CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1975
Cassazione n. 03972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE Idato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha giustificato il disconoscimento della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. evidenziando che non emerge una manifesta arbitrarietà della condotta da parte dei Carabinieri che cercarono di contenere l'imputato in occasione della perquisizione volta a accertare se detenesse Mediamente sostanze stupefacenti mentre resta incontroverso che egli provocò all'appuntato che procedeva le lesioni personali descritte nel capo di imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il r sidente