CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, il quale abbia aumentato la pena base in modo esiguo (come accaduto nella specie), non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, in quanto deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen. (tra le molte, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533-01); principio valevole anche in caso di riconoscimento della continuazione in executivis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente r--- FranceI o [OSCURATO:PERSONA] i. -iftALLA \J i N CANC4 LERIA opt 0 3