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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04400/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 20 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato ascrittogli al capo b) (con assoluzione dal delitto di tentata rapina sub a), di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva qualificata.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in relazione all'operata individuazione dei riscontri alla dichiarazione della persona offesa, tanto che questa aveva condotto all'assoluzione dell'imputato dal reato di tentata rapina contestato al capo a).

Peraltro le dichiarazioni testimoniali indicate dal giudice di primo grado, quali riscontri alla deposizione della persona offesa, in realtà avrebbero contenuto non convergente con questa. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto devolve censure identiche a quanto prospettato con i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente ed immune da censure di ogni tipo.

Comunque la critica non è consentita in sede di legittimità.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Peraltro, deve osservarsi che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.

Infine, si osserva che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, ove, come nel caso di specie, il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, 20/12/2010, n. 3015, Rv. 249200; Sez. 6, 19/3/2014, n. 20037, Rv. 260160).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 20 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato ascrittogli al capo b) (con assoluzione dal delitto di tentata rapina sub a), di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva qualificata. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in relazione all'operata individuazione dei riscontri alla dichiarazione della persona offesa, tanto che questa aveva condotto all'assoluzione dell'imputato dal reato di tentata rapina contestato al capo a). Peraltro le dichiarazioni testimoniali indicate dal giudice di primo grado, quali riscontri alla deposizione della persona offesa, in realtà avrebbero contenuto non convergente con questa. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto devolve censure identiche a quanto prospettato con i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente ed immune da censure di ogni tipo. Comunque la critica non è consentita in sede di legittimità. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Peraltro, deve osservarsi che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Infine, si osserva che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, ove, come nel caso di specie, il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, 20/12/2010, n. 3015, Rv. 249200; Sez. 6, 19/3/2014, n. 20037, Rv. 260160). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il
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