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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 42934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte ogni considerazione sulla confusa e disordinata tecnica espositiva, riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto di carattere confutativo, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura (concernenti, in particolare, la valutazione del compendio probatorio, l'identificazione dell'imputato e la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art.. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte ogni considerazione sulla confusa e disordinata tecnica espositiva, riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto di carattere confutativo, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura (concernenti, in particolare, la valutazione del compendio probatorio, l'identificazione dell'imputato e la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art.. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 42934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris