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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 17988/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] CAMBOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per l'esame della istanza di revisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso in data 22/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, come proposta dall'Agresti, in relazione all'affermata ricorrenza di nuove prove, da individuare nell'omesso rilievo della prescrizione maturata prima della sentenza di condanna.

Nella prospettazione difensiva il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ritenuta ostativa al rilievo della causa estintiva quanto al reato alla stessa contestato (art. 648 cod. pen. posto in continuazione con l'art. 55 del d.lgs. n.231 del 2007).

L'erronea considerazione della recidiva rappresentava dunque per la difesa un fatto nuovo che consentiva il rilievo relativo all'intervenuto decorso del termine di prescrizione.

La Corte di appello ha sottolineato come per interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità il concetto di prova nuova non possa dilatarsi sino al punto di ricomprendere una causa estintiva non dedotta né tempestivamente rilevata.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; non ricorrevano nel caso concreto i presupposti legittimanti per poter ritenere la ricorrenza della recidiva; la documentazione prodotta dalla difesa dimostrava inequivocabilmente tale circostanza, ma il giudice aveva del tutto omesso la considerazione di tali elementi; la giurisprudenza di legittimità richiamata non era coerente con il caso concreto oggetto di istanza di revisione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.; la dichiarazione di inammissibilità si caratterizza per essere esorbitante rispetto ai limiti di valutazione imposti dalla fase rescindente del giudizio di revisione.

La Corte ha omesso di effettuare la valutazione astratta circa la capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, mentre ha espresso una anticipazione di merito a causa del travisamento dell'istanza, ritenendo che le prove richiamate fossero destinate a far valere una causa estintiva, mentre erano da riferire all'omessa considerazione circa l'effettiva ricorrenza della recidiva per come contestata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tal senso si deve rilevare, innanzi tutto, la ricorrenza di un'evidente aspecificità e genericità del motivo proposto, che omette di confrontarsi realmente con il provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le argomentazioni introdotte in sede di richiesta di revisione, senza tra l'altro allegare e richiamare puntualmente documentazione a supporto delle difese argomentate nel ricorso, che conseguentemente si caratterizza per non autosufficienza.3.

Nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato asseritamente maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1; n. 8250 del 14/12/2018, Pisano, Rv. 274919-01).

Tale principio, come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato, è costante e risalente alla decisione delle Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421-01).

In concreto, la difesa, con la propria istanza, ha cercato di far valere proprio l'estinzione per prescrizione e il richiamo all'erronea considerazione del tempo necessario per ritenere decorso il termine relativo, mediante asserita erronea applicazione della disciplina relativa all'art. 99, comma quarto, cod. pen. è semplicemente una argomentazione volta a connotare le caratteristiche del caso di specie, ma non esclude che, proprio in tal modo, si voglia far valere nel caso concreto proprio una diversa decorrenza del termine di prescrizione.

Viene proposto, dunque, un argomento di merito, che tende a riaprire il tema sul quale è intervenuto il giudicato, senza avere in alcun modo dimostrato di avere esperito tutti i corretti e possibili rimedi in sede di cognizione nei due gradi di giudizio di merito espletati.

Ciò premesso, e considerata la decisione di merito che ha ritenuto la ricorrenza della recidiva contestata, la ricorrente omette di confrontarsi non solo con la disciplina di legge, ma anche con la giurisprudenza costante che ha evidenziato che, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati di due terzi per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen.), quindi ad anni tredici e mesi quattro.

Infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno) ad anni ventidue mesi due e giorni venti.

Infatti, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., che sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

La Corte di appello ha, tra l'altro, evidenziato come gli elementi richiamati dalla difesa come nuovi, e posti a fondamento della istanza di revisione, avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche doglianze nel giudizio di merito, circostanza che la difesa non ha in alcun modo allegato, con conseguente impossibilità di giungere ad una sorta di incondizionata riapertura dei termini su questo tema.

Con tale motivazione, chiara e persuasiva, il ricorrente non si confronta.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già chiarito che l'omissione della declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile. (Sez. 5, n. 37268 del 15/06/2010 - dep. 19/10/2010, Caruson, Rv. 248636).

In altri termini, e più in generale, si deve osservare che - pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che prevede ora una fase preliminare che si svolge dinanzi alla Corte d'appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità, seguito poi dal giudizio di revisione al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod. proc. pen. e si conclude con una pronuncia di sentenza - la delibazione dell'ammissibilità dell'istanza concerne la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (art. 631 cod. proc. pen.).

Sicché la manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, è integrata dall'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nei termini di cui all'art.631 cod. proc. pen.

Nel caso concreto appare evidente come le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revisione risultassero inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, nel senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell'art. 631 cod. proc. pen.

E sebbene si possa ritenere che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non siano soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, pur tuttavia con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di "rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all'accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3, n.43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726-01) Difatti, la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi mancata allegazione della parte od omesso rilievo del giudice.

In tal senso la motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato la carenza di allegazione della difesa, la genericità della doglianza, oltre alla circostanza che l'eventuale decorso del termine di prescrizione per assenza della recidiva avrebbe dovuto essere rilevato nel corso del giudizio di merito, appare esente da censure e del tutto logica nel suo argomentare.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] CAMBOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per l'esame della istanza di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso in data 22/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, come proposta dall'Agresti, in relazione all'affermata ricorrenza di nuove prove, da individuare nell'omesso rilievo della prescrizione maturata prima della sentenza di condanna. Nella prospettazione difensiva il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ritenuta ostativa al rilievo della causa estintiva quanto al reato alla stessa contestato (art. 648 cod. pen. posto in continuazione con l'art. 55 del d.lgs. n.231 del 2007). L'erronea considerazione della recidiva rappresentava dunque per la difesa un fatto nuovo che consentiva il rilievo relativo all'intervenuto decorso del termine di prescrizione. La Corte di appello ha sottolineato come per interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità il concetto di prova nuova non possa dilatarsi sino al punto di ricomprendere una causa estintiva non dedotta né tempestivamente rilevata. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; non ricorrevano nel caso concreto i presupposti legittimanti per poter ritenere la ricorrenza della recidiva; la documentazione prodotta dalla difesa dimostrava inequivocabilmente tale circostanza, ma il giudice aveva del tutto omesso la considerazione di tali elementi; la giurisprudenza di legittimità richiamata non era coerente con il caso concreto oggetto di istanza di revisione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.; la dichiarazione di inammissibilità si caratterizza per essere esorbitante rispetto ai limiti di valutazione imposti dalla fase rescindente del giudizio di revisione. La Corte ha omesso di effettuare la valutazione astratta circa la capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, mentre ha espresso una anticipazione di merito a causa del travisamento dell'istanza, ritenendo che le prove richiamate fossero destinate a far valere una causa estintiva, mentre erano da riferire all'omessa considerazione circa l'effettiva ricorrenza della recidiva per come contestata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tal senso si deve rilevare, innanzi tutto, la ricorrenza di un'evidente aspecificità e genericità del motivo proposto, che omette di confrontarsi realmente con il provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le argomentazioni introdotte in sede di richiesta di revisione, senza tra l'altro allegare e richiamare puntualmente documentazione a supporto delle difese argomentate nel ricorso, che conseguentemente si caratterizza per non autosufficienza.3. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato asseritamente maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1; n. 8250 del 14/12/2018, Pisano, Rv. 274919-01). Tale principio, come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato, è costante e risalente alla decisione delle Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421-01). In concreto, la difesa, con la propria istanza, ha cercato di far valere proprio l'estinzione per prescrizione e il richiamo all'erronea considerazione del tempo necessario per ritenere decorso il termine relativo, mediante asserita erronea applicazione della disciplina relativa all'art. 99, comma quarto, cod. pen. è semplicemente una argomentazione volta a connotare le caratteristiche del caso di specie, ma non esclude che, proprio in tal modo, si voglia far valere nel caso concreto proprio una diversa decorrenza del termine di prescrizione. Viene proposto, dunque, un argomento di merito, che tende a riaprire il tema sul quale è intervenuto il giudicato, senza avere in alcun modo dimostrato di avere esperito tutti i corretti e possibili rimedi in sede di cognizione nei due gradi di giudizio di merito espletati. Ciò premesso, e considerata la decisione di merito che ha ritenuto la ricorrenza della recidiva contestata, la ricorrente omette di confrontarsi non solo con la disciplina di legge, ma anche con la giurisprudenza costante che ha evidenziato che, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati di due terzi per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen.), quindi ad anni tredici e mesi quattro. Infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno) ad anni ventidue mesi due e giorni venti. Infatti, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., che sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). La Corte di appello ha, tra l'altro, evidenziato come gli elementi richiamati dalla difesa come nuovi, e posti a fondamento della istanza di revisione, avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche doglianze nel giudizio di merito, circostanza che la difesa non ha in alcun modo allegato, con conseguente impossibilità di giungere ad una sorta di incondizionata riapertura dei termini su questo tema. Con tale motivazione, chiara e persuasiva, il ricorrente non si confronta. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito che l'omissione della declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile. (Sez. 5, n. 37268 del 15/06/2010 - dep. 19/10/2010, Caruson, Rv. 248636). In altri termini, e più in generale, si deve osservare che - pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che prevede ora una fase preliminare che si svolge dinanzi alla Corte d'appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità, seguito poi dal giudizio di revisione al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod. proc. pen. e si conclude con una pronuncia di sentenza - la delibazione dell'ammissibilità dell'istanza concerne la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (art. 631 cod. proc. pen.). Sicché la manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, è integrata dall'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nei termini di cui all'art.631 cod. proc. pen. Nel caso concreto appare evidente come le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revisione risultassero inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, nel senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell'art. 631 cod. proc. pen. E sebbene si possa ritenere che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non siano soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, pur tuttavia con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di "rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all'accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3, n.43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726-01) Difatti, la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi mancata allegazione della parte od omesso rilievo del giudice. In tal senso la motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato la carenza di allegazione della difesa, la genericità della doglianza, oltre alla circostanza che l'eventuale decorso del termine di prescrizione per assenza della recidiva avrebbe dovuto essere rilevato nel corso del giudizio di merito, appare esente da censure e del tutto logica nel suo argomentare. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 17988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris