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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19916/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto privo della necessaria specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato ma prospetta - per il tramite di assedi generici - un'alternativa valutazione del compendio in atti (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, del tutto generico - segnatamente nella parte in cui assume che sarebbe stata inflitta una pena eccessiva - e non si confronta con la motivazione impugnata che ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame (cfr. spec. p. 7); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto privo della necessaria specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato ma prospetta - per il tramite di assedi generici - un'alternativa valutazione del compendio in atti (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, del tutto generico - segnatamente nella parte in cui assume che sarebbe stata inflitta una pena eccessiva - e non si confronta con la motivazione impugnata che ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame (cfr. spec. p. 7); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19916/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris