CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07781/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 23483/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 2413/2024 depositata il 11/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] delle Suore degli Angeli ha impugnato l’avviso diaccertamento IMU 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA] contestava un insufficienteversamento dell’imposta per alcune unità immobiliari.1.1. L’ente ha eccepito l’illegittimità dell’atto per il mancatoriconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n.504/1992, sostenendo la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo.Secondo la ricorrente, negli immobili indicati veniva svolta attività didatticaNumero registro generale 23483/2024Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 7781/2026Data pubblicazione 31/03/2026paritaria con modalità non commerciali, in conformità alle condizionistabilite dal D.M. n. 200 del 19 novembre 2012. A supporto di tale tesi,veniva richiamato il bilancio 2014, dal quale emergeva una perdita diesercizio pari a 127.569 euro.1.2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre contestato la carenza di motivazionedell’avviso di accertamento, rilevando l’assenza di riferimenti a sopralluoghio verbali redatti in contraddittorio con il contribuente, e ha evidenziato diaver regolarmente presentato la dichiarazione IMU–ENC 2014 all’Agenziadelle Entrate.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n.607/24/2022 depositata in data 20/01/2022, ha rigettato il ricorso ecompensato le spese di lite.3. L’[OSCURATO:PERSONA] religioso ha proposto appello, sostanzialmenteriproponendo le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenzan. 2413/10/2024 depositata in data 11/04/2024 ha accolto il gravame.4.1. In particolare, i giudici d'appello hanno accolto il ricorsodell'[OSCURATO:PERSONA], annullando l'avviso di accertamento, ritenendo che ladocumentazione prodotta (statuto, bilancio, dichiarazioni IMU) provasseadeguatamente la natura non commerciale della scuola. È stato inoltrerilevato che per le annualità 2012, 2013 e 2015 il Comune o i giudiciavevano già riconosciuto l'esenzione per i medesimi immobili5. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso l’ente religioso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesso e/o correlaterilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., censurando ilNumero registro generale 23483/2024Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 7781/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconoscimento dell’esenzione IMU per l’attività didattica dell’[OSCURATO:PERSONA] delleSuore degli Angeli senza una prova concreta della natura non commerciale.1.1. Secondo l’Amministrazione, la CTR avrebbe erroneamenteritenuto integrato il requisito oggettivo dell’esenzione sulla base didocumenti astratti, come statuto e dichiarazioni IMU, senza verificare inconcreto le modalità effettive di svolgimento dell’attività. Viene inoltrecontestato l’automatismo attribuito al parametro del costo medio perstudente, evidenziando che il fatto che la retta sia inferiore al CMS nondimostra di per sé la non commercialità.1.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che la retta richiesta, pari a 1.900euro annui, non possa qualificarsi come simbolica, poiché rappresentacomunque un corrispettivo significativo e non una prestazione prossima allagratuità, come richiesto anche alla luce della disciplina europea sugli aiutidi Stato. Infine, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità cheindividua la natura commerciale nell’attitudine dell’attività a conseguire,anche solo tendenzialmente, il pareggio di bilancio, rendendo irrilevantel’assenza di lucro soggettivo o la gestione in perdita.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’oneredella prova rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.2.1. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’erratoriparto dell’onere della prova, contestando la sentenza di secondo grado peraver ritenuto provata l’esenzione senza una effettiva dimostrazione.Secondo l’amministrazione, spetta al contribuente che invoca l’agevolazionetributaria dimostrare in modo completo e specifico il possesso dellecondizioni richieste dalla legge. Il Comune sostiene che la CTR abbiasbagliato nel basarsi solo su documenti “a priori” (statuto, dichiarazioniIMU), senza verificare in concreto l’effettivo utilizzo non commercialedell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’esenzione richiede unaccertamento concreto del requisito oggettivo, e che i documenti prodottiNumero registro generale 23483/2024Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 7781/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’[OSCURATO:PERSONA] non dimostrano la mancanza di finalità commerciali. Inparticolare, la retta di 1.900 euro e la situazione di perdita di esercizio nonsono elementi idonei a provare che l’attività sia svolta esclusivamente conmodalità non commerciali. In conclusione, l’amministrazione ritiene dunqueche l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 2697c.c., rendendo illegittima la sentenza della CTR.3. Ritiene il collegio di dover rinviare per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che sipone a seguito dell’intervento del la c.d. legge di bilancio del 2026 n. 199/25- il cui art. 1 c. 856 dispone: 856. L'articolo 1, comma 759, lettera g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cuiall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che lecui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]