposizione di interpretazione autentica. Infine, la più volte citata novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ne consegue che -escluso il recupero delle somme erogate, sia perché relativi a redditi non d’impresa e, comunque, perché rientranti nei limiti del regime de minimis- non vi è interesse all’accoglimento della domanda (art. 100 c.p.c.), donde ne deriverebbe l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso erariale, che però è irrilevante non potendosi ritenere un’ipotesi di acquiescenza, come diffusamente argomentato con pronuncia di questa Corte n. 18683/2022 (segnatamente, in motivazione, fine paragrafo 2) cui si rinvia volendo qui darne piena continuità. Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato l’applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili 20 – 19109-2020 – 12/04/2023 MMF F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4
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