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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 32255/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12102/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondate in quanto assolu-tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Venero formulate doglianze del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ovvero non è accompagnato dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'asso-luzione _o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Tale censura costituisce invero un "non motivo" perché non deduce l'assenza di motivazione o vizi rnotivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure con-template nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 7, ord. n. 15580 del 15/04/2026, Bava, non mass.; Sez. 7 ord. n. 34567 del 07/10/2025, Dalmazzo, non mass.; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex pluri-mis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.

4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugna-zione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/ 2023, Titone, in motivazione).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 2N. 12102/2026 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este re [OSCURATO:PERSONA] U I DE T i 4IN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PP n ;3' /(9 28 AGO 2026 L'ASSISTENTE ti 2) Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i • . ' • 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12102/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondate in quanto assolu-tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Venero formulate doglianze del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ovvero non è accompagnato dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'asso-luzione _o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale censura costituisce invero un "non motivo" perché non deduce l'assenza di motivazione o vizi rnotivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure con-template nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 7, ord. n. 15580 del 15/04/2026, Bava, non mass.; Sez. 7 ord. n. 34567 del 07/10/2025, Dalmazzo, non mass.; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex pluri-mis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugna-zione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/ 2023, Titone, in motivazione). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 2N. 12102/2026 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este re [OSCURATO:PERSONA] U I DE T i 4IN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PP n ;3' /(9 28 AGO 2026 L'ASSISTENTE ti 2) Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i • . ' • 3