CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 19293/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Anconarigettava la istanza di revisione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna n.3911 del 12/09/2017, con riferimento ai capi 65 e 70-ter, divenuta irrevocabile il24/10/2018.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione in relazioneal capo 65.Al riguardo, rileva come il fatto alla base della imputazione di cui al capo 65fosse stato ricostruito in modo del tutto diverso in esito al giudizio ordinariocelebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], che si concludeva con l’assoluzione delcoimputato, e come vi fosse una oggettiva incompatibilità tra i fatti storiciaccertati nelle diverse sedi.Censura dunque sul punto la motivazione della sentenza impugnata, inquanto sostenuta da argomentazioni di puro genere.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione inrelazione al capo 70-ter.Al riguardo, dopo avere riportato ampio stralcio della motivazione dellasentenza della Corte di appello di Bologna relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies, il ricorrente deduce emergere ‘unpalese conflitto tra giudicati, posto che il ragionamento logico seguito […] sullamedesima tipologia di delitti accertati spiega la sua influenza anche sul capo diimputazione oggetto di revisione’.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In premessa va precisato che, in tema di revisione, il concetto diinconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va inteso in termini di mero contrastodi principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilitàtra i fatti storici su cui esse si fondano, di talché non può ritenersi sussisterecontrasto fra giudicati, rilevante agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrentinel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista delloro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto didifformi valutazioni di quei fatti, tanto più se dipese dalla diversità del ritoprescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delleprove (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01; Sez. 2, n.18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 34927 del17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 – 01).2. Ciò premesso, i motivi di ricorso difettano anche della necessariaspecificità, non portando alcuna critica argomentata alla motivazione dellasentenza ed anzi omettendo finanche di confrontarsi puntualmente con la stessa.In particolare, con riferimento al primo motivo, relativo al capo 65, la Cortedi appello ha rilevato come i diversi esiti processuali siano stati assunti solo peruna differenza di valutazione del compendio probatorio, non ravvisando invecealcuna incompatibilità tra i fatti su cui fondano le rispettive pronunce dicondanna ed assoluzione (vds. pagg. 5-8 della sentenza impugnata).La circostanza della conforme ricostruzione in fatto non risulta, d’altro canto,specificamente censurata né con l’istanza di revisione (vds. pagg. 8-15), nè conil ricorso odierno, in cui il ricorrente si limita a riprodurre ampio stralcio dellamotivazione della sentenza di assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assoltoperaltro con la formula ‘per non avere commesso il fatto’).Nella stessa motivazione della sentenza assolutoria, di contro, si dà rilievoalla spiegazione, in chiave difensiva, della razionalità economica della operazionedi cessione del credito, giungendosi quindi a ritenere non provata, in termini dinecessaria certezza, la penale responsabilità del coimputato: si tratta, dunque,di difforme ed ampiamente giustificata valutazione di quei medesimi fatti, posti abase delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, per cuicorrettamente la Corte di appello, con motivazione compiuta e logica, oltre checorretta in punto di diritto, ha rigettato la istanza di revisione con riferimento alcapo 65.3. Analoghe considerazioni, circa la aspecificità del motivo, possono esserespese con riguardo al capo 70-ter.In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione, congruentee priva di aporie logiche, che nessun contrasto tra giudicati può configurarsi conriferimento alle pronunce assolutorie della figlia dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di assoluzione intervenuta non solo in relazione a capi di imputazionerelativi a diversi reati (capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies della rubrica), maanche a diverse compagini societarie (vds. ricostruzione operata a pag. 4 dellasentenza impugnata).Il motivo di ricorso relativo omette, dunque, qualsiasi confronto critico conla motivazione esposta, limitandosi a reiterare la richiesta di revisione conmedesima argomentazione.4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore dellaCassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente