CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAt dato avviso alle parti 1-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Perugia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 1° marzo 2021 in tema di liberazione anticipata . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Antonio con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, in virtù della carenza di legittimazione. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente