CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14080 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA]' S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO C.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 10496/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 19 dicembre 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 10496/23, pubblicata in data 19 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 2890/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento numero 29820090020222605, avente ad oggetto l’imposta di registro, le sanzioni e gli interessi, oltre ai compensi di riscossione ed ai diritti di notifica, pretesi in dipendenza della stipula, in data 20 marzo 1992, di un atto di compravendita. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione. 3. La F.lli Savà di [OSCURATO:PERSONA] C. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituivano in giudizio, rimanendo intimate. 4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e la causa, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., il vizio di omessa pronuncia, non avendo i giudici di secondo grado tenuto conto della sussistenza di “almeno un duplice giudicato esterno favorevole all’amministrazione”, che accertava “l’applicabilità della proroga del termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000, violando, in tal modo, l’art. 112 c.p.c. e l’art. 2909 c.c., essendosi addirittura pronunciata “in senso esattamente contrario (giudicando inapplicabile tale proroga) in violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 39 c.p.c.”. 3. Il motivo, permeato da profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza, non può essere accolto. 3.1. Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nei gradi di merito, deve essere coordinato con i principi di specificità ed autosufficienza del ricorso, di talché colui il quale affermi la sussistenza di un giudicato esterno deve indicare, in maniera precisa e dettagliata, il momento e le circostanze processuali in cui abbia prospettato la questione, i documenti addotti a corredo e l’epoca di deposito, non avendo la possibilità di versarli in atti per la prima volta davanti a questa Corte, essendo riconosciuta tale facoltà solamente in caso di giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), vieppiù considerando che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato è maturato nel corso dei gradi di merito (cfr. Cass. n. 5370/24). Il ricorrente, pertanto, al fine di scongiurare l’inammissibilità del motivo articolato con riferimento ad un eccepito giudicato esterno, è tenuto ad illustrare, in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza poc’anzi menzionati, se e quando abbia posto la questione davanti alle corti di merito, se, quando e come la questione sia stata affrontata e risolta, sulla base di quali argomentazioni ed in relazione a quali documenti presi - o non presi - in considerazione, fornendo, altresì, compiute ed esaurienti delucidazioni riguardo all’epoca in cui si sarebbe formato ed in relazione a quali elementi, documentali o aliundedesumibili, sarebbe arguibile la sua maturazione. 3.2. Nella vicenda in esame, l’Agenzia delle Entrate si è limitata, senza fornire ulteriori chiarimenti, a sostenere che il giudicato esterno si sarebbe formato in virtù di due sentenze - numeri 191/13 e 192/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa-divenute definitive in data 13 gennaio 2014, non mancando di menzionare un’altra sentenza - numero 193/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa, avente ad oggetto una diversa cartella esattoriale-divenuta anch’essa definitiva, e che aveva eccepito il giudicato con l’atto di gravame, allegando ad esso le suddette pronunce, omettendo di specificare, tuttavia, in relazione a quali documenti probanti, per niente menzionati, sarebbe stato evincibile, ancor più tenendo a mente che, oltre al deficit assertivo al quale si è testé fatto cenno, non sono stati sottoposti all’attenzione di questa Corte elementi tali da dimostrare -quali, in particolare, attestazioni comprovanti il passaggio in giudicato delle succitate decisioni- l’effettiva maturazione del giudicato, non desumibile da alcun documento rinvenibile agli atti. 3.3. Peraltro, il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno risiede, sotto il profilo soggettivo, nella sua formazione nei confronti delle stesse parti, diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la società contribuente - soggetto distinto rispetto ai suoi soci- non ha preso parte ai giudizi definiti con le sentenze evocate dall’Agenzia delle Entrate. L’efficacia del giudicato esterno, infatti, non può operare oltre i suoi limiti soggettivi, salvo che in relazione ai coobbligati solidali che possano giovarsi degli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da uno di loro, a mente dell’art. 1306, comma primo, c.c.(cfr. Cass. n. 36713/22), per cui, in mancanza di tale presupposto, il giudicato esterno può operare solo nei confronti delle stesse parti, risultando diversamente la sentenza resa inter alios ed insuscettibile di dispiegare effetti verso soggetti terzi (cfr. Cass. n. 32268/23, Cass. n. 17471/24 e Cass. n. 21221/25). 3.4. Ilgiudicato esterno, inoltre, opera solamente entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore ed a quella successivamente intrapresa, giacché, di converso, la mera identità dellequestioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio (cfr. Cass. n. 211/24), fermo restando che l’effetto vincolante che da esso discende in relazione a giudizi identici -aventi ad oggetto, come si è precedentemente detto, gli stessi soggetti, petitume causa petendi - è destinato ad operare nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non certo sulle conseguenze giuridiche (cfr. Cass. n. 6405/25). E, quindi, nel caso di specie, in cui il giudicato atterrebbe - secondo gli assunti perorati dall’Agenzia delle Entrate- alla prorogabilità del termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000, implicante una disamina della disciplina normativa e la sua interpretazione e non già un mero accertamento in fatto, sostanzialmente non oggetto di controversia, l’efficacia del giudicato -asseritamente formatosi- non sarebbe comunque predicabile. 4. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, del d.l. n. 244 del 1995, conv., con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, e dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 2 della legge n. 350 del 2003, per non avere reputato tempestiva -la corte regionale siciliana- la notificazione della cartella di pagamento impugnata, nonostante la legge, nella prospettiva avuta di mira dal regime agevolato previsto in seguito al terremoto che aveva colpito la Sicilia nel 1990, prevedesse, ai fini della regolarizzazione della posizione dei contribuenti che non avevano versato l’ammontare dovuto per gli anni 1990, 1991 e 1992, che le relative somme fossero corrisposte entro il 15 dicembre 2002 o tramite dodici rate semestrali e potessero essere recuperate mediante iscrizioni a ruolo da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata semestrale, con la conseguenza che, scadendo l’ultima rata semestrale nell’anno 2008, le suddette somme potevano essere riscosse entro il 31 dicembre 2009. 5. Il motivo è infondato. 5.1. L’avviso di liquidazione è stato notificato in data 8 settembre 1997, in relazione ad un atto di compravendita stipulato in data 20 marzo 1992 (e registrato in data 7 aprile 1992), mentre la notificazione della cartella di pagamento è avvenuta in data 10 novembre 2009 e, quindi, ben oltre il termine previsto dalla legge. La società contribuente, del resto, non aveva fruito delle agevolazioni inizialmente previste, mediante provvedimenti che stabilivano la sospensione dei termini dei versamenti e degli altri adempimenti tributari, conseguente indefettibilmente all’onere di presentazione di un’apposita istanza (cfr. Cass. n. 2434/17). La fruizione dei benefici, infatti, non era automatica, ma aveva carattere facoltativo e volontario (cfr. Cass. n. 9891/11), essendo stata data solamente con la legge n. 388 del 2000 la possibilità a tutti i contribuenti illo tempore residenti nelle zone interessate dai fenomeni tellurici di fruire del periodo di sospensione, anche nell’ipotesi in cui non avessero presentato in precedenza alcuna istanza. 5.2. Ad ogni modo, l’entrata in vigore di tale legge non ha determinato, ex se, una proroga dei termini entro i quali l’amministrazione finanziaria poteva procedere alla notificazione della cartella di pagamento, non avendo questo effetto l’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (cfr. Cass. n. 16074/14, Cass. n. 3987/17, Cass. n. 6786/25 e Cass.n. 25254/25), a maggior ragione considerando che non risulta -né è stato allegato- che la società contribuente avesse fatto istanza di regolarizzazione, meno che mai tramite rateizzazione (cfr., sul punto, Cass. n. 7274/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. n. 33116/19). 6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 7. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione delle parti intimate. 8. Per la stessa ragione non è possibile provvedere ai sensi dell’art.96, comma terzo, c.p.c., in virtù del richiamo fatto dall’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5445/25). 8.1. In applicazione del combinato disposto degliart. 380- bis, comma terzo, e96, comma quarto, c.p.c., invece, l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ricorrendone tutti i presupposti, al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis,comma terzo, c.p.c. - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante tale norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione della sanzione, stante la palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso e dell’istanza dell’amministrazione -per niente, peraltro, motivata- tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25). La condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma quarto, c.p.c., d’altronde, deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente ed, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cfr. Cass., sez. un., n. 27195/23), né sussistono ragioni per escludere l’applicazione della sanzione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 4702/25). 9. Non ricorre -e, quindi, non deve essere fatta la relativa dichiarazione- l’obbligo - da parte dell’Agenzia delle Entrate - di versare, ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione tale norma nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cas