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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 12707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Lecco ha condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato e per essersi ivi intrattenuto senza essere munito di regolare permesso di soggiorno.

Accertato in Lecco, il 13/2/2018.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello - riqualificato come ricorso per cassazione con ordinanza del Tribunale di Lecco in data 24/8/2020 - il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando a motivi di impugnazione la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ovvero per insus- sistenza del fatto, in quanto fratello convivente del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], con applicazione della causa ostativa di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.

Immigrazione; nonché la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3.

Va preliminarmente rilevato che l'unico mezzo di impugnazione astrattamente ammissibile avverso la sentenza in esame, di condanna alla sola pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione, e in tale veste va quindi inteso il gravame proposto dall'imputato.

L'impugnazione avverso la sentenza del 13/1/2020 del Giudice di Pace di Lecco va, dunque, qualificata come ricorso, e - ritenuto il giudizio - questa Corte è chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all'art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.).

Alla stregua di tale necessario vaglio di ammissibilità, si rileva che l'impugnazione si basa su motivi esclusivamente di carattere fattuale e di puro merito, peraltro entrambi esaminati adeguatamente e conformemente a diritto nell'impugnata sentenza.

3.1. Quanto alla doglianza diretta all'assoluzione dal contestato reato in base alla dedotta (ma non documentata, mancando ogni allegazione al riguardo) circostanza della convivenza presso il fratello dell'imputato, cittadino italiano, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto sussistente la contestata contrav- venzione, in quanto semmai tale circostanza conduce al divieto di espulsione nelle ipotesi indicate dall'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998, ma non funge da scriminante del reato.

Si deve peraltro rammentare che la contravvenzione prevista dall'art. 10- bis del D. Lgs. n. 286 del 1998 non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, cioè, il "fare ingresso nel territorio dello Stato" (condotta attiva istantanea) ed il "trattenersi" nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 25789; Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Pg in proc.

Mourad, Rv. 270834).

3.2. In merito all'invocazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - rectius: clausola ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, propria del procedimento dinanzi al Giudice di Pace - l'impugnata sentenza ha congruamente e diffusamente motivato la ritenuta esclusione di un fatto di tale tenuità così da potersi considerare minimo od occasionale il pericolo di lesione derivato al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, anche alla stregua del precedente specifico risultante dal certificato del casellario giudiziale.

Fermo restando che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010: Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642), la puntuale motivazione dell'impugnata sentenza ha escluso in radice la ricorrenza del presupposto dell'invocato istituto, così da non presentare profili di vizi di legittimità censurabili in questa sede.

4. Il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Lecco ha condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato e per essersi ivi intrattenuto senza essere munito di regolare permesso di soggiorno. Accertato in Lecco, il 13/2/2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello - riqualificato come ricorso per cassazione con ordinanza del Tribunale di Lecco in data 24/8/2020 - il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando a motivi di impugnazione la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ovvero per insus- sistenza del fatto, in quanto fratello convivente del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], con applicazione della causa ostativa di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Immigrazione; nonché la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Va preliminarmente rilevato che l'unico mezzo di impugnazione astrattamente ammissibile avverso la sentenza in esame, di condanna alla sola pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione, e in tale veste va quindi inteso il gravame proposto dall'imputato. L'impugnazione avverso la sentenza del 13/1/2020 del Giudice di Pace di Lecco va, dunque, qualificata come ricorso, e - ritenuto il giudizio - questa Corte è chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all'art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.). Alla stregua di tale necessario vaglio di ammissibilità, si rileva che l'impugnazione si basa su motivi esclusivamente di carattere fattuale e di puro merito, peraltro entrambi esaminati adeguatamente e conformemente a diritto nell'impugnata sentenza. 3.1. Quanto alla doglianza diretta all'assoluzione dal contestato reato in base alla dedotta (ma non documentata, mancando ogni allegazione al riguardo) circostanza della convivenza presso il fratello dell'imputato, cittadino italiano, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto sussistente la contestata contrav- venzione, in quanto semmai tale circostanza conduce al divieto di espulsione nelle ipotesi indicate dall'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998, ma non funge da scriminante del reato. Si deve peraltro rammentare che la contravvenzione prevista dall'art. 10- bis del D. Lgs. n. 286 del 1998 non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, cioè, il "fare ingresso nel territorio dello Stato" (condotta attiva istantanea) ed il "trattenersi" nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 25789; Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Pg in proc. Mourad, Rv. 270834). 3.2. In merito all'invocazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - rectius: clausola ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, propria del procedimento dinanzi al Giudice di Pace - l'impugnata sentenza ha congruamente e diffusamente motivato la ritenuta esclusione di un fatto di tale tenuità così da potersi considerare minimo od occasionale il pericolo di lesione derivato al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, anche alla stregua del precedente specifico risultante dal certificato del casellario giudiziale. Fermo restando che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010: Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642), la puntuale motivazione dell'impugnata sentenza ha escluso in radice la ricorrenza del presupposto dell'invocato istituto, così da non presentare profili di vizi di legittimità censurabili in questa sede. 4. Il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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