CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eonardi (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), già Commissari liquidatori della procedura diamministrazione straordinaria della società [OSCURATO:PERSONA] IndustrialiS.r.l. in liq., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, giusta procura speciale in atti.- ricorrente -controcon sede legale in Catania, via Ficarazzi 5, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] GIUCASTRO,Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Siracusa, via Andorra n.5presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa (c.f.Numero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in- controricorrente -avverso il decreto n. 340/2024 emesso il 31 gennaio 2024 dalla Corted’Appello di Catania, comunicato il 31/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania ha rigettatoil reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Carmela ReginaSilvestri e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale diCatania il 13.7.2023.2. Con decreto del 13.7.2023 il Tribunale di Catania - in accoglimento delricorso proposto dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione - non approvava infatti il rendiconto di gestionedepositato, ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, dai commissariliquidatori della procedura di amministrazione straordinaria cui era stata inprecedenza assoggettata la società poi dichiarata fallita, condannando iresistenti al pagamento delle spese.3. Il Tribunale, preliminarmente, riteneva sussistente la legittimazione dellacuratela a presentare osservazioni al rendiconto sia in linea generale, nonsussistendo ragione per escluderla dal novero degli “interessati” a cui l’art.75, comma 2, D. Lgs. 270/1999 lo consente, sia in particolare avuto riguardoal caso di specie di conversione dell’amministrazione straordinaria infallimento; escludeva, inoltre, sia un contrasto tra il ricorso presentato dallacuratela in sede fallimentare e quello, ex art. 263 c.p.c., presentato in sedeordinaria, sia l’avvenuta formazione di un giudicato in detta ultima sede, inforza della pronunciata sentenza non definitiva, che potesse vincolare ilgiudice fallimentare, specie avuto riguardo all’applicabilità, alla procedura diamministrazione straordinaria ex L. 95/1979 poi convertita in fallimento, delladisciplina prevista dalla legge fallimentare agli art. 111 e 111 bis per i creditiprededucibili, ed ancora che il potere di contestazione conferito alla curatela,Numero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026al pari di ogni altro interessato, dall’art. 75, comma 2, D. Lgs. 270/1999, sifosse consumato in ragione della precedente iniziativa adottata ai sensidell’art. 263 c.p.c.; nel merito, riteneva fondato l’addebito relativo alleviolazioni di legge operate dai commissari con riferimento ai creditiprededucibili ed aggiungeva “l’ulteriore circostanza, in alcun modo contestatadai resistenti, di consistenti pagamenti tra società infragruppo eseguiti daicommissari liquidatori in assenza di alcuna previa verifica e di alcun piano diriparto”.4. Con ricorso depositato il 3/8/2023 [OSCURATO:PERSONA], Carmela ReginaSilvestri e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo ex art. 26 l. fall. avversoil predetto decreto e ne chiedevano, in riforma, l’integrale modifica.5. La Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha osservato e rilevato, perquanto qui ancora di interesse, che: (i) in relazione al primo motivo didoglianza, articolato in relazione all’intervenuta consumazione del potere diimpugnare il rendiconto, le censure erano infondate, in quanto nelprocedimento ordinario non era stata formalizzata dalla curatela alcunaimpugnazione del rendiconto, depositato in quella sede solo dopo l’ordine delgiudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento; la causa,infatti, era stata rinviata reiteratamente proprio al fine di consentire allacuratela di assumere la sua posizione ai sensi dell’art. 264, comma 1, c.p.c.(ossia accettare il rendiconto ovvero specificare le partite che intendevaimpugnare) e ciò fino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui l’attrice aveva chiestodichiararsi cessata la materia del contendere dal momento che in data28/11/2022 era stato dato avviso, mediante affissione, del deposito delrendiconto ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999 e posto chesarebbe stata a questo punto quella la sede ove svolgere le contestazioni; (ii)anche il secondo motivo di reclamo - col quale si era denunciato un contrastocon il giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nella sentenza nondefinitiva e rispetto a quanto aveva formato oggetto del procedimento ex art.263 c.p.c. - era infondato, in quanto l’unico giudicato derivante dalla sentenzanon definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava l’obbligo per i commissari liquidatoridi rendere, in quel procedimento retto dall’art. 263 c.p.c. ss., il conto dellagestione e tutte le ragioni esposte in proposito dal Tribunale si erano limitateNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026a dipanare le questioni insorte in quella causa, in virtù dell’assoluta peculiaritàdella situazione che aveva dato luogo all’iniziativa giudiziaria della curatelache aveva visto i commissari liquidatori per anni inadempienti rispettoall’obbligo di presentazione del rendiconto; (iii) il terzo motivo di reclamo eradel pari infondato, in quanto - ferma la distinzione concettuale tra il giudiziodi rendiconto e quello di responsabilità e sottolineato che le contestazionisollevate dalla curatela nel procedimento non afferivano al secondo - tramitele contestazioni al rendiconto si potevano denunciare gli errori materiali, leomissioni, di carattere contabile o meno, e, più in generale, la erroneagestione della procedura da parte dell’organo a ciò deputato; (iv) inoltre, incaso di consecutio tra amministrazione straordinaria e fallimento, era proprioil nuovo incaricato della gestione della procedura il soggetto che disponevadegli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessafosse stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui,per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità neiconfronti dell’organo cessato), con la conseguente affermazione della pienalegittimazione attiva della curatela a sollevare contestazione al conto digestione proposto dai commissari liquidatori dell’amministrazionestraordinaria; (v) erano altresì fondate le contestazioni della curatela inordine alla mancata verifica dei crediti prededucibili e alla mancatapredisposizione degli stati passivi integrativi, essendo risultata fondata anchel’obiezione del pagamento dei crediti in questione senza essere stati a ciòautorizzati dall’autorità amministrativa di vigilanza.6. Il decreto, pubblicato il 31 gennaio 2024, è stato impugnato da DiegoMontanari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, inNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nellaparte in cui la corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto che i curatori delfallimento, pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi neiconfronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c., fosserolegittimati a contestare il rendiconto che i predetti commissari avevanodepositato a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, senza, tuttavia,considerare che: - la legittimazione all’esercizio dell’azione generale previstadall’art. 263 c.p.c. era stata rivendicata proprio dai curatori ed era stata lororiconosciuta dalla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio in quanto curatori delfallimento seguito, senza soluzione di continuità, alla procedura diamministrazione straordinaria; - gli stessi, infatti, proprio in tale qualità, indata 15/4/2021 avevano ricevuto, con il deposito del rendiconto e dellarelativa documentazione, quanto loro necessario per la “corretta gestione delfallimento”; - la lettera e la ratio della disciplina del rendiconto impongono,del resto, di ritenere che tale procedimento debba definirsi o conl’approvazione o con l’impugnazione del conto e che non sia nella facoltà dichi ha promosso il relativo giudizio abbandonarlo senza che sia scioltal’alternativa tra l’uno e l’altro esito; - la scelta dei curatori di non proseguireoltre nel procedimento introdotto a norma dell’art. 263 c.p.c. non poteva,dunque, che comportare, a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitivaapprovazione; - il deposito del rendiconto, anche ai sensi dell’art. 72 d.lgs. n.270 cit., poteva, al più, consentire le contestazioni di terzi soggetti ma noncerto da parte di chi, come i curatori, avevano già esercitato tale facoltà o,meglio, deciso di non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a normadell’art. 263 c.p.c..1.1 Il motivo è infondato.Non si comprende, invero, la ragione per cui i curatori del fallimento, dopoche i (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potevano proporre, nella relativa e conseguente sedeprocessuale (e, dunque, con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3dell’art. 75 cit. e dall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nelsuo testo originario), le contestazioni al rendiconto così depositato.Numero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/20261.2 Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è, infatti,fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di unadelle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato dellapropria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altruio, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale,sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanzanon impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è unasentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso invia incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul mododi essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, oin via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituenteil diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto; cfr. Cass. n. 17283del 2010; Cass. n. 12463 del 1999).1.3 La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 c.p.c.da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativogiudizio, nell’(incontestata) mancanza tanto di un’ordinanza del giudiceistruttore che abbia dato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi(art. 263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esitodell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in via definitiva,accertato l’infondatezza delle relative contestazioni (o, più radicalmente,l’insussistenza del diritto al rendiconto in capo a chi l’aveva chiesto e/odell’obbligo di presentarlo da parte di chi era stato a tale fine convenuto ingiudizio), non potevano in alcun modo precludere agli stessi curatori, a frontedel deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto della propriagestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, in taleulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare, com’èevidente, che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75,comma 4, cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato.1.4 L’art. 266 c.p.c., in effetti, prevede che solo l’approvazione del conto (alpari, secondo le norme generali, di una sentenza che si sia definitivamenteNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026pronunciata sul conto all’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.)impedisce a chi l’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allostesso (diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazione dipartite) in un separato precesso.1.5 Né, del resto, può ritenersi che tra l’azione di rendiconto davanti al giudiceordinario e quella davanti al tribunale fallimentare non vi sia soluzione dicontinuità.1.6 La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c., intanto, è meramentefacoltativa ed è rimessa all’iniziativa degli interessati (Cass. n. 27591 del2024). Si tratta, invero, di un “contenitore” processuale in cui confluiscono lespecifiche situazioni giuridiche in cui vi è un obbligo di rendere il conto,utilizzabile anche al di fuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendicontoindividuate dal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplina generaledev’essere, dunque, integrata con le specifiche discipline di settore, comeavviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n.12463 del 1999).1.7 Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità divigilanza). Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito delconto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito del conto, afronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore)proporre contestazioni al tribunale (artt. 116, commi 3° e 4°, e 213, comma3°, l fall.). Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale(rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria) prevede,pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore delpatrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata ha adoggetto le eventuali contestazioni al conto di gestione, il che spiega l’alteritàdell’azione di rendiconto del curatore del fallimento (ma, in termini analoghi,lo si può affermare anche per il liquidatore nella liquidazione coattaamministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass. n. 11046 del1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la legge fallimentare … prevede unNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026procedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt.263 sgg. cpc”).1.8 L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differentedal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle sommeche risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass.n. 14324 del 2022; Cass. n. 2148 del 2014).1.9 L’azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale, invece, ha peroggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precettilegali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamentodella sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, l.fall., ovelo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo allamassa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del 2007;Cass. n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass. n. 10028 del 1997;Cass. n. 277 del 1985).1.10 Il decreto impugnato si è senz’altro attenuto ai principi esposti: lì dove,in particolare, ha ritenuto che, a fronte della mera pendenza del procedimentopromosso in sede ordinaria da parte dei curatori del fallimento a normadell’art. 263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte di questiultimi, non vi fosse alcuna ragione per ritenere che, in dipendenza dellaoriginaria iniziativa giudiziale a cui la curatela era stata costretta a ricorrere,gli stessi curatori non avessero la legittimazione a contestare, con il ricorsoal tribunale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendicontodepositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da tale disposizione.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazione dell’art.75 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’operato degli commissari liquidatori fosse suscettibile di sindacato da partedei curatori del fallimento, omettendo, per contro, di considerare che: - laprocedura di amministrazione straordinaria è affidata alla sorveglianza delministero per cui le modalità di gestione non sono sindacabili, in sede direndiconto, dai curatori del “consecutivo” fallimento; - la successivaNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026procedura fallimentare, “come ha statuito la (non impugnata) sentenza1.3.2021”, “deve essere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione(quali «informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria,successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare la legittimità“procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controllo e la vigilanzadell’autorità amministrativa; - se, infatti, l’operato degli organi dellaprocedura cessata è stato approvato da chi in quella procedura aveva poteridi controllo e di vigilanza, il “gestore successivo” non ha, di conseguenza, ilpotere di contestare la legittimità della procedura adottata con il consenso el’approvazione di chi nella procedura cessata era investito del potere dicontrollo e di vigilanza; - il conto che i commissari liquidatori avevanodepositato il 15/4/2021, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza1/3/2021, era stato approvato sia dal comitato di sorveglianza, sia dalministero, ed era idoneo a fornire ai curatori, come da loro richiesto, ancheallora nella qualità di curatori, con il ricorso proposto a norma dell’art. 263c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestione delfallimento”.2.1 Il motivo è infondato.Il decreto impugnato, con statuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevatoche, con la sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale aveva accertato,con forza di giudicato (in quanto, com’è rimasto incontestato, nonimpugnata), “l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere … il conto dellagestione” ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversionedell’amministrazione straordinaria.2.2 L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro, neanche deducono)rende, del resto, inefficaci gli atti compiuti ma, come prevede l’art. 310,comma 2°, c.p.c., non anche le sentenze non definitive di merito pronunciate(come quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata) nonimpugnate, sono idonee al giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 840 del 1984)e, dunque, preclusive di un diverso accertamento, in ordine alla sussistenzadel diritto (al rendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diversoNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026giudizio (come quello conseguente al ricorso proposto dai curatori a normadell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesse parti.2.3 Né sul punto può rilevare il fatto, rimasto incontestato tra le parti, che ilgiudizio di rendiconto promosso dai curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. sia stato medio tempore definito con sentenza del tribunale diCatania del 3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbiadichiarato la cessazione della materia del contendere: la pronuncia dicessazione della materia del contendere, infatti, integra, in seno al ritocontenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsionenormativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), unafattispecie (creata dalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo;la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contenderedetermina, pertanto, da un canto la caducazione di tutte le pronunce emanatenei precedenti gradi di giudizio e (a differenza di quella non definitivadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non passate in cosa giudicata e, dall’altro, la sua assolutainidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fattavalere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir menodell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza cheil giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncianon sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass.SU n. 1048 del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018; Cass.n. 4167 del 2020).2.4 Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che: - in basea un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolgeun’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questie, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio dellabuona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai qualiscaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligodi rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e ilrendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di naturasostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di farconoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sferapatrimoniale altrui (Cass. n. 22063 del 2017).Numero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/20262.5 Nel caso, come quello in esame, in cui l’amministrazione straordinaria èstata convertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati insostituzione dei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, dellal. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 del d. lgs. n. 270/1999e 200, comma 1°, l.fall.), sono, pertanto, senz’altro tenuti, sul pianosostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati aicuratori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89,comma 2°, l.fall.).2.6 La legge, del resto, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello,contestazioni al rendiconto”: e, in effetti, “non si vede per quale ragione dadetta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto cheistituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”, e che, proprio nella vestedi “nuovo incaricato della gestione della procedura”, “dispone degli strumentie delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestitaprima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, èriservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei confrontidell’organo cessato)”.2.7 Né, infine, può rilevare che il conto presentato dai commissari liquidatorisia stato approvato dall’autorità amministrativa di vigilanza: la quale, ineffetti, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare ildeposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto daglistessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizione conferma, che talerendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque neabbia l’interesse, a partire dai curatori del fallimento in cui l’amministrazionestraordinaria sia stata convertita, ed essere, dunque, oggetto di sindacato daparte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma3, cit..Numero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/20262.8 Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il controllo preventivo sulconto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75,comma 1, cit. non precluda in alcun modo “il successivo ed eventualecontrollo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito delconto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altro conformato ai principiesposti.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 75d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall., hanno censurato il decreto impugnatonella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i curatori del fallimentoavessero correttamente contestato ai commissari liquidatori di averproceduto al pagamento delle prededuzioni senza la formalizzazionedell’ammissione dei relativi crediti in alcuno stato passivo integrativo, senzala predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione daparte del ministero vigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’art.111-bis l.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificato dal d.lgs.n. 169/2007), quale norma di natura processuale, è senz’altro applicabilenella procedura di amministrazione straordinaria agli atti compiuti daicommissari liquidatori, tutti successivi al 2007; - nulla, dunque, impediva alministero vigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere al pagamentodei crediti non contestati; - le spese in prededuzione erano state, del resto,sostenute in conformità agli atti d’indirizzo ministeriale ed avevano avutounicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni(vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), alpagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensiai professionisti incaricati dai commissari; - la pretesa di stabilire qualemodus procedendi, diverso da quello che i commissari avevano seguitoosservando le regole fissate dal ministero, doveva essere adottato per ilpagamento dei crediti prededucibili, si risolve, dunque, in un’inammissibileingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso dai commissari,nella potestà dell’autorità amministrativa di adottare modalità di gestione diuna procedura amministrativa.3.1 Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontanorealmente con la pronuncia che hanno impugnato: la quale, infatti, conNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026statuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che il curatore delfallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanzadi provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievoprevisti dall’art. 111, comma 2°, l.fall. e che, nella liquidazione coattaamministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri delgiudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sullaprocedura, ha, in sostanza, ritenuto che: - i commissari liquidatori, senzal’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; - “non è”, infatti, “ipotizzabileche il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1” dell’art. 111 l.fall.(richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nel fallimento è riservato al giudicedelegato”, pur “nel silenzio dell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamenterichiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione diacconti parziali)”, “possa essere effettuato, in assoluta autonomia,dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivogliaautorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; - i curatori del fallimentoavevano, dunque, correttamente contestato ai commissari liquidatori di averpagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenuto alcunaautorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.3.2 Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione, l’onere di specificitàdei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3c.p.c. dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giustala disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle normeche si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specificheNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatricedi adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento dellalamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata ladeduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminareindicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati permezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nelrisolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativacon le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione dellasentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016).4. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi,dev’essere, in definitiva, rigettato.4.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.4.2 La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testoNumero registro generale 8066/2024Numero sezionale 851/2026Numero di raccolta generale 8682/2026Data pubblicazione 07/04/2026introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23febbraio 2026.Il Presidente