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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18342/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati con cinque sentenze di condanna elencate nel provvedimento ed ha rideterminato la pena complessiva in anni trentasette e mesi dieci di reclusione, individuato il reato più grave in quello di omicidio aggravato giudicato con la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 20/12/2016 (n.1), indicando la pena inflitta nella misura di anni ventotto di reclusione (già comprensiva della continuazione interna), quindi ha operato la sommatoria degli aumenti di pena per ciascun altro reato satellite giudicato con le restanti quattro sentenze.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 78, 81, 132 e 133 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., e carenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite.

Nel ricorso si sono ricapitolati gli orientamenti esegetici di questa Corte con riguardo alle modalità di ristrutturazione in executivis del reato continuato e con riferimento alla motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite.

Infine, si è rimarcato che il giudice dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena finale, per avere superato il tetto massimo di trenta anni di reclusione, in violazione dell'art. 78 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.

1.1. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in executivis deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione.

In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico.

Anche qui, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che, «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri 1(1 illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

1.2. Va altresì rilevato che nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato, si deve considerare il limite derivante dal disposto dell'art. 78 cod. pen. 1.3.

E si deve altresì considerare, in deroga al punto precedente, che, «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).

2. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai criteri che si sono testé sintetizzati, non avendo scorporato i reati precedentemente unificati ed avendo assunto a base del calcolo l'intera pena, già frutto di continuazione interna, inflitta con la prima delle sentenze in elenco; inoltre, non si è dato conto delle ragioni dei singoli aumenti di pena per i delitti unificati in continuazione giudicati con le ulteriori sentenze.

Va poi registrata la violazione del criterio moderatore della pena finale, previsto dall'art. 78 cod. pen., con ulteriore necessità di distinguere dal cumulo così formato le pene derivanti dai delitti commessi dopo l'inizio della detenzione, da calcolarsi in separato cumulo.

3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla determinazione della pena a seguito della riconosciuta continua- zione in executívis, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto nel procedere alla nuova determinazione della pena da espiare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati con cinque sentenze di condanna elencate nel provvedimento ed ha rideterminato la pena complessiva in anni trentasette e mesi dieci di reclusione, individuato il reato più grave in quello di omicidio aggravato giudicato con la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 20/12/2016 (n.1), indicando la pena inflitta nella misura di anni ventotto di reclusione (già comprensiva della continuazione interna), quindi ha operato la sommatoria degli aumenti di pena per ciascun altro reato satellite giudicato con le restanti quattro sentenze. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 78, 81, 132 e 133 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., e carenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite. Nel ricorso si sono ricapitolati gli orientamenti esegetici di questa Corte con riguardo alle modalità di ristrutturazione in executivis del reato continuato e con riferimento alla motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Infine, si è rimarcato che il giudice dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena finale, per avere superato il tetto massimo di trenta anni di reclusione, in violazione dell'art. 78 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in executivis deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche qui, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che, «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri 1(1 illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 1.2. Va altresì rilevato che nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato, si deve considerare il limite derivante dal disposto dell'art. 78 cod. pen. 1.3. E si deve altresì considerare, in deroga al punto precedente, che, «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare). 2. Il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai criteri che si sono testé sintetizzati, non avendo scorporato i reati precedentemente unificati ed avendo assunto a base del calcolo l'intera pena, già frutto di continuazione interna, inflitta con la prima delle sentenze in elenco; inoltre, non si è dato conto delle ragioni dei singoli aumenti di pena per i delitti unificati in continuazione giudicati con le ulteriori sentenze. Va poi registrata la violazione del criterio moderatore della pena finale, previsto dall'art. 78 cod. pen., con ulteriore necessità di distinguere dal cumulo così formato le pene derivanti dai delitti commessi dopo l'inizio della detenzione, da calcolarsi in separato cumulo. 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla determinazione della pena a seguito della riconosciuta continua- zione in executívis, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto nel procedere alla nuova determinazione della pena da espiare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
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