CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12594/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] snc [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:PERSONA] snc [OSCURATO:PERSONA] C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e difesi in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 246; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2413/2015 depositata il 17.11.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IVA condono [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C. (già [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C.) e le socie [OSCURATO:PERSONA] e Federica hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la pronunzia della CTP di Bologna rigettando il ricorso proposto avverso il diniego della definizione dei carichi di ruolo (relativi a cartella esattoriale per IVA), a causa del ritardato pagamento della seconda rata. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico articolato motivo le ricorrenti deducono, in sostanza, violazione e falsa applicazione di legge (segnatamente della Legge n. 289/2002 art. 12; del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma; del D. M. 8 aprile 2004 art. 1, comma 2, lett. g)), osservando che non vi era stato alcun ritardo nel versamento della seconda rata (effettuato il 26.4.2004), in quanto doveva trovare applicazione la proroga del termine stabilita da D.M. 8 aprile 2004, a seguito di d.l. n. 143/2003, dal 16.4.2004 al 18.4.2005, come affermato anche da questa Corte (si cita, a sostegno, Cass. n. 16078 del 2014), e aggiungendo che, comunque, nessun disposizione stabiliscela decadenza dal condono in caso di ritardato pagamento di una rata. 2. L’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso rilevando che, a seguito di pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 17 luglio 2008 c- 132/06), la legge n. 289/2002 deve ritenersi incompatibile con il diritto comunitario con conseguente sua disapplicazione, ciò che comporta l’impossibilità di avvalersi della definizione agevolata in caso di pendenze relative all’IVA. L'eccezione dell’Ufficio è fondata. 3. Le misure clemenziali di cui alla legge n. 289/2002 che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, secondo quanto statuito dalla sopra citata pronuncia del Giudice unionale; conseguentemente, sia pure con riferimento alla sola IVA, vanno disapplicate quelle disposizioni della legge che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (cfr. Cass. n. 20068/2009; Cass.n. 19546/2011; Cass. n. 8110/2012; Cass. n. 20435/2014; Cass.n. 27822/2018;). 4.Con specifico riferimento all’art. 12 cit., poi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la disposizione, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicata, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate (Cass. sez. un.n. 3674 del 2010). 5. Conseg uentemente, la disapplicazione della normativa clemenziale invocata preclude l’esame del ricorso che deve essere rigettato. 6.Sussistono, peraltro, i presupposti, visti il ricorso e l’esito del giudizio,per la compensazione delle spese. p.q.m. rigetta il ricorso; compensa le spese; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric