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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 25309/2026

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oc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 13 ottobre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra ifatti oggetto dei seguenti provvedimenti:a) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 12 maggio2022 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multaper il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990, consumato ab) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6 novembre 2024 dicondanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per ilreato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990, consumato a Falerna il 31.12.2010;c) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.2.2024 di condannaalla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.,consumati a Falerna il 1°.7.2021.2.

Nel caso in esame il giudice ha ritenuto di escludere l’applicazione delladisciplina della continuazione rilevando che i fatti, peraltro commessi a circa unanno e mezzo di distanza, non sarebbero stati compresi in un unico e originariodisegno criminoso quanto, piuttosto, che gli stessi siano significativi di unagenerica propensione a commettere reati della stessa specie, cioè sianoespressione di un programma di vita.Sotto tale profilo, d’altro canto, anche la circostanza che alcuni dei reatisiano omogenei in quanto concernenti il traffico di sostanze stupefacenti nonsarebbe da sola sufficiente.In ultimo, alla luce degli elementi di fatto sui quali si fonda la decisionedel collegio, emerge che i fatti oggetto della sentenza di condanna sub. 2) sonostati commessi un anno e mezzo prima rispetto agli altri per cui sarebbeinverosimile che il condannato avesse previsto e voluto, almeno nelle sue lineeessenziali, i fatti successivi al 31 dicembre 2010 (data di commissione del reatodi cui alla condanna sub. 2).3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod.pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che laCorte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto disposto dall’art. 671cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una diversa e più ampia possibilità diriconoscere la disciplina della continuazione per i soggetti che si trovano in unostato di tossicodipendenza accertato.

Nello specifico il ricorrente evidenzia chenell’istanza era stato debitamente segnalato che il detenuto è stato preso incarico dal SerD nel 2001 per cui era a tutti gli effetti tossicodipendente da primache i fatti si verificassero (2010 e 2012).

Pure a fronte di tale specificaindicazione la motivazione sul punto sarebbe del tutto inesistente.3.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla documentazione e alcertificato di tossicodipendenza allegato al fine di evidenziare che il vincolo dellacontinuazione era ravvisabile proprio nella necessità di finanziare la cronicadipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel secondo motivo la difesa rileva che laCorte aveva l’onere di esprimersi circa il dedotto e documentato stato ditossicodipendenza ed esporre, se del caso, le ragioni per cui non riteneva taleindice quale elemento significativo ai fini del riconoscimento della continuazione.4.

In data 6 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.5.

In data 23 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla totale mancanza di considerazione dello stato ditossicodipendenza che era stato espressamente evidenziato nell’istanza diapplicazione della disciplina della continuazione.La doglianza è fondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod. pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune in ordine al quale, ove tale elemento sia statoespressamente indicato dalla difesa, il giudice è tenuto a motivare a meno che glialtri indicatori - come quello del lasso temporale – siano manifestamente divalenza contraria per cui il dato della tossicodipendenza non possa comunque diper sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato aiprincipi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, infatti, èinesistente quanto all’incidenza della tossicodipendenza e ciò nonostantel’instanza proposta contenesse un riferimento esplicito alla stessa, che era stataanche documentata allagando una recente certificazione attestante che questarisale all’anno 2001.Né, d’altro canto, il complesso degli argomenti esposti consentono diritenere che la valutazione di tale elemento fosse comunque ininfluente.La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché la Corte di Appello di Catanzaro, attenendosi aiprincipi indicati e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 13 ottobre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra ifatti oggetto dei seguenti provvedimenti:a) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 12 maggio2022 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multaper il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990, consumato ab) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6 novembre 2024 dicondanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per ilreato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990, consumato a Falerna il 31.12.2010;c) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.2.2024 di condannaalla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.,consumati a Falerna il 1°.7.2021.2. Nel caso in esame il giudice ha ritenuto di escludere l’applicazione delladisciplina della continuazione rilevando che i fatti, peraltro commessi a circa unanno e mezzo di distanza, non sarebbero stati compresi in un unico e originariodisegno criminoso quanto, piuttosto, che gli stessi siano significativi di unagenerica propensione a commettere reati della stessa specie, cioè sianoespressione di un programma di vita.Sotto tale profilo, d’altro canto, anche la circostanza che alcuni dei reatisiano omogenei in quanto concernenti il traffico di sostanze stupefacenti nonsarebbe da sola sufficiente.In ultimo, alla luce degli elementi di fatto sui quali si fonda la decisionedel collegio, emerge che i fatti oggetto della sentenza di condanna sub. 2) sonostati commessi un anno e mezzo prima rispetto agli altri per cui sarebbeinverosimile che il condannato avesse previsto e voluto, almeno nelle sue lineeessenziali, i fatti successivi al 31 dicembre 2010 (data di commissione del reatodi cui alla condanna sub. 2).3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod.pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che laCorte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto disposto dall’art. 671cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una diversa e più ampia possibilità diriconoscere la disciplina della continuazione per i soggetti che si trovano in unostato di tossicodipendenza accertato. Nello specifico il ricorrente evidenzia chenell’istanza era stato debitamente segnalato che il detenuto è stato preso incarico dal SerD nel 2001 per cui era a tutti gli effetti tossicodipendente da primache i fatti si verificassero (2010 e 2012). Pure a fronte di tale specificaindicazione la motivazione sul punto sarebbe del tutto inesistente.3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla documentazione e alcertificato di tossicodipendenza allegato al fine di evidenziare che il vincolo dellacontinuazione era ravvisabile proprio nella necessità di finanziare la cronicadipendenza da sostanze stupefacenti. Nel secondo motivo la difesa rileva che laCorte aveva l’onere di esprimersi circa il dedotto e documentato stato ditossicodipendenza ed esporre, se del caso, le ragioni per cui non riteneva taleindice quale elemento significativo ai fini del riconoscimento della continuazione.4. In data 6 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.5. In data 23 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla totale mancanza di considerazione dello stato ditossicodipendenza che era stato espressamente evidenziato nell’istanza diapplicazione della disciplina della continuazione.La doglianza è fondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod. pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune in ordine al quale, ove tale elemento sia statoespressamente indicato dalla difesa, il giudice è tenuto a motivare a meno che glialtri indicatori - come quello del lasso temporale – siano manifestamente divalenza contraria per cui il dato della tossicodipendenza non possa comunque diper sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato aiprincipi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, infatti, èinesistente quanto all’incidenza della tossicodipendenza e ciò nonostantel’instanza proposta contenesse un riferimento esplicito alla stessa, che era stataanche documentata allagando una recente certificazione attestante che questarisale all’anno 2001.Né, d’altro canto, il complesso degli argomenti esposti consentono diritenere che la valutazione di tale elemento fosse comunque ininfluente.La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché la Corte di Appello di Catanzaro, attenendosi aiprincipi indicati e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris