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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21936/2023

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[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.c.p.a.) –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Vicenza, contr a’ della Misericordia , n. 12 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in li quidazione – c.f. 00153 230248 - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatoin Roma, al la via Antonio B e r toloni , n. 55 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in calceal controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso ildecreto dei 24.3/13.4.2016 del Tribunale di Vicenza , udita la relazione nella camera di consiglio del 14 aprile 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., socia della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., domandava l’ammissione al passivo del F allimento di detta società, dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 13.7.2015.

Esponevain primo luogo che con rogito del 18.4.2008 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un mutuo fondiario dell’importo di euro 4.000.000,00,garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 22.4.2008; che il finanziamento era stato erogato in un’unica soluzione con accredito in data 18.4.2008del relativo importo sul conto corrente n. 16.528836; che la società poi fallita aveva solo in parte restituito il capitale mutuato, sicché era a tale titolo debitrice per l’importo di euro 3.422.262,00, oltre interessi al tasso convenzionale(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3) .

Esponevain secondo luogo che con rogito del 6.8.2010 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un mutuo (non fondiario) dell’importo di euro 1.500.000,00,garantito da ipoteca di secondo grado iscritta il 12.8.2010; che il finanziamento era stato erogato con plurimi accrediti sul conto corrente n. 16.731588; che la società poi fallita aveva solo in parte restituito il capitale mutuato, sicché era a tale titolo debitrice per l’importo di euro 1.324.627,88, oltre interessi al tasso convenzionale(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) .

Esponeva in terz o luogo che , su richiesta della M agazzini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva rilasciato fideiussione, a garanzia del credito vantato dall’ A.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del la società poi fallita in forza del contratto di locazione siglato in data 1.12.2005 , fino a concorrenza della somma di euro 169.200,00; che l’ A.P.A. aveva escusso la garanziain data 7.7.2014, sicché essa istante aveva a tale titolo provveduto al pagamento della somma di euro 121.668,90(cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per i primi due creditiazionati ed in chirografo per il terzo ; con riferimento a tal ultima pretesa istava altresì per l’ammissione in via condizionata per l’importo di euro 47.531,10, pari al residuo ammontare della fideiussioneper l’eventualità di ulteriore sua escussione. 2.Il giudice delegato – per quel che qui rileva – disponeva l’ammissione , limitatamente alla prima ed alla seconda ragione di credito,per l’importo di euro 5.075.889,35 in chirografo e con postergazione exartt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., siccomei finanziamenti erano stati erogati in situazione di riconoscibile crisi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ; disponeva l’ammissione , limitatamente alla terza ragione di credito,denegata la pretesa invocata in via condizionata, per l’importo di euro 126.818,10 parimenti in chirografo e con postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., siccome credito di regresso traente titolo da garanzia qualificabile del pari in guisa di finanziamento accordato in situazione di riconoscibile crisi della s.p.a. poi fallita(cfr. ricorso, pag. 5). 3.[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza proponeva opposizione allo stato passivo.

Deduceva l’inapplicabilità sul terreno della s.p.a. della disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ. e l’insussistenza in concreto dei presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ.(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7 ) .

Resistevail curator e del fallimento.

4. Con decreto dei 24.3/13.4.2016 il Tribunale d i Vicenza rigettava l’opposizione con riferimento alle surriferite ragioni di credito (e l’accoglieva con riferimento alla ragione dicredito in quarto luogo azionato, che qui non rileva ) .Premetteva il tribunale -nel solco di Cass. n. 14056/2015 -che la disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ., in quanto espressione di un principio generale,si applica anche alle s.p.a.

“chiuse”, qualora presentino una struttura organizzativa assimilabile a quella delle s.r.l.; che del resto siffatta opzione esegetica risultava avvalorata dalla previsione dell’art. 2497 quinquiescod. civ., ove, in materia di postergazione dei finanziamenti infragruppo, si prescinde dalla formale veste societaria(cfr. decreto impugnato, pagg. 2 – 3) .

Indi evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] era una s.p.a.

“chiusa”, con soli quattro soci - tra cui la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza - aventi paritetica partecipazione.

Evidenziava altresì che all’atto dell’erogazione de i finanziament i i soci , e tra essi la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza,erano stati certamente in grado di percepire, alla stregua delle risultanze del bilanciodella società poi fallita, la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamentorispetto al patrimonio netto ovvero i reali termini della situazione finanziaria, sì che si sarebbe giustificat a non già l’erogazione di finanziamenti bensì l’effettuazione di conferimenti(cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Evidenziava inoltre, in ordine alla ragione di credito in terzo luogo invocata, traente titolo dalla fideiussione rilasciata in favore dell’ A.P.A., che similmente era da applicare la disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ., atteso il riferimento che vi si rinveniva, al 2° co.,ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” (cfr. decreto impugnato, pagg. 4 -5).

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di V icenz a s.p.a.(già s.c.p.a); ne ha chiesto, sulla scorta di s e i motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione.IlFallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, l’inammissibilità ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l a violazione o falsa applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquiescod. civ.

Deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza a reputare applicabile alle s.p.a.

“chiuse” l’art. 2467 cod. civ. (così ricorso, pag. 8); che una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2467 cod. civ. non è rinvenibile sul terreno delle s.p.a. (cfr.ricorso, pag. 9).

Deduce d’altra parteche l’art. 2497 quinquies cod. civ. prefigura le condizioni alla stregua delle quali l’art. 2467 cod. civ. si applica al di fuori dell’ipotesi del finanziamento in favore di s.r.l. (c fr. ricorso, pag. 9 ) , nel senso , cioè , che la disciplina di cui all’art. 2467 cod. civ. si applica alla s.p.a.unicamente allorché il soggetto finanziatore esplichi nei confronti della stessa s.p.a. attività di direzione e di coordinamento(cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce quindiche, poiché essa ricorrente non ha svolto attività di direzione e coordinamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., viepiù nella specie non operano le previsioni degli artt. 2497 sexies e 2497 septiescod. civ. (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce infine che l’opzione esegetica recepita dal Tribunale di Vicenza induce per coerenza a disconoscere l’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. con riferimento alle s.r.l. di grandi dimensioni (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11). 8.Il primo motivo di ricorso è da respingere.9.

È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ossia all’insegnamento secondo cui la ratiodel principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 cod. civ. per le s.r.l. - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquiescod. civ., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento; cosicché, con specifico riferimento alla s.p.a., occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione (cfr. Cass. 7.7.2015, n. 14056; Cass. 20.6.2018, n. 16291, secondo cuiè estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 cod. civ., che, nelle s.r.l., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse”; e secondo cui tale disciplina deve pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.).10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l ’om esso esame circa fatto decisivo.

Premette, nel solco dell’insegnamento di cui alla già citata sentenza n. 14056/2015 di questa Corte, che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. alle s.p.a.“chiuse” occorr ono due concorrenti condizion i, o ssia che l’impresa che alla s.p.a. fa capo sia di modeste dimensioni e che la compagine societaria della s.p.a. sia familiare o comunqueristretta (così ricorso, pag g . 11 - 12 ) .

Su tale scorta deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza ad opinare nella specie per l’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ.

Deduce in primo luogo che sarebbero state senz’altro da riconoscere le “rilevanti dimensioni aziendali ricoperte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’epoca del sorgere dei crediti azionati [exart. 93 l.fall.]” (così ricorso, pag. 11).

Deduce segnatamente che nel 2008 il patrimonio immobiliare della s.p.a. poi fallita era stato stimato in circa euro 11.000.000,00 ed il valore della produzione era stato computato in circa euro 2.000.000,00(cfr. ricorso, pag. 1 2 ) .

Deduce in secondo luogo che sarebbero stati senz’altro da escludere sia il carattere familiare della compagine societaria, giacché i soci del la s.p.a. poi fallita sono persone giuridiche , sia il carattere ristretto della compagine societaria, giacché i s o c i della s.p.a. poi fallita sono enti di grandi dimensioni (cfr.ricorso, pag. 12).

11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo.

Premette che, allorché il Tribunale di Vicenza ha riscontrato l’asserita situazione di squilibrio finanziario all’atto dell’erogazione dei finanziamenti, ha riconosciuto che gli indici –l’indice di liquidità e il rapp orto di indebitamento – cui ha fatto riferimento, conducono a risultati opposti (cfr. ricorso, pag. 14).Indi deduce che, sia con riferimento al mutuo del 18.4.2008 sia con riferimento al mutuo del 6.8.2010, il risultato favorevole dell’indice di liquidità vale senza dubbio a compensare il risultato sfavorevole dell’indice di indebitamento (cfr. ricorso, pagg. 14- 15 ) . 12.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo.

Premette che con l’opposizione exart. 98 l.fall. ha puntualmente allegato che, sebbene nel bilancio dell’esercizio 2007 della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] i terreni ed i fabbricati fossero stati iscritti per un valore pari ad euro 1.300.000,00, tuttavia alla luce delle perizie di stima in seguito espletate il valore dei medesimi cespiti sarebbe statoda reputare di gran lunga superiore (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce quindi che, in considerazione del maggior valore dell’attivo patrimoniale e del patrimonio netto, l’indice di indebitamento sarebbe stato inferiore alle soglie di riferimento (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17 ) , sicché per ambedue i finanziamenti ipotecari sarebbe stato da riscontrare il difetto delle condizioni di cui all’art. 2467, 2° co., cod. civ.

Deduce ulteriormente che la motivazione al riguardo dell’impugnato dictumè del tutto apparente, laconica ed incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 18). 13.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo.

Premette che con l’opposizione ex art. 98 l.fall. ha allegato che il mutuo del 18.4.2008, così come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione in data 11.3.2008, era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] onde estinguere tre precedenti e ben più onerosi finanziamenti chela medesima s.p.a. aveva contratto(cfr. ricorso, pag. 20).Deduce quindi che siffatta circostanza, ovvero la forte riduzione degli oneri finanziari, incontestata all’esito della costituzione della curatela, non è stata oggetto di esame da parte del Tribunale di Vicenza (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce in particolare che l’operazione di mutuo in data 18.4.2008 non può essere qualificata in guisa di “finanziamento”, siccome non ha comportato l’acquisizione da parte della s.p.a. poi fallita di “nuova finanza” (cfr. ricorso, pag. 21). 14.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2467 cod. civ.

Deduce in ordine alla ragione di credito in terzo luogo azionata, ossia in ordine alla fideiussione rilasciata a garanzia del credito vantato dall’ A.P.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di locazione siglato in data 1.12.2005, che la postergazione riguarda sì i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” e peròè imprescindibile che il finanziamento garantito abbia comportato l’erogazione di una somma di danaro in favore del debitore principale (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce dunque che nella specie si fuoriesce dalla previsione dell’art. 2467 cod. civ., giacché la fideiussione ha assicurato alla s.p.a. poi fallita la disponibilità, in qualità di conduttrice, di un bene immobile necessario all’esercizio dell’attività d’impresa(cfr. ricorso, pag. 22). 15.Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso recano tutti – così come si evince dall’illustrazione che dapprima se ne è operata –censura , in varie forme,del giudizio di fatto cui il Tribunale di Vicenza ha atteso sia ai fini del riscontro delle condizionipostulate dalla disciplina di cui al 2° co. dell’art.2467 cod. civ. sia ai fini del riscontro delle condizioni (modeste dimensioni - compagine familiare o, comunque, ristretta) pos tulate per l’applicazione alla s.p.a. della medesima disciplina (“nel caso che ci riguarda (…) appare altresì discutibile che possa legittimamente parlarsi di compagine ristretta”: così ricorso, pag. 12; “il caso del manifestarsi di risultati di segno opposto tra gli indici in parola, avrebbe potuto risolversi ragionevolmente apprezzando l’entità dello scostamento di un indice rispetto all’altro”: così ricorso, pag. 14; “pur risultando dal bilancio (…) un’iscrizione all’attivo patrimoniale di un valore di € 1,3 milioni per terreni e fabbricati (…), in realtà tale valore risultava superiore di almeno € 5 milioni, alla luce delle perizie di stima in seguito succedutesi”: così ricorso, pag. 16; “il finanziamento ipotecario fu poi stipulato con la banca ricorrente, con fissazione di una rata mensile di rimborso pari ad € 33.358,55 (…), procurando così una forte riduzione dell’onere finanziario precedentemente sostenuto per i mutui in essere”: così ricorso, pag. 20; “appare improprio parlare di finanziamento (…) non essendovi stato, di fatto, alcun apporto di nuove risorse”: così ricorso, pag. 21).

Con precipuo riferimento al secondo motivo, nondimeno , va debitamente soggiunto che, ai fini dell’applicazione alla s.p.a. dell’art. 2467 cod. civ., è sufficiente, a rigore, che si abbia riscontro o dell’uno o dell’altro parametro (modeste dimensioni -compagine familiare o, comunque, ristretta), sicché è da disconoscere l’assunto della ricorrente secondo cui i “due requisiti devono risultare concorrenti” (così ricorso, pag. 12).

Si giustifica, dun que , la disamina contestuale dei motivi de quibus - in considerazione, appunto, delle censure di mero fatto che prospettano- motivi in ogni caso da respingere. 16.Più esattamente, nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.(è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia:cfr.

Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054), è da escludere che il tribunale abbia omesso l’esame circa il fatto decisivo e controverso e che taluna delle ipotesi di “anomalia motivazionale”rilevanti alla streguadella statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile i l semplice difetto di “sufficienza” della motivazione– infici le motivazioni cui, in part e qu a , risulta ancorato l’impugnato dictum.

In particolare, con riferimento all’anomalia della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), i l tribunale ha , viceversa, compiutamente esplicitato ilproprio iter argomentativo .

Ulteriormenteha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni.

In primo luogo, in ordine al carattere “chiuso” della s.p.a. poi fallita, ha precisato chel’assetto della M agazzini [OSCURATO:PERSONA] e Der rate si connotava altresì per la coincidenza tra le persone dei soci e le persone degli amministratori, tant’è che questi ultimi erano soliti consultare, prima di deliberare, gli enti di cui erano espressione (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

In secondo luogo, in ordine alle condizionipostulate dal 2° co. dell’art. 2467 cod. civ. perché il finanziamento sia postergato,ha accertato che era stato lo stesso consiglio di amministrazione della s.p.a. poi fallita, come da verbale della riunione del 30.7.2010, che aveva dato atto della precarietà della situazione finanziaria, tale da rendere “necessario l’impegno del Comune e della Provincia di Vicenza per valorizzare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e per consentire di sanare la posizione debitoria della società” (così decreto impugnato, pag. 4, ove, nei termini trascritti, è riprodotto il verbale del c.d.a del 30.7.2010).Il che, evidentemente,rende vana la deduzione della ricorrente secondo cui il tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha inteso far leva sul secondo degli indici menzionati,ossia sull’indice di indebitamento (cfr. ricorso, pag. 14) . 17.Si tenga conto, con precipuo riferimento alle circostanze di fatto veicolate dal quinto motivoe che - si adduce - “non sono state oggetto di alcun esame da parte del Giudice di prime cure” (così ricorso, pag. 20), che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod.pro. c iv . (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introd otto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 18.In ogni caso, si impone al riguardo i l segue nte duplice rilievo.

Le circostanze di fatto di cui si prospetta (con il quinto mezzo)l’omesso esame non rinvengono alcun riflesso nel decreto impugnato.

Cosicché, in ottemperanza all’onere dell’ “autosufficienza”, ben avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre nel corpo del ricorso lo stralcio dell’opposizione a stato passivo atto a veicolare alla cognizione del tribunale le circostanze de quibus(cfr. Cass. 20.8.2015, n. 17049).

Il fatto chela s.p.a. poi fallita abbia, in dipendenza del mutuo siglato in data 18.4.2008, conseguitol’attenuazione degli oneri finanziari ed i l risultato di una “semplificazione organizzativa”– ovvero la prospettiva d ella interlocuzione con un unico operatore finanziario – non esclude tuttavia che il finanziamento ottenuto mercé il rogito del 18.4.2008 sia appieno qualificabile com e tale e ricada, sussistendone le condizioni, nella previsione del 2° co. dell’art. 2467 cod. civ. ai fini della postergazione. 19.Il sesto motivo di ricorso parimenti è da respingere . 20.Va in premessa ribadita l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento per cui la nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 cod. civ. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2019, n. 3017). 21.Su tale scorta si reputa, contrariamente all’assunto della ricorrente, che all’ampia nozione di “finanziamento” exart. 2467 cod. civ. è da ascrivere pur la prestazione da parte del socio di una fideiussione, che, per un verso, valga , come nella specie,ad assicurare alla società (non già l’erogazione di una somma di denaro bensì) la fruizione, a titolo di locazione, di un diritto personale di godimento su di un immobile da destinare all’attività d’impresa, e che, per altro verso, esponga, così come nella specie ha esposto,il socio fideiussore all’obbligo solidale del pagamento.

22. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 11 5, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.c.p.a.) –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Vicenza, contr a’ della Misericordia , n. 12 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in li quidazione – c.f. 00153 230248 - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatoin Roma, al la via Antonio B e r toloni , n. 55 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in calceal controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto dei 24.3/13.4.2016 del Tribunale di Vicenza , udita la relazione nella camera di consiglio del 14 aprile 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., socia della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., domandava l’ammissione al passivo del F allimento di detta società, dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 13.7.2015. Esponevain primo luogo che con rogito del 18.4.2008 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un mutuo fondiario dell’importo di euro 4.000.000,00,garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 22.4.2008; che il finanziamento era stato erogato in un’unica soluzione con accredito in data 18.4.2008del relativo importo sul conto corrente n. 16.528836; che la società poi fallita aveva solo in parte restituito il capitale mutuato, sicché era a tale titolo debitrice per l’importo di euro 3.422.262,00, oltre interessi al tasso convenzionale(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3) . Esponevain secondo luogo che con rogito del 6.8.2010 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un mutuo (non fondiario) dell’importo di euro 1.500.000,00,garantito da ipoteca di secondo grado iscritta il 12.8.2010; che il finanziamento era stato erogato con plurimi accrediti sul conto corrente n. 16.731588; che la società poi fallita aveva solo in parte restituito il capitale mutuato, sicché era a tale titolo debitrice per l’importo di euro 1.324.627,88, oltre interessi al tasso convenzionale(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . Esponeva in terz o luogo che , su richiesta della M agazzini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva rilasciato fideiussione, a garanzia del credito vantato dall’ A.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del la società poi fallita in forza del contratto di locazione siglato in data 1.12.2005 , fino a concorrenza della somma di euro 169.200,00; che l’ A.P.A. aveva escusso la garanziain data 7.7.2014, sicché essa istante aveva a tale titolo provveduto al pagamento della somma di euro 121.668,90(cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per i primi due creditiazionati ed in chirografo per il terzo ; con riferimento a tal ultima pretesa istava altresì per l’ammissione in via condizionata per l’importo di euro 47.531,10, pari al residuo ammontare della fideiussioneper l’eventualità di ulteriore sua escussione. 2.Il giudice delegato – per quel che qui rileva – disponeva l’ammissione , limitatamente alla prima ed alla seconda ragione di credito,per l’importo di euro 5.075.889,35 in chirografo e con postergazione exartt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., siccomei finanziamenti erano stati erogati in situazione di riconoscibile crisi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ; disponeva l’ammissione , limitatamente alla terza ragione di credito,denegata la pretesa invocata in via condizionata, per l’importo di euro 126.818,10 parimenti in chirografo e con postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., siccome credito di regresso traente titolo da garanzia qualificabile del pari in guisa di finanziamento accordato in situazione di riconoscibile crisi della s.p.a. poi fallita(cfr. ricorso, pag. 5). 3.[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza proponeva opposizione allo stato passivo. Deduceva l’inapplicabilità sul terreno della s.p.a. della disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ. e l’insussistenza in concreto dei presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ.(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7 ) . Resistevail curator e del fallimento. 4. Con decreto dei 24.3/13.4.2016 il Tribunale d i Vicenza rigettava l’opposizione con riferimento alle surriferite ragioni di credito (e l’accoglieva con riferimento alla ragione dicredito in quarto luogo azionato, che qui non rileva ) .Premetteva il tribunale -nel solco di Cass. n. 14056/2015 -che la disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ., in quanto espressione di un principio generale,si applica anche alle s.p.a. “chiuse”, qualora presentino una struttura organizzativa assimilabile a quella delle s.r.l.; che del resto siffatta opzione esegetica risultava avvalorata dalla previsione dell’art. 2497 quinquiescod. civ., ove, in materia di postergazione dei finanziamenti infragruppo, si prescinde dalla formale veste societaria(cfr. decreto impugnato, pagg. 2 – 3) . Indi evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] era una s.p.a. “chiusa”, con soli quattro soci - tra cui la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza - aventi paritetica partecipazione. Evidenziava altresì che all’atto dell’erogazione de i finanziament i i soci , e tra essi la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza,erano stati certamente in grado di percepire, alla stregua delle risultanze del bilanciodella società poi fallita, la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamentorispetto al patrimonio netto ovvero i reali termini della situazione finanziaria, sì che si sarebbe giustificat a non già l’erogazione di finanziamenti bensì l’effettuazione di conferimenti(cfr. decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava inoltre, in ordine alla ragione di credito in terzo luogo invocata, traente titolo dalla fideiussione rilasciata in favore dell’ A.P.A., che similmente era da applicare la disposizione di cui all’art. 2467 cod. civ., atteso il riferimento che vi si rinveniva, al 2° co.,ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” (cfr. decreto impugnato, pagg. 4 -5). 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di V icenz a s.p.a.(già s.c.p.a); ne ha chiesto, sulla scorta di s e i motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione.IlFallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, l’inammissibilità ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l a violazione o falsa applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquiescod. civ. Deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza a reputare applicabile alle s.p.a. “chiuse” l’art. 2467 cod. civ. (così ricorso, pag. 8); che una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2467 cod. civ. non è rinvenibile sul terreno delle s.p.a. (cfr.ricorso, pag. 9). Deduce d’altra parteche l’art. 2497 quinquies cod. civ. prefigura le condizioni alla stregua delle quali l’art. 2467 cod. civ. si applica al di fuori dell’ipotesi del finanziamento in favore di s.r.l. (c fr. ricorso, pag. 9 ) , nel senso , cioè , che la disciplina di cui all’art. 2467 cod. civ. si applica alla s.p.a.unicamente allorché il soggetto finanziatore esplichi nei confronti della stessa s.p.a. attività di direzione e di coordinamento(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce quindiche, poiché essa ricorrente non ha svolto attività di direzione e coordinamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., viepiù nella specie non operano le previsioni degli artt. 2497 sexies e 2497 septiescod. civ. (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce infine che l’opzione esegetica recepita dal Tribunale di Vicenza induce per coerenza a disconoscere l’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. con riferimento alle s.r.l. di grandi dimensioni (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11). 8.Il primo motivo di ricorso è da respingere.9. È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ossia all’insegnamento secondo cui la ratiodel principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 cod. civ. per le s.r.l. - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquiescod. civ., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento; cosicché, con specifico riferimento alla s.p.a., occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione (cfr. Cass. 7.7.2015, n. 14056; Cass. 20.6.2018, n. 16291, secondo cuiè estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 cod. civ., che, nelle s.r.l., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse”; e secondo cui tale disciplina deve pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.).10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l ’om esso esame circa fatto decisivo. Premette, nel solco dell’insegnamento di cui alla già citata sentenza n. 14056/2015 di questa Corte, che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. alle s.p.a.“chiuse” occorr ono due concorrenti condizion i, o ssia che l’impresa che alla s.p.a. fa capo sia di modeste dimensioni e che la compagine societaria della s.p.a. sia familiare o comunqueristretta (così ricorso, pag g . 11 - 12 ) . Su tale scorta deduce che ha errato il Tribunale di Vicenza ad opinare nella specie per l’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. Deduce in primo luogo che sarebbero state senz’altro da riconoscere le “rilevanti dimensioni aziendali ricoperte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’epoca del sorgere dei crediti azionati [exart. 93 l.fall.]” (così ricorso, pag. 11). Deduce segnatamente che nel 2008 il patrimonio immobiliare della s.p.a. poi fallita era stato stimato in circa euro 11.000.000,00 ed il valore della produzione era stato computato in circa euro 2.000.000,00(cfr. ricorso, pag. 1 2 ) . Deduce in secondo luogo che sarebbero stati senz’altro da escludere sia il carattere familiare della compagine societaria, giacché i soci del la s.p.a. poi fallita sono persone giuridiche , sia il carattere ristretto della compagine societaria, giacché i s o c i della s.p.a. poi fallita sono enti di grandi dimensioni (cfr.ricorso, pag. 12). 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo. Premette che, allorché il Tribunale di Vicenza ha riscontrato l’asserita situazione di squilibrio finanziario all’atto dell’erogazione dei finanziamenti, ha riconosciuto che gli indici –l’indice di liquidità e il rapp orto di indebitamento – cui ha fatto riferimento, conducono a risultati opposti (cfr. ricorso, pag. 14).Indi deduce che, sia con riferimento al mutuo del 18.4.2008 sia con riferimento al mutuo del 6.8.2010, il risultato favorevole dell’indice di liquidità vale senza dubbio a compensare il risultato sfavorevole dell’indice di indebitamento (cfr. ricorso, pagg. 14- 15 ) . 12.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo. Premette che con l’opposizione exart. 98 l.fall. ha puntualmente allegato che, sebbene nel bilancio dell’esercizio 2007 della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] i terreni ed i fabbricati fossero stati iscritti per un valore pari ad euro 1.300.000,00, tuttavia alla luce delle perizie di stima in seguito espletate il valore dei medesimi cespiti sarebbe statoda reputare di gran lunga superiore (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che, in considerazione del maggior valore dell’attivo patrimoniale e del patrimonio netto, l’indice di indebitamento sarebbe stato inferiore alle soglie di riferimento (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17 ) , sicché per ambedue i finanziamenti ipotecari sarebbe stato da riscontrare il difetto delle condizioni di cui all’art. 2467, 2° co., cod. civ. Deduce ulteriormente che la motivazione al riguardo dell’impugnato dictumè del tutto apparente, laconica ed incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 18). 13.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo. Premette che con l’opposizione ex art. 98 l.fall. ha allegato che il mutuo del 18.4.2008, così come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione in data 11.3.2008, era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] onde estinguere tre precedenti e ben più onerosi finanziamenti chela medesima s.p.a. aveva contratto(cfr. ricorso, pag. 20).Deduce quindi che siffatta circostanza, ovvero la forte riduzione degli oneri finanziari, incontestata all’esito della costituzione della curatela, non è stata oggetto di esame da parte del Tribunale di Vicenza (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce in particolare che l’operazione di mutuo in data 18.4.2008 non può essere qualificata in guisa di “finanziamento”, siccome non ha comportato l’acquisizione da parte della s.p.a. poi fallita di “nuova finanza” (cfr. ricorso, pag. 21). 14.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2467 cod. civ. Deduce in ordine alla ragione di credito in terzo luogo azionata, ossia in ordine alla fideiussione rilasciata a garanzia del credito vantato dall’ A.P.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in forza del contratto di locazione siglato in data 1.12.2005, che la postergazione riguarda sì i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” e peròè imprescindibile che il finanziamento garantito abbia comportato l’erogazione di una somma di danaro in favore del debitore principale (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce dunque che nella specie si fuoriesce dalla previsione dell’art. 2467 cod. civ., giacché la fideiussione ha assicurato alla s.p.a. poi fallita la disponibilità, in qualità di conduttrice, di un bene immobile necessario all’esercizio dell’attività d’impresa(cfr. ricorso, pag. 22). 15.Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso recano tutti – così come si evince dall’illustrazione che dapprima se ne è operata –censura , in varie forme,del giudizio di fatto cui il Tribunale di Vicenza ha atteso sia ai fini del riscontro delle condizionipostulate dalla disciplina di cui al 2° co. dell’art.2467 cod. civ. sia ai fini del riscontro delle condizioni (modeste dimensioni - compagine familiare o, comunque, ristretta) pos tulate per l’applicazione alla s.p.a. della medesima disciplina (“nel caso che ci riguarda (…) appare altresì discutibile che possa legittimamente parlarsi di compagine ristretta”: così ricorso, pag. 12; “il caso del manifestarsi di risultati di segno opposto tra gli indici in parola, avrebbe potuto risolversi ragionevolmente apprezzando l’entità dello scostamento di un indice rispetto all’altro”: così ricorso, pag. 14; “pur risultando dal bilancio (…) un’iscrizione all’attivo patrimoniale di un valore di € 1,3 milioni per terreni e fabbricati (…), in realtà tale valore risultava superiore di almeno € 5 milioni, alla luce delle perizie di stima in seguito succedutesi”: così ricorso, pag. 16; “il finanziamento ipotecario fu poi stipulato con la banca ricorrente, con fissazione di una rata mensile di rimborso pari ad € 33.358,55 (…), procurando così una forte riduzione dell’onere finanziario precedentemente sostenuto per i mutui in essere”: così ricorso, pag. 20; “appare improprio parlare di finanziamento (…) non essendovi stato, di fatto, alcun apporto di nuove risorse”: così ricorso, pag. 21). Con precipuo riferimento al secondo motivo, nondimeno , va debitamente soggiunto che, ai fini dell’applicazione alla s.p.a. dell’art. 2467 cod. civ., è sufficiente, a rigore, che si abbia riscontro o dell’uno o dell’altro parametro (modeste dimensioni -compagine familiare o, comunque, ristretta), sicché è da disconoscere l’assunto della ricorrente secondo cui i “due requisiti devono risultare concorrenti” (così ricorso, pag. 12). Si giustifica, dun que , la disamina contestuale dei motivi de quibus - in considerazione, appunto, delle censure di mero fatto che prospettano- motivi in ogni caso da respingere. 16.Più esattamente, nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.(è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia:cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054), è da escludere che il tribunale abbia omesso l’esame circa il fatto decisivo e controverso e che taluna delle ipotesi di “anomalia motivazionale”rilevanti alla streguadella statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile i l semplice difetto di “sufficienza” della motivazione– infici le motivazioni cui, in part e qu a , risulta ancorato l’impugnato dictum. In particolare, con riferimento all’anomalia della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), i l tribunale ha , viceversa, compiutamente esplicitato ilproprio iter argomentativo . Ulteriormenteha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. In primo luogo, in ordine al carattere “chiuso” della s.p.a. poi fallita, ha precisato chel’assetto della M agazzini [OSCURATO:PERSONA] e Der rate si connotava altresì per la coincidenza tra le persone dei soci e le persone degli amministratori, tant’è che questi ultimi erano soliti consultare, prima di deliberare, gli enti di cui erano espressione (cfr. decreto impugnato, pag. 3). In secondo luogo, in ordine alle condizionipostulate dal 2° co. dell’art. 2467 cod. civ. perché il finanziamento sia postergato,ha accertato che era stato lo stesso consiglio di amministrazione della s.p.a. poi fallita, come da verbale della riunione del 30.7.2010, che aveva dato atto della precarietà della situazione finanziaria, tale da rendere “necessario l’impegno del Comune e della Provincia di Vicenza per valorizzare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e per consentire di sanare la posizione debitoria della società” (così decreto impugnato, pag. 4, ove, nei termini trascritti, è riprodotto il verbale del c.d.a del 30.7.2010).Il che, evidentemente,rende vana la deduzione della ricorrente secondo cui il tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha inteso far leva sul secondo degli indici menzionati,ossia sull’indice di indebitamento (cfr. ricorso, pag. 14) . 17.Si tenga conto, con precipuo riferimento alle circostanze di fatto veicolate dal quinto motivoe che - si adduce - “non sono state oggetto di alcun esame da parte del Giudice di prime cure” (così ricorso, pag. 20), che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod.pro. c iv . (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introd otto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 18.In ogni caso, si impone al riguardo i l segue nte duplice rilievo. Le circostanze di fatto di cui si prospetta (con il quinto mezzo)l’omesso esame non rinvengono alcun riflesso nel decreto impugnato. Cosicché, in ottemperanza all’onere dell’ “autosufficienza”, ben avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre nel corpo del ricorso lo stralcio dell’opposizione a stato passivo atto a veicolare alla cognizione del tribunale le circostanze de quibus(cfr. Cass. 20.8.2015, n. 17049). Il fatto chela s.p.a. poi fallita abbia, in dipendenza del mutuo siglato in data 18.4.2008, conseguitol’attenuazione degli oneri finanziari ed i l risultato di una “semplificazione organizzativa”– ovvero la prospettiva d ella interlocuzione con un unico operatore finanziario – non esclude tuttavia che il finanziamento ottenuto mercé il rogito del 18.4.2008 sia appieno qualificabile com e tale e ricada, sussistendone le condizioni, nella previsione del 2° co. dell’art. 2467 cod. civ. ai fini della postergazione. 19.Il sesto motivo di ricorso parimenti è da respingere . 20.Va in premessa ribadita l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento per cui la nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 cod. civ. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2019, n. 3017). 21.Su tale scorta si reputa, contrariamente all’assunto della ricorrente, che all’ampia nozione di “finanziamento” exart. 2467 cod. civ. è da ascrivere pur la prestazione da parte del socio di una fideiussione, che, per un verso, valga , come nella specie,ad assicurare alla società (non già l’erogazione di una somma di denaro bensì) la fruizione, a titolo di locazione, di un diritto personale di godimento su di un immobile da destinare all’attività d’impresa, e che, per altro verso, esponga, così come nella specie ha esposto,il socio fideiussore all’obbligo solidale del pagamento. 22. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 11 5, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 21936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris