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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47402/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni 8 mesi 8 di reclusione la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna in data 11 luglio 2017.

In particolare, ha lasciato immutata la misura della pena base e dei reati satellite diversi da quelli previsti e puniti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ridotto da 6 a 3 mesi l'aumento correlato a ciascuna violazione di quest'ultima norma incriminatrice.

A ragione osserva che la pena edittale minima della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata modificata dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale in termini più favorevoli con effetti retroattivi.

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Napoli articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 30, comma 4, legge n. 53 del 1953.

Il provvedimento impugnato, sostiene il ricorrente, è viziato sotto due profili: in rito, viola il principio del giudicato, pronunziandosi su una istanza identica a quella già rigettata con provvedimento del 6 maggio 2021; nel merito, ha erroneamente rideterminato la pena per reati, quelli sanzionati dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non interessati alla declaratoria di incostituzionalità.

3. Con memoria tempestivamente depositata, Forte rileva che il giudice dell'esecuzione che ha esaminato la prima istanza è incorso in un grave errore, reiterato dalla Corte di cassazione adita con l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto.

Ha, infatti, ritenuto che i reati ascritti ai capi Q), R), T), U), V), X) e Y) della rubrica, per i quali Forte ha riportato condanna in sede di cognizione, fossero altrettante violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R, n. 309 del 1990 anziché, come si evince dalla sentenza che fa riferimento a condotte aventi ad oggetto stupefacente c.d. pesante quale la cocaina, violazioni del primo comma della medesima norma incriminatrice Solo la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, d'altra parte, ha impedito la declaratoria di estinzione dei citati reati per intervenuta prescrizione così come disposto dalla medesima pronuncia in relazione ad altre imputazioni - quelle di cui ai capi D), I), K), M), N) e P), aventi ad oggetto stupefacente leggero... .

Laprotrazione dell'illegalità della pena in esecuzione ha reso necessaria la presentazione di altra istanza, il cui accoglimento ha consentito di rimediare anche all'illegittima riqualificazione dei fatti accertati in cognizione da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in premessa ricordato che la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera esclusivamente per le questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise ma non si estende a tutte le questioni meramente deducibili ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (cfr. Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA]. 279786 - 01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01Nicolini

2. Nel caso in verifica il Tribunale, come correttamente rilevato dal difensore del condannato, ha affrontato la questione della rideterminazione della pena inflitta a Forte con la sentenza irrevocabile di condanna della Corte di appello di Napoli, in data 11 luglio 2017, per i reati di cui ai capi Q), R), T), U), V), X) e Y) qualificati, alla luce dell'accertamento intervenuto in sede cognitiva, non come violazioni del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ma come violazioni del primo comma.

Tale questione non era stata , né dedotta né comunque esaminata nel precedente incidente di esecuzione.

Il giudice del merito, con il provvedimento del 6 maggio 2021, aveva rigettato l'istanza sul presupposto che la pena di cui Forte chiedeva la rideterminazione era stata inflitta per reati diversi da quelli interessati agli effettivi retroattivi della serfNnza della Corte costituzionale n, 40 del 2019.

La Corte di cassazione aveva ritenuto la fondatezza del principio di diritto.

L'ordinanza impugnata ha accolto l'istanza che chiedeva la rideterminazione della pena sul diverso presupposto, risultato corretto alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna in esecuzione, che essa era stata inflitta per violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, quindi suscettibili di risentire degli effetti favorevoli della citata senetnza della Consulta.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni 8 mesi 8 di reclusione la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna in data 11 luglio 2017. In particolare, ha lasciato immutata la misura della pena base e dei reati satellite diversi da quelli previsti e puniti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ridotto da 6 a 3 mesi l'aumento correlato a ciascuna violazione di quest'ultima norma incriminatrice. A ragione osserva che la pena edittale minima della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata modificata dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale in termini più favorevoli con effetti retroattivi. 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Napoli articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 30, comma 4, legge n. 53 del 1953. Il provvedimento impugnato, sostiene il ricorrente, è viziato sotto due profili: in rito, viola il principio del giudicato, pronunziandosi su una istanza identica a quella già rigettata con provvedimento del 6 maggio 2021; nel merito, ha erroneamente rideterminato la pena per reati, quelli sanzionati dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non interessati alla declaratoria di incostituzionalità. 3. Con memoria tempestivamente depositata, Forte rileva che il giudice dell'esecuzione che ha esaminato la prima istanza è incorso in un grave errore, reiterato dalla Corte di cassazione adita con l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto. Ha, infatti, ritenuto che i reati ascritti ai capi Q), R), T), U), V), X) e Y) della rubrica, per i quali Forte ha riportato condanna in sede di cognizione, fossero altrettante violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R, n. 309 del 1990 anziché, come si evince dalla sentenza che fa riferimento a condotte aventi ad oggetto stupefacente c.d. pesante quale la cocaina, violazioni del primo comma della medesima norma incriminatrice Solo la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, d'altra parte, ha impedito la declaratoria di estinzione dei citati reati per intervenuta prescrizione così come disposto dalla medesima pronuncia in relazione ad altre imputazioni - quelle di cui ai capi D), I), K), M), N) e P), aventi ad oggetto stupefacente leggero... . Laprotrazione dell'illegalità della pena in esecuzione ha reso necessaria la presentazione di altra istanza, il cui accoglimento ha consentito di rimediare anche all'illegittima riqualificazione dei fatti accertati in cognizione da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in premessa ricordato che la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera esclusivamente per le questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise ma non si estende a tutte le questioni meramente deducibili ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (cfr. Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA]. 279786 - 01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01Nicolini 2. Nel caso in verifica il Tribunale, come correttamente rilevato dal difensore del condannato, ha affrontato la questione della rideterminazione della pena inflitta a Forte con la sentenza irrevocabile di condanna della Corte di appello di Napoli, in data 11 luglio 2017, per i reati di cui ai capi Q), R), T), U), V), X) e Y) qualificati, alla luce dell'accertamento intervenuto in sede cognitiva, non come violazioni del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ma come violazioni del primo comma. Tale questione non era stata , né dedotta né comunque esaminata nel precedente incidente di esecuzione. Il giudice del merito, con il provvedimento del 6 maggio 2021, aveva rigettato l'istanza sul presupposto che la pena di cui Forte chiedeva la rideterminazione era stata inflitta per reati diversi da quelli interessati agli effettivi retroattivi della serfNnza della Corte costituzionale n, 40 del 2019. La Corte di cassazione aveva ritenuto la fondatezza del principio di diritto. L'ordinanza impugnata ha accolto l'istanza che chiedeva la rideterminazione della pena sul diverso presupposto, risultato corretto alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna in esecuzione, che essa era stata inflitta per violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, quindi suscettibili di risentire degli effetti favorevoli della citata senetnza della Consulta. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. C
Sentenza Cassazione n. 47402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris