CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32959/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C. indicate: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], Titolare della ditta individuale denominata «Stazione di Servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C. indicata: annalisa.bocci@pec - [OSCURATO:PERSONA] – Locazione e su blocazione di quote indivise di immobile -Proroga della sublocazione concordata prima della scadenza del rapporto di locazione tra proprietari e sublocatore ma fino a data successiva alla scadenza di questo –Subentro nel rapporto di sublocazione di terzo per effetto di cessione d’azienda da parte del subconduttore –Successiva cessazione del rapporto principale su disdetta dei locatori-Conseguenze ordineavvocatiancona.it) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1059 /201 9 , depositata il25 giugno 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 18 maggio 2009, il Tribunale di Ancona emise in data 21 maggio 2009 decreto ingiuntivo (n. 741/2009) nei confronti della Gaffoil di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di € 15.835,34 a titolo di canone locativo in relazione a contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa dell’ingiunta, in data 24 luglio 1990. Con tale contratto il Babini aveva concesso in locazione alla Conpe la quota indivisa di 1/3 di un appezzamento di terreno esteso ca. 1000 mq di cui egli era comproprietario insieme con i fratelli Claudio e [OSCURATO:PERSONA] ed aveva altresì concesso in sublocazione la restante quota di 2/3 di cui si era reso a sua v olta locatario in forza di contratto stipulatocon questi ultimi in pari data. Il contratto di locazione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] (quale conduttore) con i fratelli prevedeva una durata di diciannove anni, con scadenza dunque al 24 luglio 2009; il contratto di locazione e sublocazione stipulato dal Babini (questa volta come locatore, per la quota di sua pertinenza,e sublocatore, per le quote di pertinenza dei fratelli) con Conpe prevedeva invece una durata di diciotto anni a decorrere dalla data (10 luglio 1991) di inizio attività dell’impianto di distribuzione di carburante ivi installato. Mentre però le parti di quest’ultimo contratto convennero, con scrittura privata autenticata del 1998, una proroga di sei anni, portando la scadenza del contratto al 31 ottobre 2015, i locatori del primo contratto, ossia i fratelli di [OSCURATO:PERSONA],intimarono nel 2007 a quest’ultimo licenza per finita locazione in relazione alla quota indivisa loro spettante dei 2/3 del terreno, ottenendone la convalida in data 25maggio 2007, con inizio dell'esecuzione fissato per il 4 settembre 2009. 2. Sulla base di queste premesse la Gaffoil di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. — che era subentrata nel rapporto di locazione e sublocazione al posto della Conpe in virtù di contratto dicessione di ramo d’azienda del 17 dicembre 2003 — con atto di citazione notificato in data 23-28 luglio 2009 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, ad essa notificato il 18 giugno 2009, deducendone la nullità, illegittimità ed ineffic acia e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni quantificati in corso di causa nell’importo di € 450.000. 3. In parziale accoglimento di tale opposizione l’adito Tribunale, con sentenza n. 539/2014 del 25 marzo 2014, revoc ò il decreto ingiuntivo avendo riconosc iuto il debito d e lla Gaffoil per canoni maturati per l'anno 2009 nell’indicato importo di euro 15.835,34 ma anche la fondatezza del credito risarcitorio dedotto in via riconvenzionaleper il rilascio anticipato dell'area di servizio: credito liquidato in euro 100.000. Oper ata , quindi, la compensazione dei crediti contrapposti, condannò il Babini al pagamento della somma di euro 84.164,66, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo ed alla refusione in favore della Gaffoil delle spese sostenute in giudizio. 4. Pronunciando sul gravame interposto dal Babini la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1059/2019, depositata il 25 giugno 2019, in parziale riforma di quella gravata, ha rigetta to la domanda risarcitoria proposta in riconvenzione dalla Gaffoil, confermando nel resto la decisione di primo grado e condanna ndo l’appellata a rifondere al Babini le spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio. Ha infatti rilevato, in motivazione, che «allorquando, il 17 dicembre 2003, cedette ala Gaffoil di Ferrara A. C . il ramo di azienda, comprensivo dei rapporti originariamente instauratisi con il Babini, la [OSCURATO:SOCIETA] era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un contratto di locazione e sublocazione tra i fratelli Babini e del relativo contenuto e, disponendo con la scrittura privata del 1998 una proroga della durata del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], aveva anch'essa assunto il rischio che alla scadenza iniziale del 24 luglio 2009 del contratto sottoscritto tra i fratelli Babini non vi fosse volontà di rinnovo da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Rosanna, non intervenuti nella scrittura di proroga».Per tale ragione ha escluso potesse « farsi carico a [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto un comportamento doloso o colposo tale da rappresentare alla [OSCURATO:SOCIETA] una realtà diversa da quella effettiva e da indurre successivamente in errore la cessionaria Gaffoil», non essendo peraltro contestato che la cessione fu portata a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] solo con lettera del 7 gennaio 2004. Ha inoltre ritenuto non condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sussistenza di una grave colpa del Babini nel concludere la proroga della locazione senza averne il potere e nell'agire quale falsus procurator sarebbe comprovata dal fatto che «tale proroga è stata ritenuta inefficace dal giudice della locazione, il quale ha convalidato la licenza ex art. 657 c.p.c.», posto che la convalida della licenza per finita locazione riguardava un contratto diverso da quello oggetto di proroga, ossia il contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e Rosanna, da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. 5. Avverso tale decisione la Gaffoil di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 327 (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009,n. 69), 434, 447- bis cod. proc. civ.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare «l'inammissibilità e/o l'improcedibilità» del gravame, in quanto proposto oltre la scadenza del termine lungo per impugnare. Supporta tale tesi censoria coi seguenti argomenti e dati cronologici: a) trattandosi di controversia in materia di locazione, la causa andava soggetta al rito locatizio; conseguentemente, l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essereproposta con ricorso; b) l’opposizione è stata invece proposta con citazione notificata il 23 – 28 luglio 2009 e, come anche evidenziato dal primo giudice, intanto è stata considerata ammissibile in quanto l’atto è stato depositato in cancelleria il 27 luglio 2009 , entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (17 giugno 2009); c) a tale data di introduzione del giudizio di opposizione deve aversi riguardo ai fini della individuazione della disciplina applicabilequanto al termine lungo di impugnazione ; d) anche l’appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e la sua proposizione con citazione intanto avrebbe potuto considerarsi ammissibile in quanto si fosse provveduto al suo deposito entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e, dunque, essendo stata tale sentenza pubblicata il 25 marzo 2014, entro il 10 novembre 2014; e) nella specie l’appello è stato invece introdotto con atto di citazione depositato in cancelleria in data 19 novembre 2014. 2. Il motivo è infondato, sotto due autonomi profili, ciascuno di per sé dirimente. Gli errori dell’argomentazione svolta in ricorso si insinua no , precisamente, nei passaggi sopra esposti alle lettere c)e d). 2.1. Sotto il primo profilo occorre invero rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, al quale va qui data continuità, in caso di appello proposto avverso sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza dal gravame (previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile - ai sensi dell'art. 58 della stessa legge - ai soli giudizi « instaurati dopo la data della sua entrata in vigore»), la pendenza del giudizio va individuata con riferimento non alla notificazione dell'atto di opposizione, bensì al deposito del ricorso monitorio (Cass. n. 28629 del 29/11/2017; n. 4987 del 14/03/2016 ; n. 16005 del 21/07/2011). Come è stato infatti condivisibilmente rilevato, la nozione di giudizio «instaurato» deve non solo essere intesa con riferimento al momento iniziale di giudizio riferito al primo grado ma anche con riferimento alle varie forme di introduzione del giudizio esistenti. Ne consegue che, con riguardo al procedimento per decreto ingiuntivo, l'instaurazione del giudizio, iniziando detto procedimento con il deposito del ricorso monitorio (si vedano, particolarmente agli effetti della litispendenza, Cass. Sez. U . n. 20596 del 01/10/2007; Id. n. 23675 del 06/11/2014), coincide con tale deposito (v. , in termini , Cass. n. 16005 del 2011, cit., in motivazione). Nella specie costituisce dato incontrastato, emergente dalla sentenza, che il ricorso monitorio sia stato proposto nel mese di maggio del 2009(dunque anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009); ne consegue che, trovando applicazione, a mente della citata norma transitoria, l’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente, il termine lungo da osservarsi per impugnare la sentenza di primo grado, con decorrenza dalla data di pubblicazione, era quello di un anno e veniva pertanto scadere — considerata anche la sospensione per il periodo feriale( sulla cui applicabilità alle cause soggette al rito locatizio v. Cass. n. 12028 del 12/09/2000 e succ. conff.) , e consideratala pari a 46 giorni, non venendo in rilievo, ratione temporis, la riduzione a 31 giorni disposta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 (v. Cass. n. 8722 del 17/03/2022 ; n. 17949 del 23/06/2021 ; n. 11758 del 11/05/2017; n. 30053 del 31/12/2020)— il 10 maggio 2015. 2.2. Benché il superiore rilievo basterebbe di per sé a condurre al rigetto del motivo — essendo evidente che , quale che sia il momento, tra quelli sopra indicati, nel quale nella specie l’appello deve considerarsi ritualmente proposto, questo si collocherebbe ampiamente prima di detta scadenza — mette conto comunque evidenziare che altresì erroneamente la ricorrente individua tale momento in quello del deposito dell’atto di citazione in appello, anziché in quella della sua notifica. L’assunto, posto a fondamento di tale tesi, secondo cui a tanto deve condurre la considerazione che si trattava di giudizio di opposizionesoggetto al rito del lavoro, omette di considerare che , nella specie, come evidenziato in sentenza e nel ricorso medesimo, esso è stat o tutt avia introdott o in primo grado con atto di citazione ed ha poi di fatto seguito il rito ordinario, non risultando, né essendo stato nemmeno dedotto dalla ricorrente, che ne sia mai stato disposto il mutamento.In tale contesto rettamente il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della verifica della sua tempestività, andava fatto riferimento alla data di notifica dell’atto (e, segnatamente, per la scissione del momento perfezionativo della notifica, a quella in cui l’atto venne spedito per la notifica). Ciò per il c.d. principio di ultrattività del rito il quale, come noto, postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria (Cass. n. 15272 del 03/07/2014; v. anche Cass. n. 28519 del 06/11/2019; n. 4217 del 21/02/2014). Ne discende l’infondatezza del motivo anche sotto tale autonomo profilo, nel senso che, quand’anche avesse dovuto nella specie osservarsi per l’impugnazioneil termine lungo semest rale previsto dal nuovo testo dell’art. 327 cod. proc. civ.– ma così non è, come detto - , l’appello, spedito per la notifica il7 novembre 2014, avrebbe dovuto ugualmente considerarsi tempestivo. Le pronunce evocate in memoria a supporto della opposta tesi sostenuta sul punto dalla ricorrente si appalesano del tutto inconferenti. La prima di esse (Cass. Sez. U. 12/01/2022, n. 758 ) — peraltro pronunciata con riferimento alla diversa ipotesi, qui non ricorrente, di giudizio soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 — lungi dal contrastare il principio della c.d. ultrattività del rito ne estende l’applicabilità, sebben e con limitato riferimento ai procedimenti c.d. semplificati di cui al citato testo normativo, anche alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, ossia alla stessa scelta iniziale del rito, nel senso di ritenere la domanda comunque idonea a produrre i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento»(art. 4, comma 5, d.lgs. cit.. Le altre pronunce riguardano questioni affatto diverse ed affermano principi in nulla influenti su quella qui in esame. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1338, 1398 e 2558 cod. civ., nonché dell’art. 36 legge 27 luglio 1978, n. 392. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello haritenuto che il Babini, all'atto della sottoscrizione della proroga del contratto di locazione e sublocazione, avvenuta con scrittura privata del 15 settembre -5 ottobre 1998, fosse stato legittimato al compimento di tale atto in virtù del contratto di locazione, sottoscritto precedentemente, nel 1990, con i propri fratelli Claudio e Rosanna e che altrettanto erroneamente, da tale presupposto, ha fatto discendere il convincimento che non gli si potesse far carico di aver tenuto un comportamento doloso o colposo, tale da rappresentare alla [OSCURATO:SOCIETA]. una realtà diversa da quella effettiva e da indurre, successivamente, in errore la cessionaria Gaffoil. Sostiene che la motivazione addotta in sentenza viola l'art.1398 cod. civ. in quanto il Babini, nel sottoscrivere la menzionata scrittura di proroga del contratto di locazione e sublocazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito sine titulo, poiché sfornito dei poteri necessari per il compimento di tale atto non avendogli i suoi fratelli mai conferito, all'uopo,alcuna procura. Premesse ampie considerazioni sulla sorte dei contratti conclusi dal falsus procurator e sulla natura della relativa responsabilità nei confronti dell’altro contraente (v. ricorso pagg. 19-26) e ricordata la cronologia della vicenda contrattuale de qua (pag. 27), afferma la ricorrente che nella specie il Babini, con grave colpa e con dolo, nel momento in cui ha sottoscritto la succitata proroga, in seguito alla quale la durata del contratto di locazione e sublocazione instaurato con la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata posticipata al 31luglio 2015 , ha del tutto omesso e taciuto di dichiarare che il rapporto locativo con i propri fratelli scadeva il 24luglio 2009 e, quindi, ben sei anni prima di quello con la [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Il percorso argomentativo seguito nella illustrazione del motivo è segnato in massima parte dalle diffuse considerazioni che ruotano attorno alla evocataresponsabilità del falsus procurator, ex art. 1398 cod. civ., nei confronti del terzo contraente, per i contratti conclusi «come rappresentante» senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. In tale parte il motivo si appalesa inammissibile in quanto prospetta una questione che non ha alcuna attinenza con la ratio decidendispesa in sentenza e postula fattispecie del tutto estranea a quella che risulta in concreto accertata nei gradi di merito, ove non si fa alcuna menzione di una, nemmeno ipotizzata, contrattazione del Babini, al momento della concordata proroga del rapporto con la Conpe, anche in veste di asserito rappresentante dei fratelli. Come già evidenziato nella parte narrativa della presente ordinanza, invero, il ragionamento svolto dalla corte nella sentenza non è basato sulla affermazione, in capo al Babini, di un supposto potere rappresentativo dei fratelli , ma sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], cioè la cedente, nei cui diritti è poi subentrata la ricorrente, era ben consapevole dell'esistenza di un contratto di locazione e sublocazione tra i fratelli Babini e del relativo contenuto e sul connesso rilievo che, disponendo con la scrittura privata del 1998 una proroga della durata del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], aveva anch'essa assunto il rischio che alla scadenza iniziale del 24 luglio 2009 del contratto sottoscritto tra i fratelli Babini non vi fosse volontà di rinnovo da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Rosanna, non intervenuti nella scrittura di proroga. L’evidente disallineamento degli argomenti di critica rispetto alla ratio decidendicostituisce causa di inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Varrà al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è come detto espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366 n. 4 cod. proc. civ. (v. ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass.15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741; 11/01/2005, n. 359). 5. N ella parte fi n ale della illustrazione del motivo si reitera l’affermazioneche al momento della concordata proroga del rapporto di sublocazione con Conpe, il Babini si sarebbe condotto con dolo e colpa nei confronti dell’altra parte contrattuale, per avere sottaciuto la diversa e anticipata scadenza del contratto base. Tale affermazione non si correla con il contenuto della sentenza ma anzi ne prescinde totalmente, disinteressandosi della contraria valutazione ivi espressa (v. pag. 4, in fine) secondo cui era da escludersi che al Babini potesse addebitarsi di avere tenuto un comportamento doloso o colposo e ciò, come detto, per avere la subconduttrice piena consapevolezza dell’esistenza e dei termini di quel diverso rapporto. Anche in tale parte, dunque, il motivo impinge in inammissibilità alla stregua del consolidato e già sopra evocato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017. È appena il caso di evidenziare, ad abundantiam , il carattere meramente assertivo e apodittico del rilievo oltre che la sua collocazionesul piano della ricognizione concreta del fatto (peraltro in termini non riconducibili al vizio cassatorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nemmeno evocato) e non in quello del vizio, l’unico dedotto, di violazione di legge. Anche sul punto, la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del motivo. 6. Con un terzo paragrafo (rubricato «Le spese di giudizio» e leggibile alle pagg. 31-32) la ricorrente afferma che «con la cassazione della sentenza impugnata anche la statuizione sul regolamento delle spese di giudizio va cassata perché la conferma della condanna della Gaffoil alle spese di entrambi i gradi di giudizio è una conseguenza palesemente ingiusta per cui le spese di causa dei due gradi di giudizio di merito vanno poste interamente a carico del Babini». 6.1. Il motivo, se come tale può intendersi, è inammissibile. Esso, infatti,non prospetta alcuna diversa e specifica ragione di critica ma solo si limita a richiedere una revisione del regolamento delle spese in conseguenza dell’auspicato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di ricorso. 7. Per le considerazioni che precedono deve in conclusione pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pr