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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 17746/2026

Testo disponibile della fonte

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a BERGAMO il 27/06/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.1Q3ERM di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il Tribunale di Bergamo, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324, cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo ex art. 321, cod. proc. pen., emesso in data 1.10.2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di legale responsabile della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita in data 29/6/2022, per avere effettuato una serie di prelievi dai vari conti correnti societari, giustificati da scritturazioni contabili ritenute false.

Il disposto sequestro preventivo, eseguito il 30/10/2025 e confermato dal giudice dell'impugnazione cautelare, appare finalizzato alla confisca delle somme di denaro nella disponibilità del ricorrente per un ammontare pari ad euro 103.624,76 rispetto alla somma di euro 270.892,50 individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] come profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

In esso il giudice per le indagini preliminari, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento e in difetto di una compiuta documentazione che attestasse i movimenti tracciati sui rapporti bancari e finanziari riferibili all'indagato, aveva affidato al Pubblico Ministero, quale organo esecutivo, il compito di individuare le risorse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] suscettibili di apprensione diretta.

Il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento cautelare reale, dichiarava inammissibile il motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme di denaro sequestrate e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, "trattandosi di questione che non concerne la legittimità del titolo emesso dal giudice, ma attiene alle modalità di esecuzione dello stesso" (cfr. p. 5 dell'impugnata ordinanza)

2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 321, cod. proc.pen. 216 e 223,

I. fall, in quanto il decreto di sequestro preventivo è stato emesso senza che vi fosse prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato in contestazione e le somme di denaro oggetto di sequestro, che, per tale ragione, si presenta come un sequestro per valore equivalente, piuttosto che come un sequestro preventivo.

3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 5.1.2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

Con conclusioni scritte del 23.1.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

Ritiene il Collegio di ribadire sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente i principi affermati da Sez. 5, Sentenza n. 17718 del 30/04/2025, Rv. 288011, secondo cui in tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare (cfr., nello stesso senso, in motivazione, anche Sez. 5, n. n. 31274 del 10/09/2025, non mass.).

Si tratta di una decisione che rimanda ai principi affermati da Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, Rv. 287756, Massini, alla luce dei quali la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). 2Coglie, pertanto, nel segno la censura difensiva con cui il ricorrente denuncia la mancata valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti richiesti per il sequestro preventivo delle somme di denaro, cioè della sussistenza del vincolo di diretta derivazione dei beni da apprendere dal reato contestato, la cui individuazione, a differenza di quanto sostenuto dal giudice dell'impugnazione cautelare, non può essere lasciata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria in fase di esecuzione del sequestro, implicando l'esercizio di un'attività valutativa che non compete loro.

Non si condivide, pertanto, l'interpretazione "riduttiva" che il Tribunale del riesame propone dei principi affermati dalla citata "Sez.

U Massini", che si limiterebbero a "orientare la successiva iniziativa del pubblico ministero sul quale, essendo organo esecutivo, grava l'onere di selezionare le risorse dell'indagato da assoggettare a vincolo, in termini aderenti al perimetro qualitativo e quantitativo tracciato dal giudice, allorquando, come nel caso di specie, all'atto della richiesta della misura cautelare non siano state ancora svolte le ricerche delle somme di denaro da sequestrare ed il sequestro non sia stato disposto su uno specifico bene" (cfr. p. 6 dell'impugnata ordinanza).

Invero la sussistenza degli elementi che giustificano l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo e, in particolare, del necessario rapporto di pertinenzialità tra le somme di denaro oggetto del sequestro e i reati in materia fallimentare oggetto dell'imputazione, anche in termini di immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime, deve formare oggetto di specifica valutazione da parte del giudice procedente in un momento necessariamente anteriore rispetto all'applicazione del vincolo cautelare reale, proprio perché ne costituisce l'indefettibile presupposto, la cui individuazione non può essere attribuita agli organi incaricati dell'esecuzione del provvedimento ablatorio.

La prospettiva indicata dal Tribunale del riesame di Bergamo, inoltre, lascerebbe il destinatario del provvedimento di sequestro preventivo privo della possibilità di immediata tutela innanzi al giudice 3dell'impugnazione cautelare, anche se, come suggerito nell'ordinanza di cui si discute, tale tutela potrebbe essere attivata in un secondo momento, vale a dire quando, eseguito il vincolo reale con la selezione dei beni da apprendere, il pubblico ministero rigetti la richiesta di restituzione della somma o del bene fondata sull'insussistenza del nesso pertinenziale con un provvedimento impugnabile innanzi al tribunale del riesame.

Anche tale assunto non è condivisibile, in quanto, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 - 01).

5. Sulla base delle svolte considerazioni l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bergamo, affinché proceda, in diversa composizione, a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, in modo da svolgere un'adeguata giustificazione delle ragioni del sequestro dei beni appresi, con particolare riferimento alla circostanza che tali beni costituiscano il provento del reato o dei reati per cui si procede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ovvero il loro immediato reinvestimento o trasformazione.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BERGAMO il 27/06/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.1Q3ERM di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il Tribunale di Bergamo, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324, cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo ex art. 321, cod. proc. pen., emesso in data 1.10.2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di legale responsabile della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita in data 29/6/2022, per avere effettuato una serie di prelievi dai vari conti correnti societari, giustificati da scritturazioni contabili ritenute false. Il disposto sequestro preventivo, eseguito il 30/10/2025 e confermato dal giudice dell'impugnazione cautelare, appare finalizzato alla confisca delle somme di denaro nella disponibilità del ricorrente per un ammontare pari ad euro 103.624,76 rispetto alla somma di euro 270.892,50 individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] come profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. In esso il giudice per le indagini preliminari, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento e in difetto di una compiuta documentazione che attestasse i movimenti tracciati sui rapporti bancari e finanziari riferibili all'indagato, aveva affidato al Pubblico Ministero, quale organo esecutivo, il compito di individuare le risorse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] suscettibili di apprensione diretta. Il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento cautelare reale, dichiarava inammissibile il motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme di denaro sequestrate e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, "trattandosi di questione che non concerne la legittimità del titolo emesso dal giudice, ma attiene alle modalità di esecuzione dello stesso" (cfr. p. 5 dell'impugnata ordinanza) 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 321, cod. proc.pen. 216 e 223, I. fall, in quanto il decreto di sequestro preventivo è stato emesso senza che vi fosse prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato in contestazione e le somme di denaro oggetto di sequestro, che, per tale ragione, si presenta come un sequestro per valore equivalente, piuttosto che come un sequestro preventivo. 3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 5.1.2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 23.1.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Ritiene il Collegio di ribadire sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente i principi affermati da Sez. 5, Sentenza n. 17718 del 30/04/2025, Rv. 288011, secondo cui in tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare (cfr., nello stesso senso, in motivazione, anche Sez. 5, n. n. 31274 del 10/09/2025, non mass.). Si tratta di una decisione che rimanda ai principi affermati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Rv. 287756, Massini, alla luce dei quali la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). 2Coglie, pertanto, nel segno la censura difensiva con cui il ricorrente denuncia la mancata valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti richiesti per il sequestro preventivo delle somme di denaro, cioè della sussistenza del vincolo di diretta derivazione dei beni da apprendere dal reato contestato, la cui individuazione, a differenza di quanto sostenuto dal giudice dell'impugnazione cautelare, non può essere lasciata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria in fase di esecuzione del sequestro, implicando l'esercizio di un'attività valutativa che non compete loro. Non si condivide, pertanto, l'interpretazione "riduttiva" che il Tribunale del riesame propone dei principi affermati dalla citata "Sez. U Massini", che si limiterebbero a "orientare la successiva iniziativa del pubblico ministero sul quale, essendo organo esecutivo, grava l'onere di selezionare le risorse dell'indagato da assoggettare a vincolo, in termini aderenti al perimetro qualitativo e quantitativo tracciato dal giudice, allorquando, come nel caso di specie, all'atto della richiesta della misura cautelare non siano state ancora svolte le ricerche delle somme di denaro da sequestrare ed il sequestro non sia stato disposto su uno specifico bene" (cfr. p. 6 dell'impugnata ordinanza). Invero la sussistenza degli elementi che giustificano l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo e, in particolare, del necessario rapporto di pertinenzialità tra le somme di denaro oggetto del sequestro e i reati in materia fallimentare oggetto dell'imputazione, anche in termini di immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime, deve formare oggetto di specifica valutazione da parte del giudice procedente in un momento necessariamente anteriore rispetto all'applicazione del vincolo cautelare reale, proprio perché ne costituisce l'indefettibile presupposto, la cui individuazione non può essere attribuita agli organi incaricati dell'esecuzione del provvedimento ablatorio. La prospettiva indicata dal Tribunale del riesame di Bergamo, inoltre, lascerebbe il destinatario del provvedimento di sequestro preventivo privo della possibilità di immediata tutela innanzi al giudice 3dell'impugnazione cautelare, anche se, come suggerito nell'ordinanza di cui si discute, tale tutela potrebbe essere attivata in un secondo momento, vale a dire quando, eseguito il vincolo reale con la selezione dei beni da apprendere, il pubblico ministero rigetti la richiesta di restituzione della somma o del bene fondata sull'insussistenza del nesso pertinenziale con un provvedimento impugnabile innanzi al tribunale del riesame. Anche tale assunto non è condivisibile, in quanto, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 - 01). 5. Sulla base delle svolte considerazioni l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bergamo, affinché proceda, in diversa composizione, a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, in modo da svolgere un'adeguata giustificazione delle ragioni del sequestro dei beni appresi, con particolare riferimento alla circostanza che tali beni costituiscano il provento del reato o dei reati per cui si procede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ovvero il loro immediato reinvestimento o trasformazione. P.Q.M. Annulla P.Q.M
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