CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Verona ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di minaccia; - che il ricorso dell'imputato, così riqualificato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali da lui sostenute, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto da un avvocato che, alla data di proposizione della impugnazione, il 16 novembre 2020, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec