CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1962
Cassazione n. 21137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1962 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificato ex artt. 582, 583, comma primo, n. 1, cod. pen., il delitto di tentato omicidio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto - come s'appalesa dalla stessa incorporazione nel ricorso di interi brani della sentenza impugnata, interpolati da considerazioni assertive - propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758); - che le doglianze proposte, con il secondo motivo, sono inammissibili perché proposte per la prima volta in sede di legittimità; - che il terzo motivo è inammissibile poiché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]