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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47363/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 03/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Paola nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. k .

2. Avverso tale sentenza, l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione a la violazione dell'art. 86 d.P.R n. 309 del 1990, avendo il Tribunale omesso di rappresentare adeguatamente le ragioni per le quali dovesse escludersi che lo stupefacente rinvenuto non fosse destinato ad uso personale. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e la conseguente nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. della decisione impugnata per non essere mai stata notificato al difensore la citazione in appello. 5.Nel terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per essere stata pronunciata la sentenza della Corte d'appello in epoca successiva al decorso dei termini di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'omessa citazione dell'imputato infatti dà luogo a una nullità ex art. 178 e 179 cod. proc. pen.

Deve tuttavia rilevarsi che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest'ultima, salvo che la sua operatività richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale assume rilievo pregiudiziale la nullità in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Rv. 26519401; Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 26029901.

Pertanto, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di appello la stessa va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Tali considerazioni rendono superflua la trattazione del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 03/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Paola nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. k . 2. Avverso tale sentenza, l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione a la violazione dell'art. 86 d.P.R n. 309 del 1990, avendo il Tribunale omesso di rappresentare adeguatamente le ragioni per le quali dovesse escludersi che lo stupefacente rinvenuto non fosse destinato ad uso personale. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e la conseguente nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. della decisione impugnata per non essere mai stata notificato al difensore la citazione in appello. 5.Nel terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per essere stata pronunciata la sentenza della Corte d'appello in epoca successiva al decorso dei termini di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'omessa citazione dell'imputato infatti dà luogo a una nullità ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. Deve tuttavia rilevarsi che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest'ultima, salvo che la sua operatività richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale assume rilievo pregiudiziale la nullità in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Rv. 26519401; Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 26029901. Pertanto, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di appello la stessa va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Tali considerazioni rendono superflua la trattazione del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre
Sentenza Cassazione n. 47363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris